La prescrizione per il delitto punito con l'ergastolo commesso prima delle modifiche all'art. 157 c.p.

12 Ottobre 2015

Vi è contrasto in giurisprudenza in merito al termine di prescrizione della pena dell'ergastolo per delitti commessi prima della modifica dell'art. 157 c.p. per effetto della l. n. 251 del 2005, in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea.
1.

Vi è contrasto in giurisprudenza in merito al termine di prescrizione della pena dell'ergastolo per delitti commessi prima della modifica dell'art. 157 c.p. per effetto della l. 251 del 2005, in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea.

Un orientamento ritiene che il delitto di omicidio aggravato, punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 c.p. da parte della l. n. 251 del 2005 è imprescrittibile, anche se le circostanze aggravanti siano state ritenute equivalenti o subvalenti, in sede di giudizio di comparazione, alle circostanze attenuanti (Sez. I, sentenze n. 41964/2009 e n. 11047/2013).

Altro orientamento, pure emerso in seno alla prima Sezione (sentenze n. 32781/2014 e n. 20430/2015) ritiene che, in materia di prescrizione, con riferimento al delitto di omicidio cui siano applicabili circostanze aggravanti che comportano l'irrogazione della pena dell'ergastolo, la disciplina precedente alla riforma dell'art. 157 c.p., introdotta con la legge n. 251 del 2005, è più favorevole di quella sopravvenuta, e, in quanto tale, è applicabile ai fatti commessi sotto la sua vigenza, giacché, in base ad essa, il reato, al quale è astrattamente irrogabile l'ergastolo per effetto dell'aggravante, può risultare estinto per prescrizione quando vengano concretamente riconosciute dal giudice circostanze attenuanti prevalenti o equivalenti; al contrario, la disciplina sopravvenuta esclude la rilevanza in proposito delle circostanze attenuanti, sia comuni che speciali, e conseguentemente, dell'esito del giudizio di comparazione tra esse e le circostanze aggravanti.

2.

La I Sezione penale ha rimesso al Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione un ricorso in relazione alla seguente questione ritenuta oggetto di contrasto giurisprudenziale:

Se il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 c.p. per effetto della l. n. 251 del 2005, sia imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea.

3.

Il Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione ha assegnato alle Sezioni unite, fissando per la trattazione l'udienza del 24 settembre 2015, un ricorso che propone la seguente questione, ritenuta dalla I Sezione penale oggetto di contrasto giurisprudenziale:

Se il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 c.p. per effetto della l. n. 251 del 2005, sia imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea.

4.

All'udienza 24 settembre 2015, le Sezioni unite penali hanno deciso che:

Il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 c.p. per effetto della l. n. 251 del 2005, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea

5.

È stata depositata la sentenza n. 19756 del 12 maggio 2016, con la quale le Sezioni unite hanno deciso che il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo (nel caso di specie: omicidio volontario aggravato), commesso prima della modifica dell'art. 157 c.p. da parte della legge n. 251 del 2005, è imprescrittibile, pure in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea (nel caso di specie: attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991).