La rilevabilità di ufficio della prescrizione in Cassazione
04 Gennaio 2016
1.
Vi è contrasto in giurisprudenza in merito alla rilevabilità di ufficio in Cassazione – in presenza di ricorso inammissibile - della prescrizione del reato maturata prima della sentenza di appello, ma non eccepita in appello, né dedotta nei motivi di ricorso.
Le Sezioni unite penali della Corte di cassazione (sentenza n. 23428 del 2005, Bracale), chiamate a decidere se, in presenza di ricorso in toto inammissibile (nel caso concreto, per difetto di specificità dei motivi), la Corte di cassazione dovesse rilevare di ufficio la prescrizione maturata prima della sentenza di appello ma non rilevata dalla Corte territoriale, nè invocata dall'interessato con specifica doglianza, e dichiarare ex art. 129 c.p.p. l'estinzione del reato, avevano ritenuto che l'intervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido perché contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art. 591, comma, 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione; art. 606, comma 3), precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata sia di rilevarla di ufficio. L'intrinseca incapacità dell'atto invalido di accedere davanti al giudice dell'impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato il giudicato sostanziale. La sentenza, che aveva ritenuto di non affermare, ex art. 173, comma 3, disp. att. c.p.p. il principio di diritto affermato, era stata così massimata: L'inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per assoluta genericità delle doglianze) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice. Il principio è stato in seguito più volte ribadito (Sez. I, n. 24688 del 2008; Sez. III, n. 42839 del 2009; Sez. I, n. 6693 del 2014; Sez. VI, n. 25807 del 2014). Altro orientamento, inaugurato da Sez. V, sentenza n. 42950 del 2012 (e successivamente ribadito da Sez. III, sentenza n. 46969 del 2013; Sez. III, sentenza n. 2001 del 2014; Sez. IV, sentenza n. 27160 del 2015), e senz'altro dominante nell'ambito della giurisprudenza più recente ha, peraltro, ritenuto, in senso contrario, che la Corte di cassazione può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice d'appello, pur se non dedotta con il ricorso e nonostante i motivi dello stesso vengano ritenuti inammissibili; si era talora precisato (Sez. II, sentenza n. 34891 del 2013) che ciò era possibile soltanto nel caso in cui, ai fini della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, non occorresse alcuna attività di apprezzamento delle prove finalizzata all'individuazione di un dies a quo diverso da quello indicato nell'imputazione contestata e ritenuto nella sentenza di primo grado. Nell'ambito di tale orientamento, si segnala, per completezza di analisi della questione, Sez. V, sentenza n. 10409 del 2015, per la quale la prescrizione maturata precedentemente alla sentenza di secondo grado, ancorché non eccepita né rilevata in sede di appello, è rilevabile in sede di legittimità, considerato che la mancata declaratoria della causa estintiva del reato in virtù dell'omissione di un mero atto di ricognizione da parte del giudice di appello determinerebbe, ove ne fosse preclusa l'azionabilità in sede di legittimità, l'assoggettamento dell'imputato alla condanna ed alla correlativa esecuzione della pena mentre, in presenza della medesima situazione di fatto e di diritto, la declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice di merito, consentirebbe all'imputato di avvalersi della prescrizione, così determinandosi una disparità di trattamento lesiva del principio di uguaglianza. 2.
La II Sezione penale ha rimesso al primo Presidente della Corte suprema di cassazione un ricorso in relazione alla seguente questione ritenuta oggetto di contrasto giurisprudenziale: Se la Corte di cassazione, adita con ricorso inammissibile, possa dichiarare la prescrizione del reato intervenuta prima della sentenza di appello ma non rilevata né eccepita in quella sede o nei motivi di ricorso. 3.
Il primo Presidente della Corte suprema di cassazione ha assegnato alle Sezioni unite, fissando per la trattazione l'udienza del 17 dicembre 2015, un ricorso che propone la seguente questione, ritenuta dalla II Sezione penale oggetto di contrasto giurisprudenziale: Se la Corte di cassazione, adita con ricorso inammissibile, possa dichiarare la prescrizione del reato intervenuta prima della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede o nei motivi di ricorso. 4.
All'udienza 17 dicembre 2015, le Sezioni Unite penali hanno deciso che: la Corte di cassazione, adita con ricorso inammissibile, non può dichiarare la prescrizione del reato intervenuta prima della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede o nei motivi di ricorso; hanno anche chiarito che il ricorso non può considerarsi inammissibile, se con esso sia stata dedotta – anche quale unico motivo – proprio e soltanto l'intervenuta prescrizione del reato maturata prima della sentenza di appello. 5.
In data 25 marzo 2016 sono state depositate le motivazioni della sentenza n. 12602, per un commento si veda AIELLI, La rilevabilità della prescrizione in sede di legittimità.
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