Concorso di circostanze ad effetto od efficacia speciale e termini di custodia cautelare
22 Ottobre 2015
1.
Nonostante una decisione delle Sezioni unite (sentenza n. 16 del 1998) è riemerso, in giurisprudenza, un contrasto in merito all'individuazione dei termini di durata massima della custodia cautelare nel caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto od efficacia speciale.
L'art. 63, comma 4, c.p. stabilisce che, se concorrono più circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (cc.dd. circostanze ad efficacia speciale) o più circostanze ad effetto speciale, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla (in misura non specificamente determinata, e quindi pari, nel massimo, ad un terzo, ai sensi dell'art. 64, comma 1, c.p.). Sono circostanze ad effetto speciale, ai sensi dell'art. 63, comma 3, ult. parte, quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo. L'art. 278 c.p.p. stabilisce che, agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari personali, si ha riguardo alla pena (massima) stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato, tenendo conto – per quanto riguarda le circostanze – unicamente dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 c.p., dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p., nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, e di quelle ad effetto speciale.
Per effetto della disciplina dettata dall'art. 63, comma 4, c.p., in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto od efficacia speciale, per quella meno grave è previsto unicamente un aumento (discrezionale, non obbligatorio) pari nel massimo ad un terzo, con disciplina che potrebbe ritenersi degradare l'aggravante meno grave a circostanza ad effetto comune: della stessa potrebbe, quindi non doversi tenere conto agli effetti di cui all'art. 278 c.p.p.
Il contrasto giurisprudenziale in proposito insorto fu superato dalle Sezioni unite (sentenza n. 16 del 1998), a parere delle quali: Ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare, nel caso concorrano più circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o circostanze ad effetto speciale, si deve tener conto, ai sensi dell'art. 63, comma 4, c.p., della pena stabilita per la circostanza più grave, aumentata di un terzo, e tale aumento costituisce cumulo giuridico delle ulteriori pene e limite legale dei relativi aumenti per le circostanze meno gravi del tipo già detto che mantengono la loro natura. (Fattispecie relativa a reato di rapina aggravata a norma dell'art. 628, comma 3, c.p. con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 7, d.l. 152 del 1991, conv. con modif. l. n. 203 del 1991). L'orientamento era stato in seguito più volte ribadito (fra le tante, Sez. V, sentenza n. 21028/2013, e Sez. I, sentenza n. 19841/2005, con l'importate precisazione che, nel caso concorrano più circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o circostanze ad effetto speciale, si deve tener conto, ai sensi dell'art. 63, comma 4, c.p., oltre che della pena stabilita per la circostanza più grave, dell'aumento complessivo di un terzo una sola volta, per tutte le altre circostanze globalmente considerate).
La II Sezione, con ordinanza n. 32419/2014, ha rilevato, quale indice sintomatico di un potenziale contrasto di giurisprudenza, che le Sezioni unite, con la sentenza n. 20798/2011, pur inerente a diversa questione controversa, avevano, in motivazione, osservato che In caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, l'art. 63 c.p., comma 4, prevede che il giudice applichi soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; la legge affida, peraltro, al giudice il potere di valutare, a propria discrezione, se aumentare la pena derivante dall'applicazione della circostanza aggravante a effetto speciale in cui si assorbono le altre circostanze aggravanti. Sotto tale profilo viene in rilievo una significativa differenza rispetto alla disciplina del cumulo giuridico in tema di concorso di reati e di reato continuato. Mentre, infatti, in queste situazioni l'aumento di pena è obbligatorio, in presenza del concorso di circostanze ad effetto speciale la variazione di pena è facoltativa. In tale ipotesi la circostanza aggravante soccombente, che consente al giudice di applicare un ulteriore aumento di pena, si trasforma da circostanza ad effetto speciale in circostanza facoltativa comune, atteso che il legislatore non ha predeterminato l'entità della variazione di pena che il giudice può apportare.
In considerazione di tale riferimento, è stata ravvisata l'opportunità della rimessione della questione alle Sezioni unite.
2.
La II Sezione penale, all'udienza camerale 27 giugno 2014, ha rimesso al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione un ricorso che pone la seguente questione ritenuta oggetto di un potenziale contrasto giurisprudenziale: Se, ai fini della determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari, ed, in particolare, dell'individuazione dei relativi termini di durata massima, nel caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, si debba tenere conto, oltre che della pena stabilita per la circostanza più grave, anche dell'ulteriore aumento complessivo di un terzo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, c.p. 3.
Il Primo Presidente della Corte suprema di cassazione ha assegnato alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l'udienza camerale del 27 novembre 2014, un ricorso che propone la seguente questione, ritenuta dalla II Sezione penale oggetto di potenziale contrasto giurisprudenziale: Se, ai fini della determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari, ed, in particolare, dell'individuazione dei relativi termini di durata massima, nel caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, si debba tenere conto, oltre che della pena stabilita per la circostanza più grave, anche dell'ulteriore aumento complessivo di un terzo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, c.p. 4.
All'udienza camerale 27 novembre 2014, le Sezioni Unite penali hanno deciso che ai fini della determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari ed, in particolare, dell'individuazione dei relativi termini di durata massima, nel caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, si deve tenere conto, oltre che della pena stabilita per la circostanza più grave, anche dell'ulteriore aumento complessivo di un terzo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, c.p. 5.
In data 22 settembre 2015 sono state depositate le motivazioni della sentenza (n. 38518/2015) con la quale le Sezioni unite hanno esaminato e risolto la seguente questione oggetto di un potenziale contrasto di giurisprudenza: Se, ai fini della determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari, ed, in particolare, dell'individuazione dei relativi termini di durata massima, nel caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, si debba tenere conto, oltre che della pena stabilita per la circostanza più grave, anche dell'ulteriore aumento complessivo di un terzo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, c.p..
In proposito, è stato affermato il seguente principio di diritto: Ai fini della determinazione della pena agli effetti dell'applicazione di una misura cautelare personale, e segnatamente dell'individuazione dei corrispondenti termini di durata massima delle fasi processuali precedenti la sentenza di merito di primo grado, deve tenersi conto, nel caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, oltre che della pena stabilita per la circostanza più grave, anche dell'ulteriore aumento complessivo di un terzo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, c.p., per le ulteriori omologhe aggravanti meno gravi. |