Le modalità di presentazione della richiesta di riesame di misure cautelari reali
22 Giugno 2017
1.
Qual è il luogo nel quale deve essere presentata la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo? Le Sezioni unite penali della Corte di cassazione sono chiamate a comporre il contrasto interpretativo sull'art. 324, comma 2, c.p.p. che disciplina le forme della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo (e, in conseguenza, del richiamo ad esso operato dagli artt. 257 e 355, comma 3, c.p.p., anche del decreto di sequestro probatorio e di quello di convalida del sequestro probatorio effettuato di iniziativa dalla P.G.).
L'art. 324, commi 1 e 5, c.p.p., prevede che la richiesta di riesame deve essere presentata nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento. Il comma secondo del medesimo articolo dispone che la richiesta deve essere presentata con le forme dell'art. 582. L'art. 582 c.p.p., che disciplina a livello generale la presentazione dell'atto di impugnazione, prevede che l'impugnazione possa essere presentata sia nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (comma 1), sia presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui la parte si trova, se diverso da quello del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. La questione che pertanto si pone (e che si è posta) è se sia ammissibile la richiesta di riesame presentata presso la cancelleria del giudice a quo o presso quella del giudice del diverso luogo nel quale la parte si trova. Sul punto si sono formati due orientamenti oggetto anche di segnalazione da parte dell'Ufficio del Massimario (rel. n. 70/15 del 16 dicembre 2015). Secondo un primo orientamento (Cass. pen., Sez. III, 19 gennaio 2017, n. 2664; Cass. pen., Sez. III, 7 giugno 2016, n. 23369; Cass. pen., Sez. II, 21 dicembre 2015, n. 50170; Cass. pen., Sez. II, 13 novembre 2015, n. 45341; Cass. pen., Sez. II, 22 dicembre 2015, n. 50315; Cass. pen., Sez. V, 18 settembre 2015, n. 38095; Cass. pen., Sez. III, 17 novembre 2014, n. 47264), ispirato al principio del favor impugnationis, espressamente enucleato quale principio cardine dell'ordinamento processuale penale da Cass. pen., Sez. un. 20 dicembre 2001, n. 45371, il rinvio all'art. 582, c.p.p. estende la possibilità di presentare la richiesta di riesame anche presso la cancelleria del giudice diverso da quello competente a decidere, purché sia comunque presentata entro il termine perentorio di dieci giorni di cui all'art. 309, comma 1, c.p.p. In tal caso, il termine di dieci giorni entro il quale, a norma dell'art. 309, comma 9, c.p.p. (richiamato dall'art. 324, comma 7), il tribunale deve decidere, decorre dal momento della ricezione della richiesta di riesame. A tale orientamento si possono iscrivere anche gli autorevoli arresti di Cass. pen., Sez. un., 18 giugno 1991, n. 11 (richiamata a sostegno da alcune delle sentenze sopra indicate), secondo cui il rinvio che in tema di presentazione della richiesta di riesame l'art. 309, comma 4, c.p.p. – applicabile anche all'appello in virtù del richiamo dell'art. 310, comma 2, c.p.p. – fa alle forme dell'art. 582 stesso codice comprende anche il secondo comma del medesimo art. 582, secondo il quale le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria della Pretura in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all'estero; e di Cass. pen., Sez. un., 22 marzo 2000, n. 10, secondo cui qualora la richiesta di riesame sia presentata nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti o davanti a un agente consolare all'estero, a norma dell'art. 582, comma 2, c.p.p., ovvero sia proposta con telegramma o mediante raccomandata, il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame, a norma dell'art. 309, comma 5, stesso codice decorre dal giorno in cui la richiesta stessa perviene alla cancelleria del tribunale del riesame e non già dal giorno della sua presentazione o proposizione, non potendo ipotizzarsi, a carico del presidente del tribunale, l'adempimento dell'obbligo di immediato avviso prima della ricezione della richiesta. Entrambe le sentenze, pur pronunciandosi sul riesame delle misure cautelari personali, danno per scontata la possibilità di presentare la relativa richiesta presso un ufficio giudiziario diverso da quello competente a decidere, purché nel termine perentorio di dieci giorni stabilito dall'art. 309, comma 1, c.p.p. (e, in caso di misure cautelari reali, dall'art. 324, comma 1, c.p.p.) (sulla piena assimilazione degli artt. 309 e 324, c.p.p., nella parte in cui disciplinano le modalità di presentazione delle richieste di riesame, cfr. Cass. pen., Sez. unite, 7 gennaio 2008, n. 230. Un diverso orientamento (Cass. pen., Sez. III, 22 marzo 2016, n. 12209; Cass. pen., Sez. III, 2 luglio 2015, n. 31961; Cass. pen., Sez. II, 22 aprile 2013, n. 18281; Cass. pen., Sez. IV, 4 ottobre 2002, n. 33337; Cass. pen., Sez. V, 8 agosto 2000, n. 2915; Cass. pen., Sez. IV, 30 dicembre 1996, n. 2921; Cass. pen., Sez. I, 13 gennaio 1993, n. 4706; Cass. pen., Sez. VI, 6 giugno 1991, n. 1694) sostiene, al contrario, che la richiesta di riesame deve essere presentata, anche per via telegrafica o postale, esclusivamente presso la cancelleria del tribunale competente a decidere. Secondo tale indirizzo il richiamo all'art. 582 c.p.p. assolve alla sola funzione di disciplinare la forma della proposizione del gravame, non a quella di estendere l'applicazione della regola prevista dall'art. 324, comma 1, c.p.p. ai casi da essa non previsti. Ciò sul duplice rilievo che: a) lo stesso incipit dell'art. 582 c.p.p., fa salva la possibilità che la legge disponga diversamente; b) l'orientamento ispirato al favor impugnationis si basa su una interpretazione sostanzialmente abrogatrice della espressa previsione che la richiesta di riesame deve essere presentata nella cancelleria del tribunale competente a decidere. In sintesi: a) secondo il primo orientamento, l'art. 324, comma 1, c.p.p., amplia la facoltà di presentare l'impugnazione anche presso la cancelleria del giudice ad quem, possibilità che l'art. 582, comma 1, c.p.p. esclude (in tal senso, dunque, dovrebbe essere letta la clausola di riserva contenuta nella prima parte di quest'ultima norma); b) in base al secondo orientamento, l'art. 324, comma 1, c.p.p., costituisce una espressa deroga all'art. 582 c.p.p., individuando esclusivamente nella cancelleria del giudice ad quem il luogo di presentazione della richiesta di riesame. 2.
Con ordinanza n. 20255 del 14 marzo 2017 la terza Sezione penale della Suprema Corte ha rimesso la questione alle Sezioni unite penali proponendo il seguente quesito di diritto: « se la richiesta di riesame delle misure caute/ari reali, di cui all'art. 324 c.p.p., debba essere presentata nella cancelleria del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o possa anche essere presentata nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i loro difensori ». 3.
Il Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione ha assegnato il ricorso alle Sezioni unite penali, fissando per la trattazione l'udienza del 22 giugno 2017. 4.
All'udienza del 22 giugno 2017 le Sezioni unite hanno dichiarato essere ammissibile, in tema di misure cautelari, che la richiesta di riesame possa essere presentata, oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i loro difensori. |