Sul ricorso alla procedura ex art. 130 c.p.p. per integrare il dispositivo della sentenza di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di parte civile
06 Agosto 2015
1.
La Corte di cassazione, a Sezioni unite, con sentenza 31 gennaio 2008, n. 7945, facendo leva sull'applicazione dell'art. 130 c.p.p. ha ammesso che possa essere utilizzata la procedura di correzione di errore materiale per integrare il dispositivo della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, laddove il giudice abbia omesso di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l'esercizio della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle stesse. Le Sezioni unite hanno, invero, affermato che dal tenore dell'art. 130 c.p.p. non si evince alcun vincolo nel senso che il risultato dell'operanda correzione debba essere stato imprescindibilmente oggetto della effettiva volontà cosciente del giudice. Quello che si richiede è solo che dall'errore non derivi la nullità dell'atto e che la sua rimozione non ne determini una modificazione essenziale. E se il carattere materiale e ricognitivo dell'operazione non può mai legittimare processi concettuali di revisione o formulazione ex novo della volontà giudiziale, non per questo debbono considerarsi inibiti – nei limiti delle condizioni normativamente previste – interventi correttivi di automatica applicazione di quanto sia imposto dall'ordinamento (e non sia stato deliberatamente disatteso dal giudice). L'unica verifica da compiere è quella relativa all'insussistenza delle condizioni preclusive previste dall'art. 130 c.p.p.; la previsione di tali preclusioni acquista un senso concreto proprio in relazione alle situazioni che non si risolvono nella mera esplicitazione della volontà effettiva del giudice enucleabile dallo stesso atto. Dall'analisi delle ipotesi di cui all'art. 535, comma 4, c.p.p. e al coordinato disposto degli artt. 536, comma 3, e 547 c.p.p., le Sezioni unite hanno poi ritenuto la sussistenza – in un contesto di lettura del sistema che ne rispetti doverosamente le interne esigenze di coerenza logica e comparativa – di un principio minimo per il quale la omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non determini nullità e non attenga a una componente essenziale dell'atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p. Sulla scorta di tali riflessioni, le Sezioni unite hanno affermato la possibilità di ricorrere alla procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p. in caso di omessa condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che ne abbia fatto richiesta, in forza delle seguenti considerazioni:
Sulla scorta di tali premesse, il Collegio Riunito ha affermato che “vanno ritenute insussistenti le condizioni preclusive di cui all'art. 130 c.p.p. anche per quelle omissioni in ordine alle quali sia previsto un automatico intervento integrativo da parte del giudice dell'esecuzione, come ad es. nei casi in cui sia mancata (non per scelta consapevole del giudice) la statuizione di pena accessoria obbligatoria o di confisca obbligatoria”. L'elemento che accomuna le situazioni descritte è “all'evidenza la realizzabilità dell'integrazione dell'atto mediante operazioni meccaniche di carattere obbligatorio e consequenziale. Tale elemento può, dunque, considerarsi presupposto sostanziale per la (implicita) valutazione normativa di non essenzialità della componente dell'atto omessa e di esclusione del carattere invalidante dell'omissione”. Ad esso, peraltro, al di fuori delle omissioni previste come specificamente rimediabili dal giudice dell'esecuzione, se ne aggiunge un altro, in relazione alle ipotesi di correggibilità di cui all'art. 535 c.p.p., comma 4, e al coordinato disposto degli art. 536 c.p.p., comma 3, e art. 547 c.p.p.: quello della natura accessoria, rispetto al thema decidendum, della (obbligatoria) statuizione omessa. Peraltro, sotto tale aspetto va segnalata, per l'analogia con la fattispecie in oggetto, la pronuncia della Sez. VI, 9 dicembre 2002, ove è stato giudicato abnorme il provvedimento del giudice che, tuttavia, non si limiti, come nel caso di specie, alla correzione ex art. 130 c.p.p. ma, addirittura, proceda a "rinnovare" il dispositivo della sentenza di patteggiamento al fine di provvedere appunto alla liquidazione delle spese in precedenza omessa. Dopo la pronuncia delle Sezioni unite del 2008, la giurisprudenza si è divisa, rispetto alle sentenze che non siano di patteggiamento, pur essendo altrettanto consapevole che la giurisprudenza di legittimità è invece concorde nel ritenere la procedura di correzione degli errori materiali applicabile nel caso in cui la Cassazione, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso, abbia omesso la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, considerato che detta omissione si concreta in un nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile e che la relativa statuizione riveste natura accessoria e obbligatoria e, nella specie, anche consequenziale, nel senso che essa consegue dalle statuizioni principali adottate, in termini agevolmente determinabili sulla base delle stesse (in progressione, Cass. pen., Sez. II, 13 gennaio 2009, n. 6809; Cass. pen., Sez. II, 24 gennaio 2013, n17326 e Cass. pen., Sez. VI, 5 febbraio 2014, n. 8668). Secondo un primo orientamento non vi sono ragioni per non applicare il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite 2008 anche alla sentenza dibattimentale (Cass. pen., Sez. V, 6 novembre 2013, n. 51169 e Cass. pen., Sez. V, 2 dicembre 2010, n. 4597). L'assunto muove dalla eadem ratio a quella emessa, ad esito di giudizio abbreviato stante l'omogeneità tra il disposto dell'art. 444, comma 2, c.p.p. e quello dell'art. 541, comma 1, c.p.p. Argomenti di carattere equitativo si rinvengono in Cass. pen., Sez. V, 23 settembre 2002, n. 35128 che, nell'aderire, in una fattispecie di omessa statuizione sulle spese della parte civile in pronuncia di annullamento senza rinvio per maturata prescrizione dei reati, all'orientamento favorevole in ragione della obbligatorietà della pronuncia sulle spese (e, nella fattispecie esaminata, consequenziale alla conferma delle statuizioni civili), aggiunge che l'orientamento contrario, pur altrettanto plausibile, lascia senza rimedio un errore omissivo che certamente non presuppone una decisione negativa del diritto della parte civile a ripetere le spese. Sicché, in un contesto normativo che evolve verso un ampliamento degli interventi correttivi del giudicato erroneo, appare preferibile la tesi favorevole alla possibilità di correggere l'omessa pronuncia sulle spese, salvo che non emergano circostanze che giustifichino la compensazione, totale o parziale, delle stesse (v., fra le più recenti, Cass. pen., Sez. V, 24 giugno 2014, n. 42899). Su un piano più pragmatico si muove la sentenza Cass. pen., Sez. V, 10 maggio 1993, n. 6524, secondo cui la legittimità del ricorso, da parte della stessa Corte di cassazione, allo strumento della correzione ex art. 130 c.p.p. al fine di colmare l'omissione rappresentata dalla mancata condanna in sede di merito al pagamento delle spese sopportate dalla parte civile, si giustifica per la necessità di non spendere inutilmente una maggiore attività processuale, quale sarebbe quella dell'annullamento con rinvio rispetto a quella della mera correzione, in ossequio al generale principio di economia processuale, posto a governo di ogni attività del giudice. Cass. pen., Sez. V, 15 novembre 2007, n. 46349 ha ritenuto, invece, esperibile la procedura correttiva (in una ipotesi di omissione verificatasi in sede di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'imputato) valorizzando la previsione sull'inessenzialità della modificazione ammessa dall'art. 130 c.p.p. e facendo leva, da un lato, sul carattere accessorio della statuizione in tema di spese sostenute dalla parte civile e, dall'altro, sul carattere necessitato di essa e sulla assenza concreta, nella fattispecie, di apprezzabili margini di discrezionalità in punto compensabilità e criteri di liquidazione delle spese. Parte della giurisprudenza, che pur valorizza l'indiscutibile esistenza di rilevanti difformità strutturali tra il procedimento di applicazione della pena su richiesta e quello dibattimentale, ritiene, tuttavia, che non si ravvisano significative ragioni di diversità quanto al profilo inerente alle spese di parte civile, regolato anzi in modo uniforme (artt. 444, comma 2, e 541, comma 1, c.p.p.), né è fondatamente sostenibile l'assunto, il quale non trova motivata giustificazione nelle pronunce in tal senso, che soltanto nel primo caso la condanna alle spese di parte civile sarebbe una conseguenza obbligatoria della statuizione principale, mentre nel secondo così non sarebbe. Inoltre, l'espressa qualificazione come errore materiale dell'omessa condanna alle spese processuali (art. 535, comma 4, c.p.p.), non esclude la possibilità di qualificare allo stesso modo l'omissione della condanna alle spese di parte civile. L'orientamento contrario all'utilizzo dello strumento della correzione ex art. 130 c.p.p., in relazione alle lacune decisionali in materia di spese in favore della parte civile, si fonda, da un lato, sulla estraneità dell'omissione di pronuncia sulle spese alla nozione dell'errore materiale e, dall'altro, sull'impossibilità di argomentare per analogia rispetto alla previsione dell'art. 535, comma 4, c.p.p.: la correzione deve consistere sempre in un'operazione meccanica limitata all'aggiunta di elementi che dovevano necessariamente far parte del provvedimento, sul presupposto che l'omissione rappresenti una difformità puramente esteriore tra l'effettivo pensiero del giudice e la sua letterale formulazione. Dall'altro lato sulla considerazione della radicale diversità procedimentale riscontrabile fra l'applicazione della pena su richiesta delle parti, disciplinata dagli artt. 444 e ss. c.p.p., e il provvedimento emesso all'esito del dibattimento (in successione, Cass. pen., Sez. I, 1° ottobre 2009, n. 41571; Cass. pen., Sez. III, 2 luglio 2010, n.37149 e Cass. pen., Sez. IV, 2 novembre 2010, n. 46840). Da allora si è ulteriormente specificato, da un lato, che non appare casuale che in un codice impostato su un ricorrente tecnicismo si sia menzionato lo speciale procedimento di correzione in una norma (art. 535 c.p.p.) e non nell'altra (art. 541 c.p.p.) e, dall'altro, e soprattutto, che l'argomento della eadem ratio, qual è sostanzialmente quello affermato – relativamente al patteggiamento – da Cass. pen., Sez. VI, 11 marzo 1999, n. 2644 non risulta affatto utilizzabile, non essendo esatto, in sostanza, che la condanna alle spese ex art. 541 c.p.p. segua ineluttabilmente alla sentenza di accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno, potendo sempre il giudice disporre la compensazione totale o parziale delle spese stesse, come non sarebbe esatto sostenere che anche quando non ricorrono motivi giustificativi di compensazione, il giudice non debba compiere valutazioni di carattere discrezionale, perché tale valutazione va fatta quanto meno ai fini della liquidazione degli onorari (ben diversa risulta, intuitivamente, la pronuncia sulle spese processuali ex art. 535 c.p.p. che può essere – ed è – generica proprio perché la determinazione della somma a debito viene poi operata ex post sulla base di semplici operazioni matematiche) (Cass. pen.,Sez. VI, 12 luglio 2001, n. 33215; negli stessi termini, Cass. pen., Sez. V, 10 marzo 2004, n. 22446). In altre pronunce si è detto che la omessa pronuncia in ordine alla condanna delle spese giudiziali – in relazione al rapporto civile tra le parti definito con sentenza – integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale, che non può essere ovviata con un provvedimento di correzione (Cass. pen., Sez. I, 7 maggio 1993, n. 2094; in senso analogo, Cass. pen., Sez. II, 16 giugno 2003, n. 29749). Il concetto della possibilità di compensazione delle spese quale elemento ostativo all'estensione della correggibilità della omissione alla fattispecie dell'art. 541 c.p.p. appare ripreso poi da ulteriori pronunce, tutte sostanzialmente ripropositive, sempre sul punto della condanna alle spese di parte civile, di quanto già affermato dalla sentenza 33215/2001 cit. (v. ad esempio, Cass. pen., Sez. VI, 28 novembre 2005, n. 3441). Con riferimento alla pronuncia emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. si è altresì precisato che in essa manca la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, e, pertanto, simmetricamente non è configurabile una situazione di soccombenza da cui derivi, ex lege, il diritto della parte vittoriosa alla ripetizione delle spese sostenute, con conseguente impossibilità, tra l'altro, di liquidare le spese stesse in assenza di una domanda dell'interessato in tal senso (Cass. pen., Sez. un. 27 ottobre 1999, n. 20; nello stesso senso, Cass. pen., Sez. VI, 24 settembre 2001, n. 45130; Cass. pen., Sez. IV, 5 maggio 2005, n. 27931). |