Revocabilità in sede di esecuzione della sentenza di condanna in presenza di abolitio criminis
05 Novembre 2015
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Vi è contrasto in giurisprudenza in merito alla revocabilità, in sede di esecuzione, ex art. 673 c.p.p., della sentenza di condanna pronunciata dopo una abolitio criminis non presa in esame dal giudice della cognizione. Un orientamento (Cass.pen., Sez. I, n. 13411/13 e n. 34154/14) ritiene che, nei casi in cui l'abrogazione della norma incriminatrice sia intervenuta prima della decisione del giudice, l'istituto della revoca della sentenza ex art. 673 c.p.p., non sarebbe mai applicabile, perché si verterebbe in ipotesi di errore del giudice, cui non è possibile rimediare in sede esecutiva. Altro orientamento (Cass. pen., Sez. V, n. 38773/14; Cass. pen. Sez. I, n. 1611/2015 e n. 37976/2013) ritiene, al contrario, che la revoca della sentenza di condanna per abolitio criminis, ex art. 673 c.p.p., deve essere disposta anche in caso di condanna erroneamente pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge abrogativa, per il rilievo che l'art. 673 c.p.p., né l'art. 2, comma 2, c.p., distinguono tra giudicato formatosi prima ovvero successivamente all'abolitio criminis. 2.
La I Sezione penale ha rimesso al primo Presidente della Corte suprema di cassazione un ricorso avente ad oggetto la seguente questione ritenuta oggetto di contrasto giurisprudenziale: Se è consentito al giudice dell'esecuzione revocare, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., una sentenza di condanna pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge che ha abrogato la fattispecie incriminatrice, allorché l'evenienza dell'abolitio criminis non sia stata presa in esame dal giudice della cognizione. 3.
Il primo Presidente della Corte suprema di cassazione ha assegnato alle Sezioni unite, fissando per la trattazione l'udienza del 29 ottobre 2015, un ricorso avente ad oggetto la seguente questione, ritenuta dalla I Sezione penale oggetto di contrasto giurisprudenziale: Se è consentito al giudice dell'esecuzione revocare, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., una sentenza di condanna pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge che ha abrogato la fattispecie incriminatrice, allorché l'evenienza dell'abolitio criminis non sia stata presa in esame dal giudice della cognizione. 4.
All'udienza 29 ottobre 2015, le Sezioni Unite penali hanno deciso che: Il giudice dell'esecuzione può revocare, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., una sentenza di condanna pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge che ha abrogato la fattispecie incriminatrice, allorché l'evenienza dell'abolitio criminis non sia stata presa in esame dal giudice della cognizione (nel caso esaminato, si è, peraltro, ritenuto che il giudice della cognizione avesse preso in esame la predetta evenienza). |