La competenza in caso di connessione teleologica plurisoggettiva

27 Ottobre 2017

La questione rimessa alle Sezioni unite è se la competenza per connessione di cui all'art. 12, lett.c), c.p.p., si applica ai soli casi in cui i diversi reati sono stati commessi dallo (o dagli) stesso(i) autore(i) (connessione teleologica monosoggettiva) ovvero anche ai reati commessi da più autori tra loro diversi (plurisoggettiva).
1.

Le Sezioni unite penali della Corte di cassazione sono chiamate a comporre il contrasto interpretativo sull'applicazione degli artt. 12, lett. c), 15 e 16, c.p.p. in caso di reati teologicamente connessi consumati da persone diverse.

Il caso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto ha esercitato l'azione penale nei confronti di più persone in ordine a vari reati commessi in tempi e luoghi diversi e non tutti attribuiti agli stessi imputati.

In particolare, Tizio e Caio sono imputati del reato di falso ideologico per induzione continuata commesso, in concorso fra loro, a Taranto (capo A). In particolare, Tizio avrebbe presentato domanda per l'assegnazione di due incarichi di insegnamento presso l'Università degli studi di Bari, sede di Taranto, al solo scopo di dissuadere altri potenziali concorrenti (essendo in possesso di titoli ragguardevoli) dal partecipare alla selezione, con successiva rinunzia. Caio, nel presentare la propria domanda di partecipazione, rimasta ferma, aveva indicato titoli ritenuti non pertinenti alle materie di insegnamento oggetto di selezione. La falsa attestazione sarebbe rappresentata dalla congruenza dei titoli posseduti da Caio, cui erano stati affidati dal Consiglio di facoltà – nelle due sedute tenutesi in Taranto – l'insegnamento di diritto commerciale internazionale e di mercato e procedure concorsuali.

Il reato è contestato come commesso ai fine di eseguire gli ulteriori reati di cui ai capi B (truffa aggravata, correlata all'ottenimento da parte di Caio dei due incarichi di insegnamento di cui al capo A, contestata come commessa in pari data e luogo da parte di Tizio e Caio) e C (abuso di ufficio), commessi in altre località e, in parte, da altri imputati.

Il reato di cui al capo C, infatti, è attribuito a Caio, Sempronio, Nevio e Livio ed è contestato come commesso in Bari. La contestazione ha ad oggetto un'ulteriore prova selettiva per l'incarico di ricercatore universitario. Sono state ritenute intenzionalmente violate in tale procedimento amministrativo, da parte di Sempronio, Nevio e Livio, componenti della commissione giudicatrice, norme di legge e di regolamento riportate nella imputazione, in danno della ulteriore aspirante Ottavia.

Con il medesimo atto il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale anche per altri reati.

Il capo D (ulteriore ipotesi di falso ideologico per induzione) è contestato a Tizio e Caio come commesso a Bari.

Il capo E è contestato al solo Caio e riguarda un'ipotesi di falso ideologico commesso dal privato, funzionalmente collegato alla procedura selettiva di cui al capo C, ed è indicato come commesso in Taranto.

Infine, sono stati ipotizzati anche i reati di favoreggiamento rubricati ai capi F, I ed L attribuiti, rispettivamente, a Claudia (favoreggiamento personale a vantaggio di Tizio, contestato come commesso in Altamura), Antonia (favoreggiamento personale a vantaggio di Caio, Sempronio, Nevio e Livio, contestato come commesso in Altamura) e Maura (favoreggiamento personale a vantaggio di Caio, Sempronio, Nevio e Livio).

Il giudice per l'udienza preliminare di Taranto ha declinato la propria competenza territoriale perché ha ritenuto consumato a Bari il più grave reato di cui al capo A (il P.M. l'aveva contestato come commesso in Taranto). Ha quindi affermato che i reati di cui al capi C e D sono stati anch'essi consumati a Bari e sono connessi con quelli di cui ai capi A e B. I reati di favoreggiamento sono stati invece consumati in provincia di Bari.

Il giudice per l'udienza preliminare di Bari ha sollevato conflitto di competenza evidenziando innanzitutto che il reato di cui al capo A è stato consumato a Taranto e non a Bari, luogo quest'ultimo nel quale il Consiglio di Dipartimento dell'Università aveva solo espresso un parere circa la congruità dei titoli professionali e scientifici proposti da Caio ai fini della assegnazione degli incarichi di docenza pacificamente conferiti a Taranto. Ne consegue che anche per il reato di cui al capo B sussiste la competenza del Tribunale di Taranto, che – afferma il Gup barese – dovrà conoscere anche i reati di cui ai capi C, D che, pur contestati a soggetti in parte diversi, sono oggettivamente connessi con quelli di cui ai capi A e B. Il capo E è contestato come commesso a Taranto, gli altri capi di imputazione relativi a fatti di favoreggiamento sono ugualmente attratti per connessione agli altri reati.

La questione. La connessione di procedimenti costituisce causa originaria di attribuzione della competenza ad un unico giudice naturale precostituito per legge (Corte cost. n. 441/1998; Cass. pen., Sez. unite, n. 27343/2013; Cass. pen., Sez. II, n. 3662/2016), individuato secondo i criteri predeterminati e oggettivi (e con i limiti) stabiliti dai successivi artt. 13, 14, 15 e 16 c.p.p.

Come spiegato dalla Relazione preliminare al vigente codice di procedura penale, la connessione non costituisce un fatto che produce effetti sulla competenza (secondo l'espressione usata dal precedente codice di rito), modificandone i criteri normali, bensì – come detto – un criterio originario di competenza (pag. 10).

La connessione presuppone che per un medesimo reato o per più reati siano astrattamente competenti, secondo le regole generali (e suppletive) stabilite dagli artt. 8 e 9 c.p., giudici (nel senso di uffici giudiziari) diversi e poiché costituisce criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza, non è nemmeno necessario che i relativi procedimenti pendano nello stesso stato e grado (Cass. pen., Sez. unite, n. 27343/2013, cit.).

Il diverso istituto della riunione dei processi di cui al successivo art. 17 c.p., presuppone invece la competenza, per materia e per territorio, del medesimo giudice (ufficio giudiziario).

L'art. 12, lett. c), c.p.p. (c.d. connessione teleologica) stabilisce attualmente che si ha connessione dei procedimenti «se dei reati per i quali si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri». Gli artt. 15 e 16 c.p.p. individuano il giudice competente per materia e per territorio a conoscere dei procedimenti connessi.

Nella versione originaria, però, la norma era diversamente strutturata: la connessione teleologica sussisteva solo «se una persona è imputata di più reati, quando gli uni sono stati commessi per eseguire gli altri».

«Poi la norma ha subito delle mutazioni. La prima è conseguita al decreto legge 20 novembre 1991, n. 367 (Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 20 gennaio 1992, n. 8. L'art. 1 di tale decreto, per un verso, ha soppresso l'esplicito riferimento all'identità dell'autore dei fatti in connessione, sostituendolo con una locuzione impersonale (se dei reati per cui si procede); per altro verso, ha ampliato i legami tra reati rilevanti, aggiungendovi la cosiddetta connessione occasionale (reati commessi in occasione di altri) e ulteriori profili finalistici (la finalità di conseguimento, anche per altri, del profitto, del prezzo, del prodotto o dell'impunità rispetto ad altri reati). A distanza di un decennio, è intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione), il cui art. 1 ha espunto, in senso regressivo, il riferimento alla connessione occasionale e ai profili finalistici introdotti nel 1991, senza tuttavia ripristinare la formula evocativa dell'esigenza che i reati siano stati realizzati dalla stessa persona. La norma stabilisce, pertanto, attualmente che vi è connessione se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri []La formula d'esordio (se una persona) non lasciava dubbi sul fatto che il nesso teleologico fosse idoneo a determinare spostamenti della competenza per materia o per territorio, nei termini delineati dagli artt. 15 e 16 cod. proc. pen. , solo con riguardo a reati ascrivibili alla stessa o alle stesse persone» (così Corte cost., sentenza n. 21 del 2013).

La questione che pertanto si pone (ad oggi irrisolta nonostante fosse stata rimessa per due volte alle Sezioni Unite) è se la competenza per connessione teleologica di cui all'art. 12, lett.c), c.p.p., si applica ai soli casi in cui i diversi reati sono stati commessi dallo (o dagli) stesso(i) autore(i) (connessione teleologica monosoggettiva) ovvero anche ai reati commessi da più autori tra loro diversi (connessione teleologica plurisoggettiva).

Sul punto si sono formati due orientamenti oggetto anche di segnalazioni da parte dell'ufficio del massimario (Rel. n. 41/98 del 29/10/1998; Rel. n. 74/17 del 26 settembre 2017).

Secondo un primo orientamento (Cass. pen., Sez. I, 2 marzo 2016, n. 5970; Cass. pen., Sez. IV, 10 marzo 2009, n. 27457; Cass. pen., Sez. I, 12 marzo 2003, n. 19537; Cass. pen., Sez. VI, 30 gennaio 2003, n. 13619; Cass. pen., Sez. I, 23 ottobre 2002, n. 4283; Cass. pen., Sez. V, 23 settembre 2002, n. 36841; Cass. pen., Sez. III, 26 novembre 1999, n. 2731; Cass. pen., Sez. V, 14 maggio 2009, n. 7730; Cass. pen., Sez. I, 2 dicembre 1998, n. 1495; Cass. pen., Sez. I, 8 giugno 1998, n. 3357; Cass. pen., Sez. I, 25 marzo 1998, n. 1783; Cass. pen., Sez. I, 18 dicembre 1996, n. 6908; Cass. pen., Sez. I, 9 marzo 1995, 3385), ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12 lett. c), c.p.p., è necessario che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo. Secondo tale indirizzo, «nonostante il dato letterale, condizione imprescindibile per la configurabilità della connessione teleologica e, quindi, per la produzione dei suoi effetti tipici sul piano dello spostamento di competenza, è l'identità tra gli autori del reato-mezzo e gli autori del reato-fine. Presupposto logico della connessione teleologica è, infatti, l'unità del processo volitivo. In caso di eterogeneità di autori, ricorre solo un'ipotesi di connessione di natura eventualmente probatoria, inidonea a produrre lo spostamento di competenza, tanto più perché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei reati avvinti da vincolo teleologico non può pregiudicare quello del coimputato (o dei coimputati) a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza» (così, da ultimo, Cass. pen., Sez. I, n. 5970/2017).

Un diverso orientamento (Cass. pen., Sez. III, 16 ottobre 2013, n. 12838; Cass. pen., Sez. VI, 23 settembre 2010, n. 37014; Cass. pen., Sez. V, 13 giugno 1998, n. 10041) facendo leva sul tenore letterale della norma sostiene, al contrario, che ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), c.p.p., non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo. «La norma - si sostiene - disponendo ora che vi è connessione di procedimenti quando dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o occultare gli altri, individua un legame che è innanzitutto oggettivo: il riferimento normativo è alla relazione oggettiva tra le diverse condotte di reato, che risultano collegate dal particolare legame della finalità di eseguire o occultare» (Cass. pen., Sez. VI, n. 37014/2010).

La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla «questione di legittimità costituzionale della disposizione combinata degli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16 del codice di procedura penale, nella parte in cui – secondo l'interpretazione accolta dal giudice rimettente – prevede che, in caso di connessione teleologica, la competenza spetti per tutti i reati e nei confronti di tutti gli imputati al giudice del luogo in cui è stato commesso il reato più grave, anche se di questo non debbano rispondere tutti gli imputati del reato meno grave», l'ha dichiarata inammissibile rilevando che «in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» (ex plurimis, Corte cost. n. 301 del 2003 e Corte cost. n. 356 del 1996; Corte cost. ord. n. 98 del 2010 e Corte cost. n. 85 del 2007). Alla luce di tale regola basilare, deve escludersi che questa Corte possa essere chiamata a scrutinare una determinata norma di legge assumendola nel significato attribuitole da un indirizzo interpretativo minoritario, cui il giudice rimettente non è vincolato ad aderire e che egli stesso sostiene rendere costituzionalmente illegittima la norma denunciata, quando invece l'orientamento giurisprudenziale prevalente fornisce una lettura della norma conforme all'assetto auspicato dal giudice a quo. In tale situazione, la questione proposta non mira realmente a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, ma viene piuttosto a configurarsi come un improprio tentativo di ottenere dalla Corte un avallo a favore dell'una scelta interpretativa contro l'altra, «senza che da ciò conseguano» – nella prospettiva dello stesso rimettente – «differenze in ordine alla difesa dei principi e delle regole costituzionali, ciò in cui, esclusivamente, consiste il compito della giurisdizione costituzionale: il che rende inammissibile la questione stessa (tra le altre, sentenza n. 356 del 1996 e ordinanza n. 85 del 2007)» (Corte cost. n. 21 del 2013).

2.

Con ordinanza n. 36278 del 17 luglio 2017 la Prima Sezione penale della Suprema Corte ha rimesso la questione alle Sezioni unite penali.

3.

Il Primo Presidente della Suprema Corte di cassazione ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali fissando per la trattazione l'udienza del 26 ottobre 2017.

4.

Le Sezioni unite della Cassazione penale, chiamate a pronunciarsi sulla questione controversa se «se ai fini della connessione teleologica, prevista dall'art. 12, coimma 1, lett. c), c.p.p., sia richiesta l'identità tra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo», hanno disposto che «ferma restando la necessità di individuare un effettivo legame finalistico fra i reati, non è richiesta l'identità degli autori».

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