Giudizio abbreviato a prova aperta e contestazioni “patologiche”: la parola alle Sezioni unite

Alessandro Trinci
20 Marzo 2020

Se, nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria o nel quale l'integrazione sia stata disposta d'ufficio dal giudice, sia consentito procedere alla modificazione dell'imputazione o a contestazioni suppletive con riguardo a fatti già desumibili dagli atti delle indagini preliminari e non collegati agli esiti dei predetti atti istruttori.
1.

Secondo Cass. pen., Sez. V. 14 dicembre 2018, ord. 2883 nel corso del giudizio abbreviato condizionato a integrazione probatoria, a norma dell'art. 438, comma 5, c.p.p., o nel quale l'integrazione sia stata disposta dal giudice, a norma dell'art. 441, comma 5, c.p.p., non è possibile la modifica dell'imputazione, allorché il fatto risulti diverso o emerga una circostanza aggravante o un reato connesso, quando i fatti oggetto della contestazione suppletiva già si desumevano dagli atti delle indagini preliminari e non sono collegati ai predetti esiti istruttori.

Nel caso di specie, Tizio, accusato di omicidio, otteneva l'accesso al giudizio abbreviato condizionato ad un perizia fonica. Contestualmente, il giudice disponeva d'ufficio una integrazione probatoria (esame del consulente medico-legale del pubblico ministero, esame di un testimone mai sentito e traduzione di una lettera scritta dall'imputato e già in atti).

Esaurita l'istruzione officiosa, e prima ancora di dare corso all'integrazione probatoria richiesta dall'imputato, il Pubblico Ministero contestava in via suppletiva il reato di occultamento di cadavere e, in relazione all'omicidio, nuove circostanze aggravanti, tra cui i motivi abietti e futili, l'unica sopravvissuta all'esito del doppio grado di merito.

Tizio, condannato sia in primo grado che in appello, ricorreva per cassazione riproponendo, fra i vari motivi, l'eccezione di nullità delle contestazioni suppletive in quanto non correlate agli esiti delle nuove acquisizioni probatorie; eccezione già respinta dalla Corte territoriale sulla base della dominante giurisprudenza di legittimità.

La Suprema Corte osservava che il movente di gelosia alla base del gesto criminale, qualificato dalla pubblica accusa come abietto o futile, così come il fatto che l'imputato avesse eliminato il cadavere, erano elementi già desumibili dagli atti di indagine espletati al momento dell'esercizio dell'azione penale, sulla base dei quali l'imputato si era determinato a richiedere il rito abbreviato, e in alcun modo collegati alle nuove risultanze istruttorie veicolate dal giudice e dall'imputato. Ritenendo di doversi discostare dall'uniforme orientamento giurisprudenziale che nell'ambito del rito abbreviato “a prova integrata” ritiene rituali le contestazioni suppletive non correlate agli esiti di quest'ultima, rimetteva la questione alle Sezioni unite.

La questione rimessa alle Sezioni unite è la seguente: nel corso del giudizio abbreviato condizionato a integrazione probatoria, a norma dell'art. 438, comma 5, c.p.p., o nel quale l'integrazione sia stata disposta dal giudice, a norma dell'art. 441, comma 5, c.p.p., è possibile la modifica dell'imputazione, allorché il fatto risulti diverso o emerga una circostanza aggravante o un reato connesso, anche nel caso in cui i fatti oggetto della contestazione suppletiva già si desumevano dagli atti delle indagini preliminari e non siano collegati ai predetti esiti istruttori?

La Suprema Corte, in una pronuncia del 2017, ha affermato espressamente che in sede di giudizio abbreviato, ove sia stata disposta l'integrazione istruttoria di cui all'art. 441, comma 5, c.p.p., il pubblico ministero possa modificare l'imputazione, mediante contestazione suppletiva, anche quando i fatti oggetto della nuova contestazione erano già emersi nel corso delle indagini preliminari (Cass. pen., Sez. IV, 26 settembre 2017, n. 48280). A giustificazione dell'assunto, la pronuncia richiama la costante giurisprudenza in materia di contestazioni suppletive in udienza preliminare (art. 423 c.p.p.), che ritiene legittima la modifica dell'imputazione anche quando i fatti oggetto della nuova contestazione erano già emersi nel corso delle indagini preliminari (Cass. pen., Sez. I, 17 maggio 2012, n. 13349; Cass. pen., Sez. III, 4 dicembre 1997, n. 1506,; Cass. pen., Sez. I, 14 novembre 1995, n. 11993).

Prima della suddetta decisione, il principio in esame si ricavava implicitamente. Infatti, la Suprema Corte era stata più volte chiamata a pronunciarsi sulla possibilità per l'imputato di rinunciare al giudizio abbreviato quando il pubblico ministero avesse formulato nuove contestazioni che non derivavano da nuove emergenze istruttorie, ma riguardavano fatti o circostanze già in atti e, quindi, noti all'imputato allorché ebbe ad avanzare la richiesta di rito abbreviato. In tutte le pronunce censite la Corte, che evidentemente riteneva legittima una contestazione suppletiva di tipo “patologico”, osservava che la scelta del rito speciale è vincolante per i fatti che sono conosciuti o conoscibili dall'imputato al momento della richiesta di accesso al giudizio contratto, mentre rimane revocabile solo rispetto alle sopravvenienze legate all'integrazione probatoria disposta d'ufficio o su richiesta dell'imputato, come espressamente previsto dall'art. 441-bis,comma 1, c.p.p. (Cass. pen., Sez. II, 9 giugno 2005, n. 23466; Cass. pen., Sez. V, 27 novembre 2008, n. 7047; Cass. pen., Sez. VI, 15 novembre 2017, n. 5200). La ratio della suddetta disposizione si coglie agevolmente ove si consideri che la scelta del rito speciale non può essere vincolante per i fatti che non erano conosciuti né conoscibili dall'imputato; ma quando i fatti siano già noti all'imputato richiedente l'abbreviato non vi è ragione di tutelarlo da iniziative processuali a suo danno che egli sarebbe stato in grado di prevedere.

La Sez. V della Cassazione penale – con ord. 14 dicembre 2018 (dep. 22 gennaio 2019), n. 2883 – ha ritenuto di non condividere questo orientamento ermeneutico.

In primo luogo, viene censurata l'assimilazione, ai fini della modificazione dell'imputazione, fra udienza preliminare e giudizio abbreviato, in quanto non tiene conto del fatto che l'art. 441,comma 1, c.p.p., nel richiamare, in quanto applicabili, le norme che regolano l'udienza preliminare, esclude l'applicazione dell'art. 423 c.p.p.Del resto, la cristallizzazione dell'imputazione che deriva dalla scelta del giudizio abbreviato non condizionato costituisce uno degli aspetti di vantaggio che possono orientare la strategia processuale dell'imputato. Peraltro, si tratta di una cristallizzazione “tendenziale” in quanto non impedisce la restituzione degli atti al pubblico ministero quando il fatto risulta diverso da quello descritto nell'atto di imputazione, essendo la regola di cui all'art. 521 c.p.p. espressione del principio generale di correlazione tra imputazione e sentenza (Cass. pen., Sez. II, 18 dicembre 2012, n. 859; Cass. pen., Sez. V, 21 ottobre 2008, n. 595; Cass. pen., Sez. IV, 23 marzo 2007, n. 21548; Cass. pen., Sez. IV, 12 giugno 2007, n. 36936). La giurisprudenza, invece, ritiene che solo in caso di giudizio abbreviato “secco” al pubblico ministero sia interdetta la modificazione dell'imputazione o la formulazione di contestazioni suppletive (pena l'integrazione di una nullità a regime intermedio della sentenza) in quanto incompatibile con la struttura tipica di un rito che deve svolgersi allo stato degli atti (Cass. pen., Sez. IV, 14 febbraio 2007, n. 12259; Cass. pen., Sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 13117; Cass. pen., Sez. II, 29 gennaio 2014, n. 11953; Cass. pen., Sez. IV,3 giugno 2014, n. 3758), salva sempre la possibilità di una mera riqualificazione giuridica del fatto oggetto di imputazione (Cass. pen., Sez. II, 17 settembre 2010, n. 35350).

In secondo luogo, la Corte osserva come la possibilità per il pubblico ministero di modificare il fatto o contestare circostanze aggravanti o nuovi reati connessi sia espressamente prevista (tramite il richiamo dell'art. 423 c.p.p. da parte dell'art. 441-bis comma 1 c.p.p.) in caso di ampliamento della piattaforma probatoria a seguito di integrazioni d'ufficio (art. 441 comma 5 c.p.p.) o di parte (art. 438,comma 5, c.p.p.). La ratio di tale previsione è quella di consentire all'organo di accusa di adeguare l'imputazione alle sopravvenienze storiche. È evidente, dunque, che tale potere è strettamente connesso al fatto che l'espletamento del supplemento istruttorio disposto dal giudice o richiesto come condizionamento del rito dall'imputato abbia veicolato nel giudizio elementi di novità di cui il pubblico ministero non ha potuto tenere conto al momento della formulazione dell'imputazione. Nelle parole della Corte «la previsione di salvezza in favore dell'applicazione dell'art. 423 c.p.p., contenuta nel comma 5 dell'art. 438 c.p.p. e nel comma 5 dell'art. 441 c.p.p., deve essere pertanto letta e interpretata, già sul piano testuale, in diretta dipendenza “funzionale” dalle proposizioni che immediatamente la precedono. Lo spazio applicativo “naturale” della previsione medesima è costituito dal pregresso espletamento di attività probatorie integrative, che non si rivelino “neutre” rispetto all'esatta formulazione dell'accusa ma risultino – in tal senso, e non solo rispetto al giudizio sulla fondatezza di essa – decisive».

Altro argomento speso in favore dell'auspicato revirement giurisprudenziale attiene alla coerenza complessiva del sistema. Si osserva che, ammettendo nel giudizio abbreviato “a prova aperta” le contestazioni suppletive anche in assenza di correlazione con i risultati del supplemento istruttorio, si finisce per creare una ingiustificata differenziazione rispetto al giudizio abbreviato “a prova chiusa”, ove le contestazioni in parola vengono pacificamente escluse. La riapertura dell'istruttoria, infatti, si trasformerebbe in un «obiettivo escamotage, a disposizione della pubblica accusa, per ovviare a preclusioni rispetto ad essa ormai maturate, realizzando un effetto, indebito, di rimessione in termine». Tale asimmetria sistematica, poi, sarebbe ancora più intollerabile ove si consideri che, a fronte di contestazioni suppletive basate su elementi già in atti, e dunque noti (o conoscibili) all'imputato, quest'ultimo non potrebbe neppure avvalersi della facoltà di chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie ai sensi dell'art. 441-bis c.p.p. In sostanza, la distinzione tra modificazioni dell'imputazione connesse all'esito della nuova prova e modificazioni che ne prescindono, mentre non dovrebbe rilevare ai fini della legittimità della contestazione suppletiva, assumerebbe rilievo per escludere lo ius poenitendi dell'imputato, «facendo gravare su di lui una situazione di obiettiva «patologia» processuale, quale quella derivante da errori, inerzie ed omissioni istituzionalmente rimproverabili al pubblico ministero».

Infine, osserva la Corte come quella proposta sia una interpretazione preferibile in quanto costituzionalmente orientata. La Consulta, infatti, con la sentenza n. 140 del 2010, affermò chiaramente che nel giudizio abbreviato con integrazione probatoria la contestazione suppletiva può essere formulata unicamente nei casi di in cui, a seguito della modificazione della base cognitiva derivante dall'attivazione dei meccanismi di integrazione probatoria, affiori la necessità di adattare l'imputazione alle nuove risultanze processuali. Si legge, infatti, nella cita pronuncia che «le valutazioni dell'imputato in ordine alla convenienza dei riti alternativi al dibattimento dipendono anzitutto dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero. Con la conseguenza che quando, per “evenienze patologiche”, quali gli errori o le omissioni del pubblico ministero sulla individuazione del fatto o del titolo del reato, l'imputazione subisce una variazione sostanziale, l'imputato deve essere rimesso in termini per compiere le suddette valutazioni, pena la violazione tanto del diritto di difesa che del principio di eguaglianza, stante la discriminazione che verrebbe altrimenti a determinarsi a seconda “della maggiore o minore esattezza o completezza della discrezionale valutazione delle risultanze delle indagini preliminari operata dal pubblico ministero nell'esercitare l'azione penale” (sentenze n. 333 del 2009 e n. 265 del 1994). Tale principio è stato affermato con riferimento alle nuove contestazioni dibattimentali e alla possibilità di passaggio dal rito ordinario a riti alternativi (giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta): ma non potrebbe evidentemente non operare anche nella direzione inversa. Con la richiesta di giudizio abbreviato l'imputato accetta di essere giudicato con rito semplificato in rapporto ai reati già contestatigli dal pubblico ministero, rispetto ai quali solo egli esprime l'apprezzamento della convenienza del rito stesso: sicché non sarebbe costituzionalmente accettabile che egli venisse a trovarsi vincolato dalla sua scelta anche in relazione agli ulteriori reati concorrenti che – stando all'indirizzo interpretativo in discussione – potrebbero essergli contestati a fronte delle “evenienze patologiche” di cui si è detto».

La pronuncia in esame si pone criticamente rispetto al consolidato orientamento che ammette le contestazioni “patologiche” nel giudizio abbreviato “a prova aperta”.

La soluzione è condivisibile (anche se forse sarebbe opportuno un ripensamento più ampio sulla legittimità delle contestazioni “patologiche” in generale).

La scelta del giudizio abbreviato incondizionato “blocca” l'imputazione così come formulata dal pubblico ministero. È all'interno di tale perimetro di accusa che l'imputato decide di essere giudicato senza esercizio del diritto alla prova. Ragioni di lealtà processuale impongono quindi che l'imputato possa contare su una immodificabilità storica dell'imputazione perché egli accetta di essere giudicato sulla base degli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari con esclusivo riferimento all'accusa già formulata dal pubblico ministero, che segna i limiti della sua rinuncia alla formazione della prova in contraddittorio. La deroga a tale assetto (art. 441-biscomma 1 c.p.p.) trova fondamento nell'integrazione probatoria eventualmente disposta dal giudice oppure richiesta dall'imputato con l'opzione per la variante condizionata del rito, che allargando la base conoscitiva può creare uno scollamento tra il fatto storico e l'imputazione. Per evitare un pregiudizio della posizione del Pubblico Ministero e, più in generale, del rapporto di lealtà e parità delle parti, il legislatore ha introdotto la possibilità di modificare l'imputazione e contestare circostanze aggravanti e reati concorrenti, e il contestuale diritto dell'imputato di avvalersi del rito ordinario o di richiedere, in alternativa, l'ammissione di nuove prove. È evidente, dunque, che il supplemento istruttorio, nella misura in cui veicola nel processo conoscenza nuove, rappresenta la “causa”, e non la mera “occasione”, della nuova contestazione e ne definisce l'ambito. Ne consegue che l'imputazione non dovrebbe subire una variazione sostanziale per evenienze patologiche, quali gli errori o le omissioni del pubblico ministero sulla individuazione del fatto o del titolo del reato, a prescindere dalla natura condizionata o meno del rito, pena la violazione tanto del diritto di difesa che del principio di eguaglianza, stante l'ingiustificata discriminazione che verrebbe altrimenti a determinarsi in dipendenza del fatto, del tutto irrilevante ai nostri fini, che il materiale probatorio sia stato o meno ampliato. Del resto, in sede dibattimentale, ove, com'è noto, la giurisprudenza ammette il mutamento o l'ampliamento dell'imputazione sulla base di atti già noti al pubblico ministero, all'imputato sono offerti ampi diritti di difesa (artt. 519 ss. c.p.p.), che invece non trovano riconoscimento nel giudizio abbreviato, in quanto comprometterebbero quell'economia processuale sottesa al rito speciale.

Se, invece, si dovessero ritenere legittime le contestazioni suppletive “patologiche” nel giudizio abbreviato “condizionato”, occorrerebbe rivalutare seriamente l'orientamento che nega all'imputato lo ius poenitendi. La tutela del diritto di difesa, ma, ancor prima, esigenze di eguaglianza, impongono che l'imputato sia rimesso in termini per compiere le valutazioni in ordine all'opportunità di proseguire col rito scelto a fronte di ripensamenti o correzioni di rotta del Pubblico Ministero.

2.

Cass. pen., Sez. V, 14 dicembre 2018 (dep. 22 gennaio 2019), n. 2883 ha rimesso alle Sezioni unite la questione controversa in giurisprudenza:

«Se, nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria o nel quale l'integrazione sia stata disposta d'ufficio dal giudice, sia consentito procedere alla modificazione dell'imputazione o a contestazioni suppletive con riguardo a fatti già desumibili dagli atti delle indagini preliminari e non collegati agli esiti dei predetti atti istruttori».

3.

Il Primo Presidente della Cassazione ha fissato per il 18 aprile 2018 l'udienza davanti alle Sezioni unite per la discussione della questione:

«Se, nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria o nel quale l'integrazione sia stata disposta d'ufficio dal giudice, sia consentito procedere alla modificazione dell'imputazione o a contestazioni suppletive con riguardo a fatti già desumibili dagli atti delle indagini preliminari e non collegati agli esiti dei predetti atti istruttori».

4.

All'udienza del 18 aprile 2019 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che: «nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell'art. 438, c.p.p., comma 5, o nel quale l'integrazione sia stata disposta a norma dell'art. 441, c.p.p., comma 5, è possibile la modifica dell'imputazione solo per i fatti emergenti dagli esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall'art. 423, c.p.p.”.

5.

Le Sezioni Unite escludono la possibilità per il Pubblico Ministero di formulare contestazioni patologiche nel giudizio abbreviato a prova aperta.

Punto di partenza del ragionamento è l'impossibilità per il magistrato inquirente di modificare l'imputazione una volta che sia stato ammesso il giudizio abbreviato non condizionato, in quanto l'art. 441, comma 1, c.p.p. esclude espressamente l'applicabilità dell'art. 423, c.p.p. Tale regola, rimasta invariata anche dopo le modifiche introdotte al rito dal legislatore nel 1999, costituisce un tratto distintivo del giudizio abbreviato, unitamente alla rinuncia da parte dell'imputato alla formazione della prova in contraddittorio e al riconoscimento di una diminuente sulla pena. Ne consegue che per eventuali reati connessi già emergenti dal materiale investigativo il Pubblico Ministero dovrà procedere con un separato giudizio, mentre eventuali circostanze aggravanti non contestate non saranno più recuperabili.

Quando la piattaforma probatoria del giudizio abbreviato viene invece arricchita da iniziative delle parti (art. 438, comma 5, c.p.p.) o del giudice (art. 441, comma 5, c.p.p.), la possibilità di apportare modifiche all'imputazione è espressamente riconosciuta dal legislatore, che richiama l'art. 423 c.p.p. Tuttavia, la norma utilizza un dato letterale ("nel corso del giudizio") ambiguo, che non consente di stabilire se la modifica possa trovare linfa anche in dati conoscitivi già contenuti nel fascicolo investigativo.

Per rispondere al quesito è necessario che la suddetta norma sia letta alla luce delle peculiarità del rito abbreviato, che è un giudizio allo stato degli atti, nel senso che l'imputato sceglie di rinunciare al contraddittorio sulla formazione della prova (ma anche a far valere le nullità a regime intermedio, la incompetenza per territorio e le inutilizzabilità, c.d. fisiologiche) a seguito di una valutazione basata sul contenuto degli atti investigativi, letti alla luce dell'imputazione.

L'eventuale ampliamento della base cognitiva a seguito di un'integrazione probatoria ritenuta necessaria ai fini della decisione non muta la natura del giudizio, che rimane comunque "allo stato degli atti". Anche la valutazione del giudice in ordine all'ammissione delle prove richieste si fonda sul contenuto degli atti presenti nel fascicolo investigativo, apprezzati alla luce del tenore dell'imputazione.

Dunque, quale che sia la base cognitiva (quella formata dal Pubblico Ministero con le indagini preliminari o quest'ultima arricchita da integrazioni probatorie disposte su richiesta di parte o d'ufficio), l'imputato opera le proprie scelte in relazione al rito processuale e alla modalità di accesso ad esso sulla base del contenuto dell'accusa. Consentire al Pubblico Ministero di variare la contestazione originariamente formulata recuperando aspetti già desumibili dal contenuto del fascicolo depositato al momento della richiesta di ammissione al rito, ma non correttamente considerati, «vuol dire minare una garanzia dell'imputato e indirettamente la bontà delle decisioni del giudice nella fase di ammissione al rito». Si pensi, ad esempio, ad una richiesta di giudizio abbreviato condizionata all'audizione di un testimone che la difesa intende sentire per dimostrare l'insussistenza di una circostanza aggravante risultante dagli atti ma non contestata. Il giudice dovrà rigettare la richiesta perché la prova non è rilevante essendo attinente ad un fatto storico non contestato. Se il Pubblico Ministero potesse integrare l'imputazione contestando l'aggravante “dimenticata”, magari proprio su “suggerimento” involontario della difesa, la decisione del giudice diventerebbe ex post illegittima.

Si osserva, poi, che dando seguito all'orientamento osteggiato dalla Sezione rimettente si andrebbe incontro a una illogica disarmonia di sistema perché la scelta dell'imputato di accedere a un giudizio abbreviato condizionato consentirebbe al Pubblico Ministero di operare quella modificazione dell'imputazione che gli è invece preclusa nel rito contratto non condizionato, creando un'inspiegabile diversità di trattamento tra le due declinazioni del rito in relazione ad una medesima situazione processuale rappresentata da una contestazione patologica.

Stesse considerazioni valgono quando è il giudice ad ampliare d'ufficio il quadro probatorio: la scelta di azionare i poteri di cui all'art. 441, comma 5, c.p.p. «non può costituire l'"occasione" per il pubblico ministero di mutare e adeguare il tenore dell'accusa rispetto a quanto già in atti, così pervenendosi ad una disparità di trattamento rispetto al caso in cui il giudice non senta alcuna necessità di allargare la piattaforma probatoria».

Osservano ancora le Sezioni Unite che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 140 del 2010, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 441 e 441-bis, c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24, 97, 111 e 112 Cost., ha chiarito che la possibilità per il Pubblico Ministero di modificare ex art. 423, c.p.p. il capo di imputazione nelle ipotesi in cui sia stato operato un ampliamento della piattaforma probatoria si pone come eccezione rispetto alla regola enunciata dal primo comma dell'art. 441, c.p.p. Sicché le nuove contestazioni sono legittimamente formulate in quanto ancorate a fatti nuovi o nuove circostanze emerse a seguito della modificazione della base cognitiva. Si legge infatti nella sentenza delle Consulta che «con la richiesta di giudizio abbreviato l'imputato accetta di essere giudicato con il rito semplificato in rapporto ai reati già contestatigli dal pubblico ministero, rispetto ai quali solo egli esprime l'apprezzamento della convenienza del rito: sicché non sarebbe costituzionalmente accettabile che egli venisse a trovarsi vincolato dalla sua scelta anche in relazione ad ulteriori reati concorrenti che gli potrebbero essere contestati a fronte di evenienze patologiche».

Alla luce di tutte le considerazioni svolte, la Corte, nella sua composizione riunita, giunge alla conclusione che le nuove contestazioni ex art. 423, c.p.p. possono trovare giustificazione solo nei nuovi elementi di fatto emersi dall'allargamento della piattaforma probatoria ex artt. 438, comma 5 e 441, comma 5, c.p.p.

La Corte chiarisce che non rientrano nella regola di cui sopra le mere rettifiche di imprecisioni contenute nell'atto di accusa che non incidano sugli elementi essenziali dell'addebito in considerazione dei quali l'imputato ha compiuto le sue scelte difensive.

Aggiunge poi la Corte che è legittima la formulazione di una contestazione suppletiva da parte del Pubblico Ministero anche successivamente alla richiesta dell'imputato di ammissione al rito speciale, quando questa non sia stata ancora disposta dal giudice con ordinanza, perché, prima della formale instaurazione del rito speciale, è ancora in corso l'udienza preliminare e l'imputato può sempre revocare la scelta processuale precedentemente compiuta.

Quest'ultima considerazione è forse il passaggio meno convincente della pronuncia in esame nella misura in cui avvalla l'orientamento giurisprudenziale, assolutamente maggioritario, che ritiene possibile la formulazioni di contestazioni patologiche nel corso dell'udienza preliminare e del dibattimento. Eppure l'ambiguità lessicale dell'art. 423 c.p.p. e la funzione di presidio di garanzia dell'imputazione di cui parlano le Sezioni Unite dovrebbero valere anche per l'udienza preliminare e il dibattimento. Invero, gli artt. 516, 517 e 518 c.p.p., col riferimento all'istruzione dibattimentale, utilizzano un'espressione forse meno vaga rispetto all'art. 423 c.p.p., e anche la scelta di affrontare il giudizio ordinario è una scelta processuale che l'imputato dovrebbe poter compiere senza il timore di subire variazioni della contestazione originariamente formulata non dipendenti dalle prove assunte. Infatti, l'imputato, scegliendo di affrontare la formazione della prova nel contraddittorio delle parti, si espone al rischio che emergano circostanze aggravanti, reati connessi o fatti nuovi non risultanti dal materiale investigativo raccolto dall'accusatore. Non può dirsi, però, che egli accetti anche la possibilità che il Pubblico Ministero recuperi ad libitum aspetti già desumibili dal contenuto del fascicolo depositato al momento della richiesta di rinvio a giudizio.