Notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato detenuto che abbia eletto domicilio presso il difensore

Maria Simona Chelo
08 Aprile 2020

Rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alle modalità delle notificazioni da eseguirsi nei confronti di imputato detenuto che all'atto della carcerazione abbia eletto domicilio presso il difensore: debbono essere eseguite nel luogo di detenzione o nel domicilio eletto?
1.

La questione sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite è finalizzata a chiarire quale disciplina debba applicarsi qualora debba essere notificato un atto giudiziario (nella fattispecie il decreto di giudizio immediato) all'imputato in stato di detenzione e quest'ultimo, al momento dell'esecuzione della misura cautelare, abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia.

Nel caso de quo l'imputato, in data 17 marzo 2010, sia nel verbale di esecuzione di ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, sia nel verbale di elezione di domicilio ai fini delle notificazioni, aveva eletto domicilio presso lo Studio del proprio difensore di fiducia. A quest'ultimo, in data 1° settembre 2010 - quando ancora l'imputato si trovava in vinculis - era stato notificato il decreto di giudizio immediato.

I difensori dell'imputato, nel primo grado del procedimento, avevano eccepito la nullità della notificazione per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio immediato. il Tribunale, pur senza fare alcun riferimento allo stato detentivo dell'imputato, aveva però rigettato l'eccezione. Il Giudice di primo grado, in particolare, aveva evidenziato che la notifica non poteva considerarsi omessa e che si sarebbe trattato, tutt'al più, di nullità relativa, sanata, ai sensi dell'art. 184 c.p.p., dalla presenza dell'imputato e dei difensori alla prima udienza, in cui la difesa non aveva eccepito alcunché, considerato che l'eccezione era stata sollevata solo nel corso di un'udienza successiva alla prima.

La Corte d'appello aveva poi ritenuto legittima la notificazione del decreto di giudizio immediato al difensore presso cui l'imputato aveva eletto domicilio prima della sua carcerazione, sull'assunto che l'imputato ben può eleggere domicilio presso il difensore anche in caso di detenzione.

Con ricorso per cassazione presentato dalla difesa dell'imputato, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 156, comma 1, e 179, comma 1, c.p.p. eccependo l'omissione della notificazione del decreto di giudizio immediato, con conseguente nullità assoluta ed insanabile per omessa citazione dell'imputato.

Con l'ordinanza di rimessione, la Terza Sezione Penale della suprema Corte di cassazione ha demandato la questione alle Sezioni Unite, chiedendo sostanzialmente alle predette di esprimersi sulle modalità di notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato detenuto che abbia eletto domicilio, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., presso il proprio difensore di fiducia e, in particolare, di chiarire se debba applicarsi o meno l'art. 156 c.p.p. - che, come è noto, stabilisce che le notificazioni all'imputato detenuto debbano essere eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia dell'atto alla persona. La questione sull'ambito di applicazione degli artt. 156 e 161 c.p.p. è stata oggetto, infatti, di contrasto interpretativo per la presenza di due antitetici orientamenti giurisprudenziali.

Un primo orientamento della suprema Corte considera nulla, infatti, la notificazione effettuata all'imputato in vinculis presso il domicilio dichiarato o eletto, seppure lo stesso sia detenuto per un diverso reato rispetto a quello per cui si procede ed al quale si riferisce la notifica, qualora il giudice procedente sia al corrente dello stato di detenzione, in quanto risultante dagli atti di causa (Cass. pen., Sez.V, 12 marzo 2018, n. 15477, in Guida dir., 2018, 75; Cass. pen., Sez.VI, 31 marzo 2015, n. 18628, in CED, 263483 e Cass. pen., Sez. I, 9 luglio 2013, n. 13609, in CED, 259594; cfr. anche Cass. pen., Sez. III, 27 ottobre 2015, n. 49584, in CED, 265771 e Cass. pen., Sez. I, 20 febbraio 2014, n. 37248, in CED, 260777, secondo cui la notificazione effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato è valida nell'ipotesi in cui il sopravvenuto stato di detenzione non sia noto al giudice procedente).

Secondo detto filone giurisprudenziale, infatti, la notifica all'imputato detenuto deve seguire necessariamente il disposto di cui all'art. 156 c.p.p. e deve pertanto essere eseguita esclusivamente nel luogo di detenzione, a nulla rilevando la circostanza che vi sia stata una precedente elezione di domicilio, mai revocata. Incombe invero sull'autorità giudiziaria procedente l'onere di «svolgere le dovute ricerche in ordine allo status libertatis alla data della notifica del decreto» (Cass. pen., Sez. V, 10 giugno 2003, n. 37135, in CED, 226664).

L'inosservanza delle modalità previste dall'art. 156 c.p.p. per la notifica all'imputato detenuto, qualora incida direttamente sulla “vocatio in iudicium”, e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio,configura una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 c.p.p., a nulla rilevando l'eventuale conoscenza dell'udienza dibattimentale acquisita aliunde dall'imputato (in questo senso Cass. pen., Sez. VI, 21 maggio 2015, n. 21848, in CED, 263629 e, meno recentemente, Cass. pen., Sez. II, 11 ottobre 2010, n. 43720, in CED, 248978).

Per un secondo e più recente orientamento della Corte di legittimità, invece, l'imputato detenuto ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.p. Da ciò consegue che la notifica eseguita presso il domicilio eletto - diverso dal luogo di detenzione noto all'autorità procedente - deve in ogni caso considerarsi valida (in questo senso cfr. Cass. pen., Sez. VI,1 marzo 2018, n. 20532, in CED, 273420 e, in senso conforme, ex plurimis, Cass. pen., Sez. V, 29 febbraio 2016, n. 35542, in CED, 268017; Cass. pen., Sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 43772, in CED, 260624; Cass. pen., Sez. F, 24 luglio 2012, n. 31490, in Cass. pen., 2013, 2750).

A sostegno della corrente giurisprudenziale de qua militano sostanzialmente due argomenti. Per il primo, l'elezione di domicilio ha natura di «dichiarazione di volontà a carattere negozial-processuale» che necessita, ai fini della sua validità, del rispetto di determinate formalità e come tale «può essere superata solo in forza di un atto formale di revoca e non in ragione di elementi fattuali».

Il secondo argomento muove invece dalla considerazione secondo cui la disciplina prevista dall'art. 156 c.p.p. non può essere considerata derogatoria rispetto a quella generale in tema di notificazioni, con la logica conseguenza che anche l'imputato detenuto ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio, ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.p. (di questo avviso, ex plurimis, Cass. pen., Sez. II, 4 ottobre 2018, n. 21787, in CED, 275592-01; Cass. pen., Sez. II, 28 febbraio 2017, n. 15102, in CED, 269863; Cass. pen., Sez. III, 6 febbraio 2015, n. 42223 in CED, 264963; Cass. pen., Sez. VI, 7 ottobre 2008, n. 42306, in CED, 241877).

Secondo un'altra decisione, inoltre, il domicilio eletto «implicando l'indicazione, non solo del luogo in cui gli atti devono essere notificati ma anche della persona presso la quale la notifica deve essere eseguita, presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario tra domiciliatario e imputato, in forza del quale il primo si impegna a ricevere gli atti riguardanti il secondo e a consegnarli al medesimo» (così, testualmente, Cass. pen., Sez. II, 18 gennaio 2018, n. 7451, in Dir. & Giust. 3 aprile 2018 e, in senso conforme, Cass. pen., Sez. VI, 3 dicembre 2014,n. 4836, in CED, 262055).

Il punto di vista della Sezione rimettente. Emerge ictu oculi il netto contrasto tra i due diversi approdi ermeneutici sopra richiamati; l'adesione ad un indirizzo interpretativo piuttosto che all'altro comporta d'altronde esiti e conseguenze processuali di non poco conto.

La Sezione rimettente ha correttamente evidenziato che, nel caso sottoposto allo scrutinio della Corte di legittimità, qualora si considerasse applicabile all'imputato detenuto la sola disciplina di cui all'art. 156 c.p.p., la notifica del decreto di giudizio immediato effettuata presso il domicilio eletto, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, equivarrebbe ad un'omessa notifica, secondo i principi già espressi dalle Sezioni Unite e configurerebbe un'ipotesi di nullità assoluta e insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass. pen., Sez. Unite, 24 novembre 2016, n. 7697, in CED, 269028 e Cass. pen., Sez. Unite, 27 febbraio 2002, n. 17179, in CED, 221402). Ciò in quanto il procedimento di notificazione è strumentale alla conoscenza della citazione stessa; oltretutto, dalla data della notificazione all'imputato del decreto di giudizio immediato decorrono i termini per poter richiedere l'accesso ai riti alternativi; diritto che - come è noto - può essere esercitato dall'imputato personalmente o avvalendosi di un procuratore speciale.

Con l'ordinanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite, la Terza Sezione Penale della Corte di cassazione ha apertamente sposato il primo più restrittivo orientamento, attribuendo all'art. 156 c.p.p. una valenza di carattere generale.

Secondo il Giudice rimettente, invero, deve essere effettuata una netta distinzione tra le notifiche destinate all'imputato detenuto e quelle da effettuarsi all'imputato non detenuto.

All'imputato (o indagato) detenuto, sia pure per altra causa (a mente di quanto previsto dall'art. 156, comma 4, c.p.p. e sempre che dagli atti risulti che l'imputato è detenuto per una causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione) le notifiche devono eseguirsi sempre nel luogo di detenzione mediante consegna di copia dell'atto da notificare alla persona, a maggior ragione quando lo stato detentivo risulti ex actis.

Detti assunti, secondo quanto osservato nell'ordinanza de qua, troverebbero plurime conferme nella stessa littera legis, atteso che la rubrica dell'art. 157 c.p.p. recita “Prima notificazione all'imputato non detenuto”, avvalorando la distinzione tra il procedimento di notificazione all'imputato non detenuto e quello dell'imputato detenuto e considerato, peraltro, che detta distinzione è ribadita anche dall'art. 161 c.p.p. Quest'ultima norma impone, infatti, al solo imputato o indagato libero che venga in contatto per la prima volta con l'autorità giudiziaria o con la polizia giudiziaria di dichiarare o eleggere domicilio ai fini delle notificazioni, onde rendersi reperibile; detto obbligo non vale invece nei confronti dell'imputato o dell'indagato detenuto, la cui reperibilità emerge dagli atti.

La Corte rimettente ha peraltro precisato che la clausola di salvaguardia contenuta nel primo periodo dell'art. 157 c.p.p. - cioè l'inciso “Salvo quanto previsto dagli artt. 161 e 162 c.p.p.” - «si riferisce all'eccezione alla regola generale costituita dalla consegna a mani proprie perché nel domicilio eletto o dichiarato la consegna può avvenire anche presso il domiciliatario; nel domicilio dichiarato l'eccezione è costituita dalla possibile consegna a persona diversa senza procedere alle ulteriori ricerche previste dal secondo periodo dell'art. 157 c.p.p.». Detta eccezione - per l'ordinanza de qua - non si riferisce affatto alla possibilità di estendere all'imputato detenuto le modalità di notifica contenute negli artt. 161 e 162 c.p.p., dovendosi ribadire in ogni caso l'applicabilità all'imputato in vinculis dell'art. 156 c.p.p., quand'anche lo stato detentivo sopravvenisse rispetto all'elezione di domicilio.

Lo stato di detenzione, invero, non può essere considerato un volontario mutamento di domicilio o di residenza rispetto a quello dichiarato o eletto in precedenza e, dunque, non è un elemento fattuale - assimilabile al comportamento di chi viola l'obbligo di collaborazione con l'autorità giudiziaria assunto con la dichiarazione o elezione di domicilio di cui all'art. 161 c.p.p. - bensì «l'effetto legale dell'esecuzione del provvedimento dell'autorità giudiziaria», che consente di conoscere il luogo certo in cui si trova l'indagato o l'imputato, al fine di procedere alla notifica “a mani proprie”. Da ciò deriva, peraltro, che il detenuto non ha alcun onere di comunicare il mutamento del proprio domicilio eletto o dichiarato in ragione del sopravvenuto stato detentivo, con conseguente inapplicabilità dell'effetto latu sensu sanzionatorio collegato all'omessa comunicazione di detto mutamento, secondo quanto disposto dall'art. 161 c.p.p.

All'atto della scarcerazione per causa diversa dal proscioglimento definitivo, inoltre, l'imputato (o l'indagato) detenuto ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 161, comma 3, c.p.p. Ciò, ad ulteriore conferma dell'esclusiva applicabilità all'imputato detenuto della disciplina delle notifiche di cui all'art. 156 c.p.p., atteso che, come espressamente stabilito dall'ordinanza di rimessione «se l'elezione o dichiarazione di domicilio precedente allo stato di detenzione o quella fatta ad esempio nell'interrogatorio di garanzia o nell'udienza di convalida avessero ancora effetto, non vi sarebbe alcun bisogno di obbligare il detenuto ad indicare i luoghi in cui potrà essere trovato ed imporgli nuovamente l'obbligo di collaborazione con l'autorità giudiziaria ai fini delle notifiche».

Guida all'approfondimento

L. GRILLI, Le notificazioni penali, Milano, 1990, D. PELLIZZARI, Notificazioni all'imputato detenuto per altra causa, in Arch. nuova proc. pen., 2005, 23; A. TRINCI - V. VENTURA, Notificazioni e processo senza imputato, Milano, 2015.

2.

Con ordinanza emessa all'udienza del 28 novembre 2019, la Terza Sezione Penale della Corte suprema di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se la notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato detenuto che abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia debba essere effettuata ex art. 156 comma 1 cod. proc. pen. o presso il domicilio eletto».

3.

Il Primo Presidente della Cassazione ha fissato per il 27 febbraio 2020 l'udienza davanti alle Sezione Unite per la decisione della questione «Se sia valida la notifica all'imputato detenuto eseguita presso il domicilio eletto e non presso il luogo di detenzione».

4.

Le Sezioni Unite della Cassazione penale hanno risolto la questione «Se sia valida la notifica all'imputato detenuto eseguita presso il domicilio eletto e non presso il luogo di detenzione» affermando che «La notifica all'imputato detentuto va eseguita presso il luogo di detenzione».