L'impugnazione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova

Andrea Pellegrino
17 Novembre 2015

La Sez. II della Corte di cassazione, con sentenza del 2 luglio 2015, n. 41762, ha riconosciuto l'immediata ricorribilità in Cassazione contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova sia nell'ipotesi che detta ordinanza, in accoglimento dell'istanza, sospenda il procedimento e conceda la messa alla prova sia nell'ipotesi in cui rigetti l'istanza e, conseguentemente, non sospenda il procedimento e non conceda la messa alla prova.
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La Sez. II della Corte di cassazione, con sentenza del 2 luglio 2015, n. 41762, ha riconosciuto l'immediata ricorribilità in Cassazione contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova sia nell'ipotesi che detta ordinanza, in accoglimento dell'istanza, sospenda il procedimento e conceda la messa alla prova sia nell'ipotesi in cui rigetti l'istanza e, conseguentemente, non sospenda il procedimento e non conceda la messa alla prova.

Dello stesso tenore sono altre diverse pronunce della giurisprudenza di legittimità, e segnatamente: Cass. pen., Sez. V, 23 febbraio 2015, n. 24011; Cass. pen., Sez. II, 6 maggio 2015, n. 20602; Cass. pen., Sez. III, 24 aprile 2015, n. 27071; Cass. pen.,Sez. VI del 30 giugno 2015, n. 36687; Cass. pen., Sez. V, 19 maggio 2015, n. 31730; Cass. pen., Sez. IV, 2 ottobre 2014, n. 21239; Cass. pen., Sez. II del 12 marzo 2015, n. 14112.

Di segno opposto, si registrano altre tre sentenze di legittimità, tutte della quinta Sezione, e precisamente la n. 5673 del 15 dicembre 2014, la n. 5656 del 14 novembre 2014 e la n. 25566 del 3 giugno 2015, secondo cui l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta l'istanza di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato è impugnabile, ai sensi dell'art. 586 c.p.p., solo unitamente alla sentenza.

In particolare, con quest'ultima sentenza, si è affermato che l'impugnazione diretta della suddetta ordinanza prevista dal comma 7 dell'art. 464-quater c.p.p. ha ad oggetto esclusivamente il provvedimento con il quale, in accoglimento dell'istanza dell'imputato, il giudice abbia disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova, giacché solo in tal caso alle parti non sarebbe altrimenti consentito alcun rimedio avverso la decisione assunta. Né il fatto che la legittimazione a ricorrere per cassazione sia attribuita anche all'imputato, può far ritenere che la norma in oggetto si riferisca anche al provvedimento di rigetto della richiesta, giacché questi può avere interesse ad impugnare anche il provvedimento di accoglimento con il quale siano state imposte prescrizioni considerate troppo gravose a comunque eccentriche rispetto al contenuto del programma di trattamento proposto, così come la valutazione in esso compiuta circa l'assenza delle condizioni per una pronunzia ex art. 129 c.p.p., provvedimento avverso al quale, come accennato, non avrebbe altrimenti rimedio.

Ancora, non appare dirimente in senso contrario al principio affermato, la circostanza che il comma 7 dell'art. 464-quater c.p.p. menzioni genericamente l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova, atteso che tale formula deve essere letta alla luce del complessivo contenuto dei commi precedenti dell'articolo citato, i quali disciplinano l'oggetto e gli effetti del provvedimento di accoglimento, mentre quello di reiezione viene menzionato solo nel successivo nono comma ed all'esclusivo fine di prevedere la facoltà di riproposizione della richiesta.

D'altra parte, in una visione sistematica, si è affermato che la ricorribilità immediata del solo provvedimento di rigetto senza la contestuale previsione del potere del giudice di sospendere il procedimento in attesa della decisione della Cassazione sul ricorso, apparirebbe scelta irragionevole. Militerebbe infine a favore di detta conclusione il confronto con l'analoga disciplina dell'istituto della messa alla prova previsto dall'art. 28, d.P.R. 448/1988 che, dopo qualche incertezza iniziale, viene oramai interpretata in maniera consolidata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso della ricorribilità dei soli provvedimenti applicativi della misura (cfr., Cass. pen., Sez. IV, 18 giugno 2002, n. 34169; Cass. pen., Sez. I, 24 aprile 1995, n. 2429; Cass. pen., Sez. I, 22 marzo 1995, n. 4518; Cass. pen., Sez. I, 30 giugno 1992, n. 3107).

Di contro, la tesi maggioritaria riconosce invece la decisività e la insuperabilità del dato testuale che rende imprescindibile l'immediata ricorribilità in Cassazione del provvedimento, di qualunque contenuto, e la sostanziale non parificabilità della disciplina della messa alla prova per maggiorenni rispetto all'omologa disciplina relativa ai minorenni.

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