Mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna: onere di motivazione e poteri della Corte di cassazione

Alessio Innocenti
17 Luglio 2015

In seno alla S.C. si sono formati due contrapposti orientamenti giurisprudenziali in ordine alla possibilità di un riconoscimento in sede di legittimità del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, ove il giudice di merito, a fronte di una specifica richiesta difensiva, non ne abbia adeguatamente motivato il diniego.
Questione controversa

In seno alla S.C. si sono formati due contrapposti orientamenti giurisprudenziali in ordine alla possibilità di un riconoscimento in sede di legittimità del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, ove il giudice di merito, a fronte di una specifica richiesta difensiva, non ne abbia adeguatamente motivato il diniego.

Il beneficio della non menzione della condanna è concedibile discrezionalmente dal giudice della cognizione.

Il riconoscimento o il diniego del beneficio, costituendo disposizione rilevante della sentenza, deve essere congruamente motivato dal magistrato, specie ove l'imputato abbia avanzato espressa istanza (artt. 125, comma 1 e 544 c.p.p.).

La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, chiarito che uno specifico obbligo di motivazione del giudice, in specie quello d'appello, sussiste solo in caso di diniego del beneficio e purché l'istanza sia stata reiterata con i motivi di impugnazione e siano state dedotte circostanze specifiche che, in base all'art. 133 c.p., legittimino, in astratto, la concessione del beneficio stesso (Cass.pen., Sez. III, 4 luglio 2012, n. 3431). Invero, l'affermazione secondo cui il giudice non è gravato da uno specifico onere motivazionale delle decisioni negative in ordine a istanze inammissibili o manifestamente infondate, costituisce principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass.pen., Sez. V, 5 marzo 1999, n. 4415, resa in un caso di mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art 163 c.p., nel quale risultava dai certificati in atti che lo stesso aveva già fruito del beneficio per due volte e che quindi si trattava di una istanza manifestamente infondata; in generale si veda, Cass.pen., Sez. V, 31 gennaio 2012, n. 18732).

Precisati i limiti e i casi in cui sussiste uno specifico obbligo di motivazione da parte del giudice di merito, deve evidenziarsi che non sussiste unanimità di vedute in ordine ai poteri di cognizione e decisione della Corte di cassazione, ove in sede di legittimità sia riscontrata un illegittimo e immotivato diniego del beneficio della non menzione della condanna.

Orientamento favorevole all'annullamento senza rinvio

Sul punto si è formato un orientamento favorevole alla soluzione dell'annullamento parziale senza rinvio della sentenza impugnata ben “potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di assazione alle condizioni di legge” (Cass. pen., Sez. IV, 11 giugno 2004, n. 38972). Nella parte motiva della citata sentenza si legge, infatti, che “la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla omessa statuizione concessiva del beneficio della non menzione della condanna. Beneficio che può essere disposto da questa Corte, in quanto nel caso di specie tale statuizione non implica alcuna valutazione di merito.”

La pronuncia appena vista, resa dalla IV Sezione della S.C. non appare isolata nel panorama giurisprudenziale di legittimità essendo tale principio stato affermato anche dalla II Sezione (Cass.pen., Sez. II, 26 marzo 2010, n. 24742), sebbene in questo caso la soluzione non venga giustificata sulla base di una presunta assenza di questioni di merito da valutare, bensì, più correttamente, in base alla pronta soluzione delle stesse e alla fruibilità delle informazioni emergenti dagli atti del giudizio di merito.

Anche la Sezione V della Corte, sulla base di argomentazioni assolutamente sovrapponibili a quelli illustrati nella sentenza da ultimo citata, aveva già affermato la possibilità di procedere in simili casi con annullamento senza rinvio (Cass. pen., Sez. V, n. 21049/2004).

Sebbene sorretta dal principio di economia processuale e, in definitiva, ispirata dal lodevole intento di non frustrare la ragionevole durata del processo, la soluzione individuata non convince del tutto: le motivazioni addotte dalle sentenze favorevoli alla soluzione della cassazione senza rinvio, invero assai scarne sul punto, non sembrano cogliere nel segno, sottovalutando aspetti centrali per la risoluzione della quaestio.

Infatti, non v'è chi non veda come il riconoscimento o meno di un beneficio, quale quello della non menzione, involga valutazioni di merito che solo il giudice di prime cure (ed eventualmente quello d'appello) può adeguatamente apprezzare, come attestato dal rinvio fatto dall'art. 175 c.p. alle circostanze di cui all'art. 133 c.p., criteri propri della commisurazione della pena.

Orientamento favorevole all'annullamento

Un altro orientamento, di segno contrario, a fronte di un illegittimo o immotivato diniego del beneficio della non menzione della condanna da parte del giudice di merito sostiene l'annullamento della sentenza in parte qua con rinvio al giudice che emesso la sentenza per nuova valutazione.

Tale orientamento è stato sostenuto in alcune recenti pronunce della III Sezione penale della S.C., sia con riferimento al beneficio della non menzione, sia a quello della sospensione condizionale della pena.

Deve segnalarsi, in particolare, Cass.pen., Sez. III, 3 aprile 2014, n. 20264, secondo cui: “Nel caso in cui l'imputato abbia invocato la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e il giudice non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi motivazione sul punto, la sentenza impugnata con ricorso per cassazione, deve essere annullata con rinvio, non potendo il predetto beneficio essere direttamente applicato dalla Corte di legittimità, poiché la questione involge valutazioni di merito anche laddove il giudicante abbia già concesso la sospensione condizionale della pena, avendo i due istituti scopi e fondamenti giuridici diversi”.

La III Sezione perviene a tale soluzione dopo aver dato atto dell'esistenza del contrario orientamento, sopra illustrato. Osservano i giudici della III Sezione “che – non diversamente da quanto si verifica laddove, avendo l'imputato chiesto la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, il giudice non prenda in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi motivazione sul punto, nel qual caso la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, non potendo la Corte di cassazione procedere ad annullamento senza rinvio, involgendo la questione valutazioni di merito (Cass. pen., Sez. III, 18 maggio 2012, n. 19082) – così, anche nel caso della omessa motivazione della mancata concessione del beneficio della non menzione, debba essere il giudice del merito a valutare se ricorrano o meno le condizioni per provvedere in senso favorevole ovvero nel senso di negare il beneficio”.

La decisione della S.C. appare sul punto ampia e condivisibile, specie laddove si sofferma sull'analisi delle differenze tra l'istituto della non menzione rispetto a quello della sospensione condizionale, da cui discende l'impossibilità di una concessione della non menzione in sede di legittimità anche nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la sospensione condizionale della pena: “sebbene nella prassi la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sia assai frequentemente doppiata dalla concessione di quello della non menzione, i due istituti, l'uno disciplinato dall'art. 163 c.p. e ss. e l'altro dall'art. 175 c.p., hanno rationes e scopi diversi; infatti mentre il primo ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, stante la sua revocabilità, un'efficace remora alla eventuale ulteriore violazione della legge penale da parte di chi se ne sia giovato, il secondo persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della particolare conseguenza negativa del reato connessa alla pubblicità che, attraverso la sua menzione nel certificato del casellario giudiziale, si da alla eventuale sentenza di condanna.” Sul punto, si osserva ancora da parte dei supremi giudici che diverse sono le condizioni che legittimano la concessione dell'uno o dell'altro beneficio così come diversi ne possono essere gli effetti nel periodo successivo alla loro concessione: “Per ciò che concerne la sospensione condizionale della pena, oltre che a determinati requisiti espressamente previsti dall'art. 163 c.p. ed ai limiti di cui all'art. 164 c.p., comma 2, la sospensione condizionale della pena può essere disposta laddove si ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati, mentre nel caso della non menzione della sentenza di condanna, limitata peraltro ai soli certificati rilasciati su richiesta di privati, essa, ove la condanna sia contenuta entro certi limiti, può essere concessa anche solo tenuto conto delle circostanze di cui all'art. 133 c.p. A riprova della sostanziale diversità esistente fra le due tipologie di misure, in senso lato, premiali sta il fatto che dalla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena può derivare, ricorrendone le condizioni di cui all'art. 167 c.p., anche la estinzione del reato, mentre la non menzione non è foriera nel tempo di alcuna altra conseguenza”.

In precedenza, la soluzione della cassazione con rinvio era stata già individuata da Cass.pen., Sez. III, 17 aprile 2012, n. 19082 con riferimento alla diversa (ma affine) ipotesi di immotivato diniego della sospensione condizionale della pena.

Anche in questo caso la III Sezione non si limita ad adottare la soluzione ritenuta più corretta ma, muovendo proprio dalla esistenza di due contrapposti orientamenti, perviene alla decisione dopo aver valutato le questioni giuridiche sottese. Si legge nella parte motiva della sentenza citata: “Ciò posto, ritiene il Collegio di aderire al primo indirizzo interpretativo in precedenza indicato, ritenendolo maggiormente conforme alla lettera della legge, considerato che la concessione della sospensione condizionale presuppone effettiva valutazione discrezionale concernente la prognosi di non recidività del condannato che non si ritiene di poter effettuare in questa sede, diversamente da quanto ritenuto nella altre due decisioni dianzi richiamate dove i benefici sono stati concessi ritenendo che, sulla base delle sentenze di merito e dai documenti di cui la Corte può prendere visione l'imputato risultava incensurato e non emergevano elementi per formulare una prognosi sfavorevole, poiché anche tale constatazione comporta comunque una valutazione di merito”.

La soluzione favorevole all'annullamento con rinvio era stata originariamente individuata – con riguardo all'illegittimo diniego della sospensione condizionale della pena – da Cass. pen., Sez. IV, n. 11237/1991.

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