Misure di prevenzione personali. Al vaglio delle Sezioni unite il requisito dell'attualità della pericolosità sociale
29 Gennaio 2018
1.
Il sistema di prevenzione penale è sempre più spesso al centro dell'attenzione degli operatori e degli interpreti grazie ai ripetuti, ma invero discutibili, interventi di riforma e grazie anche alla costante opera ermeneutica svolta dalla giurisprudenza di legittimità. Le Sezioni unite della Corte di cassazione sono chiamate, nella decisione che si commenta, a dirimere un contrasto interpretativo in ordine alla “perimetrazione dell'obbligo motivazionale” in capo ai giudici di merito in punto di attualità della pericolosità sociale, requisito portante ai fini dell'applicazione di uno strumento di prevenzione personale. La questione rimessa ai giudici della Suprema Corte nel caso di specie s'incentra più precisamente sulla necessità o meno, in presenza di elementi ritenuti indizianti circa la pregressa appartenenza del soggetto proposto ad associazione di stampo mafioso – in caso di accoglimento della proposta applicativa –, di una motivazione in positivo circa l'attualità della pericolosità al momento della decisione di primo grado. La pericolosità sociale costituisce il pilastro su cui poggia l'intero sistema di prevenzione personale ed è evidente che l'esplicazione o meno della sua sussistenza nell'apparato motivazionale del giudice costituisca un aspetto di primaria importanza. Al fine di meglio comprendere la centralità di siffatto elemento, appare necessario premettere alcune riflessioni generali. La sicurezza pubblica, che viene protetta attraverso il ricorso agli strumenti ante delictum, è messa in pericolo, così come la dottrina da sempre ha sottolineato, quando la “delinquenza” può passare da una fase programmatica ad una fase di attuazione del crimine, indebolendo quelle condizioni di garanzia che consentono il pacifico svolgimento della vita associata e l'ordinato esercizio delle funzioni inerenti ai pubblici poteri. Essa nella sua generica accezione non necessita di alcun collegamento con una particolare violazione della legge penale, a differenza dell'omonimo concetto sviluppatosi in tema di misure di sicurezza che si identifica con la probabilità di commissione di ulteriori reati. Secondo alcuni autori essa si contraddistingue, infatti, per essere una nozione più ampia e indeterminata, costituita da un connotato positivo dato dal riferimento alla sicurezza pubblica e da un connotato negativo dato dalla non necessità di previsione della perpetrazione di nuovi reati (Cass. pen., Sez. V, 17 dicembre 2015, n. 1831; Cass. pen., Sez. V, 16 maggio 2014, n. 32353, secondo cui ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'adozione di misure di prevenzione ai sensi della l. 575 del 1965 (oggi confluita nel d.lgs. 159 del 2011), è legittimo avvalersi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, benché non ancora conclusi, e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento penale della responsabilità dell'imputato, sicché anche una sentenza di assoluzione, pur irrevocabile, non comporta l'automatica esclusione della pericolosità sociale). Nell'evolversi del sistema della prevenzione penale e con il costante ampliamento dei soggetti destinatari degli istituti in analisi, il Legislatore si è progressivamente allontanato dal concetto di pericolosità generica, individuato ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, stigmatizzato di recente anche dai giudici europei, e ha delimitato sempre più spesso la categoria delle persone pericolose ricorrendo a condotte penalmente rilevanti, che costituiscono specifiche ipotesi di reato (c.d. pericolosità qualificata). La pericolosità è, dunque, forgiata sulla falsariga delle fattispecie codicistiche, seppure per la sussistenza della medesima è richiesto un quid minus rispetto a ciò che è necessario nel procedimento penale per il raggiungimento della prova della commissione di un fatto di reato. Così come rammentato in una decisione delle Sezioni unite, le due diverse tipologie di pericolosità, pur riconnettendosi a fenomenologie criminali profondamente diverse per coefficiente di gravità e di allarme sociale, costituiscono distinte espressioni di un sistema unitario. Al di là, infatti, della diversità ontologica dei contesti di riferimento, le due forme di pericolosità presentano un comune denominatore: entrambe sollecitano risposte ordinamentali non già a fatti costituenti reato ma a stili di vita e metodiche comportamentali che si collocano al di fuori degli schemi ordinari della civile convivenza e del sistema democratico (cfr. Cass. pen., Sez. unite, 26 giugno 2014, Spinelli). L'art. 6, comma 1, d.lgs. 159 del 2011, che disciplina le tipologie delle misure di prevenzione personali ed i relativi presupposti, prescrive che, ai fini dell'applicazione della misura della sorveglianza speciale, sia necessaria, non solo, l'appartenenza ad una delle categorie soggettive di cui all'art. 4 d.lgs. 159 del 2011, ma anche l'autonoma prova della sussistenza del pericolo per la sicurezza pubblica. Il giudizio di pericolosità, ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione personale, si risolve, pertanto, in una prognosi sul futuro comportamento del soggetto desunto da elementi sintomatici. Deve essere compiuto un esame complessivo della personalità del proposto con una valutazione globale della condotta. Non bastano, però, meri sospetti ma occorrono, ai fini della prova suddetta, fatti concreti ed elementi obiettivi aventi, come detto, sicuro valore sintomatico. L'accertamento della sussistenza della pericolosità del proposto presuppone, dunque, che la stessa si manifesti con condotte concrete e specifiche, a cui deve aggiungersi l'ulteriore requisito della attualità, necessario per giustificare l'adozione di strumenti che incidono sulla libertà personale del destinatario, in assenza del quale essi sarebbero del tutto privi di giustificazione (Corte cost., 2 dicembre 2013, n. 291). È proprio su tale aspetto che si contrappongono due orientamenti interpretativi che hanno determinato il formarsi di un significativo contrasto, che ha giustificato l'emissione dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni unite, che, di seguito, verrà illustrata. Da un lato, infatti, un indirizzo ritiene sussistente in capo al tribunale della prevenzione un obbligo motivazionale in ordine alla sussistenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale del proposto (Cass. pen., Sez. I, 11 febbraio 2014, n. 23641, secondo cui in tema di misure di prevenzione personali, la valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale deve essere effettuata per tutte le categorie dei soggetti indicati nell'art. 4 d.lgs. 159 del 2011, che possono essere assoggettati a misure di prevenzione personali con la conseguenza che, non essendo ammissibile una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall'esito del procedimento penale, è onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio di prevenzione; Cass. pen., Sez. I, 18 luglio 2013, n. 44327, secondo cui, in tema di misure di prevenzione, anche per gli appartenenti ad associazioni di tipo mafioso deve essere accertata la presenza, al momento della valutazione finalizzata all'applicazione della misura, di elementi sintomatici dell'attualità della pericolosità sociale; Cass. pen., Sez. V, 6 novembre 2013, n. 2922, secondo cui l'applicazione delle misure di prevenzione presuppone l'accertamento dell'attualità della pericolosità del proposto, non essendo sufficiente, a tal fine – anche alla luce dell'art. 6 d.lgs. 159/2011 – la presunzione di pericolosità desumibile dalla dimostrata appartenenza ad una associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti). Ma tanto più tali elementi sono lontani nel tempo, rispetto alla formulazione del giudizio, tanto più è necessaria e doverosa la puntuale esplicitazione delle ragioni che fanno ritenere che gli effetti di tali elementi abbiano una incidenza sulla valutazione della pericolosità del soggetto, sì da dedurre l'attualità della pericolosità (Cass. pen., Sez. II, 31 gennaio 2017, n. 8921, secondo cui, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, è onere del giudice compiere l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale in rapporto a tre indicatori fondamentali, costituiti dal livello del coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppo criminoso, dalla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonché dalla manifestazione, in tale intervallo di temporale, da parte del proposto di comportamenti sintomatici denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise; Cass. pen., Sez. VI, 14 gennaio 2016, n. 5267; Cass. pen., Sez. VI, 26 aprile 1995, Guzzino; Cass. pen., Sez. V, 23 novembre 1993). A siffatta lettura se ne contrappone altra che, invece, ritiene non necessario l'espletamento nella decisione di un obbligo motivazionale in ordine alla sussistenza del requisito della attualità della pericolosità (Cass. pen., Sez. II, 24 marzo 2017, n. 17128, secondo cui, ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attualità della pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative; Cass. pen., Sez. V, 19 gennaio 2017, n. 28624; Cass. pen., Sez. V, 17 dicembre 2015, n. 1831; Cass. pen., Sez. VI, 1 ottobre 2014, n. 41977, secondo cui ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, quando risulta adeguatamente dimostrata detta appartenenza, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di pericolosità attuale, che potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o dalla concreta partecipazione ad attività associative). È di tutta evidenza, a parere di chi scrive, come costituisca un approccio che meglio si adegua all'apparato costituzionale e da quello sovranazionale quello che riconosce la necessità di un obbligo motivazionale “positivo” in capo ai giudici della prevenzione, sforzo che serve, in parte, anche a bilanciare l'evanescenza del substrato probatorio richiesto ai fini dell'applicazione delle misure de quibus. 2.
L'ordinanza con cui i giudici della prima Sezione penale della Corte di cassazione rimettono il ricorso alle Sezioni unite palesa tratti di sicuro interesse per la capacità di ricostruzione sistematica che è sottesa alla proposizione del quesito. L'impugnazione riguarda un decreto applicativo della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nei confronti di persona ritenuta appartenente alla categoria soggettiva di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 159 del 2011, persona attinta da indizi desunti principalmente dalla pendenza di due procedimenti penali con esiti non ancora definitivi. In riferimento al requisito dell'attualità della pericolosità le doglianze si incentrano sulla circostanza che la Corte territoriale non ha “volutamente” espresso un giudizio in positivo ma, in ossequio ad un orientamento giurisprudenziale sul punto, ha ritenuto sussistente una presunzione relativa di continuità del vincolo, non avendo il prevenuto fornito alcuna prova di recesso. La Corte registra l'esistenza di un contrasto interpretativo tra le Sezioni semplici. Il punctum dolens che così viene individuato attiene l'esigenza o meno, stante il dettato normativo, ove sia stato realizzato con esito positivo il preliminare inquadramento del soggetto proposto all'interno di una delle categorie delineate a norma dell'art. 4 d.lgs. 159 del 2011, di motivare in ordine alla sussistenza della attualità della pericolosità sociale o se, dunque, essa sussista, in re ipsa, in ragione della mera operazione di sussunzione entro l'area di operatività del precetto citato. Siffatto contrasto, a parere dei giudici, è idoneo a determinare importanti ricadute sull'esito dei ricorsi, dal momento che l'assenza di motivazione sul punto, allorquando si aderisca all'indirizzo interpretativo che la postula come necessaria, è suscettibile di rientrare nel novero dei vizi deducibili e rilevabili in sede di legittimità nell'ambito della violazione di legge, ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 159 del 2011. Operata questa preliminare valutazione, i giudici, al fine di meglio apprezzare gli effetti legati ai differenti orientamenti giurisprudenziali, inquadrano la condizione di pericolosità soggettiva attuale all'interno del sistema di prevenzione penale, precisando come essa postuli una doppia operazione valutativa: da un lato, deve essere realizzato l'inquadramento del soggetto, sulla base delle emergenze istruttorie, in una delle categorie tipiche ed astratte delineate dall'art. 4 d.lgs. 159 del 2011, dall'altro, deve essere effettuato l'apprezzamento in concreto della condizione di pericolosità attuale della persona. Tale ricostruzione, a parere dei giudici, consente di escludere l'operatività di presunzioni, in ossequio alla scelta operata dal Legislatore nel correlato settore delle misure di sicurezza personali. Ciò premesso si sottolinea l'esistenza di interpretazioni giurisprudenziali disomogenee in ordine alle tecniche di individuazione e alle modalità di argomentazione nel provvedimento giurisdizionale della suddetta condizione di pericolosità soggettiva, in un contesto interno ed europeo particolarmente attento alla tutela dei diritti fondamentali e alla osservanza del principio di legalità. Pur non essendo oggetto specifico della questione rimessa alla valutazione delle Sezioni unite, costituisce, comunque, un passaggio di importante rilievo l'analisi dei rapporti esistenti tra gli esiti (provvisori o definitivi) del giudizio penale e del giudizio di prevenzione. I giudici, infatti, sottolineano che, allorquando il giudizio di pericolosità, come accade nell'attuale sistema legislativo, è connotato dalla giurisdizionalità – in contrasto con il soggettivismo valutativo – al preliminare inquadramento della persona in una delle fattispecie astratte da ritenersi tipizzanti, è la scelta legislativa di ancorare la condizione alla commissione (o all'indizio di commissione) di condotte illecite tipiche a condizionare il momento interpretativo, nel senso che l'avvenuta esclusione del rilievo penale di una condotta «almeno tendenzialmente, impedisce di porre quel ‘segmento di vita' a base di una valutazione di pericolosità ed impone il reperimento, in sede di prevenzione, di ulteriori e diverse forme di conoscenza, capaci – in ipotesi – di realizzare ugualmente l'effetto di inquadramento nella categoria criminologica». Nel caso di specie, però, la mancanza di un giudicato penale, esclude l'esistenza di un vincolo di parziale conformazione tra le due procedure, essendo preferibile la tesi della libertà di valutazione in capo al giudice della prevenzione delle emergenze istruttorie, valutazione da realizzare con un dovere supplementare di argomentazione. In riferimento, poi, al concetto di appartenenza a una associazione mafiosa, categoria su cui si incentra l'attenzione nel caso di specie, il Collegio aderisce ad una lettura per cui essa richieda un contributo fattivo da parte del proposto alle attività ed allo sviluppo del sodalizio criminale (Cass. pen., Sez. VI, 8 gennaio 2016, n. 3941), lettura considerata una sensibile progressione interpretativa rispetto a decisioni precedenti in cui «veniva valorizzata unitamente all'aspetto di funzionalità della condotta agli interessi dell'ente criminale una atipica e sfuggente constatazione di un sottostante terreno favorevole permeato di cultura mafiosa» (Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 9 gennaio 2014, n. 9747). A parere dei giudici, nel sistema delle misure di prevenzione personali, non può ritenersi sussistente alcuna presunzione legale di attuale pericolosità sociale del soggetto raggiunto da elementi indizianti tali che ne abbiano consentito l'iscrizione in una delle categorie criminologiche di cui all'art. 4 d.lgs. 159 del 2011. Ciò premesso non esclude, secondo un primo indirizzo interpretativo, l'utilizzo di presunzioni semplici (ossia massime di esperienza su base logica), che tuttavia, proprio per la loro natura, non esonerano il giudice dall'obbligo di esplicitare in concreto le ragioni del proprio convincimento, soprattutto quando il dato indiziante si collochi in un momento temporale non prossimo alla decisione applicativa della misura di prevenzione (ex plurimis Cass. pen., Sez. VI, 14 gennaio 2016, n. 5267; Cass. pen., Sez. VI, 11 novembre 2016, n. 51666; Cass. pen., Sez. V, 17 dicembre 2015, n. 1831). Altro indirizzo, invece, ritiene che, in caso di emersione di elementi indizianti che abbiano reso possibile l'inquadramento del proposto entro una delle categorie tipiche di cui all'art. 4 d.lgs. 159 del 2011, non è richiesta alcuna particolare motivazione in tema di attualità della pericolosità. Si ipotizza, infatti, sussistente una presunzione relativa – di derivazione logica – ma operante in concreto, alla stregua di una presunzione relativa ex lege, ritenendosi trasferito sul soggetto proposto l'onere dimostrativo di un evento specifico ed idoneo ad incrinare la presunzione medesima con sostanziale inversione dell'onere probatorio (Cass. pen., Sez. II, 10 maggio 2017, n. 25778; Cass. pen., Sez. II, 24 marzo 2017, n. 17128; Cass. pen., Sez. V, 12 ottobre 2016, n. 51735). Il contrasto interpretativo, che emerge dalle due impostazioni sopraesposte, è sostanziale ed il suo superamento necessita dell'intervento dirimente delle Sezioni unite, dal momento esse comportano un differente ed inconciliabile approccio in punto di struttura e di modulazione del provvedimento giudiziale in riferimento ad un segmento di estrema rilevanza relativo all'ampiezza e al contenuto delle argomentazioni in ordine alla attualità della pericolosità sociale. 3.
Il primo Presidente della Corte di cassazione ha fissato per il giorno 30 novembre 2017 l'udienza davanti alle Sezioni unite per la decisione della questione controversa «Se, nelprocedimento applicativo delle misure di prevenzione personali, in presenza di elementi indizianti circa la pregressa appartenenza del proposto ad una associazione di tipo mafioso, sia necessaria una motivazione in positivo sull'attualità della pericolosità, da riferire al momento della decisione di primo grado». 4.
Le Sezioni unite, all'udienza del 30 novembre 2017, hanno affermato il principio secondo cui: «Nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personale agli indiziati di appartenere a una associazione di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito dell'attualità della pericolosità del proposto». 5.
Le Sezioni Unite “contribuiscono” – ancora una volta - al restyling delle misure di prevenzione personali. Il principio di diritto che la Suprema Corte ha formulato nel caso di specie costituisce un nuovo passo avanti verso il lento, ma inesorabile, cammino di giurisdizionalizzazione e costituzionalizzazione delle misure di prevenzione personali, cammino inaugurato oramai da qualche tempo e che vede, sinergicamente coinvolti, il Legislatore italiano e la giurisprudenza europea e nazionale. Si afferma, infatti, che nell'ambito del procedimento applicativo degli strumenti de quibus, promosso nei confronti di soggetti indiziati di appartenere a una associazione di tipo mafioso, costituisce requisito necessario, che deve, pertanto, essere oggetto di accertamento nonché di specifica motivazione l'attualità della pericolosità del proposto. L'apparato argomentativo sviluppato dai giudici di legittimità presenta tratti di estremo rilievo non solo per la puntuale opera ricostruttiva dei temi sottesi alla risoluzione del quesito, ma anche per aver espresso in modo palese l'intento di proseguire il percorso di riconoscimento delle garanzie nell'ambito del sistema di prevenzione stante la progressiva equiparazione tra applicazione di una sanzione penale e di una misura ante delictum personale, equiparazione che, però, è ben lungi dal disconoscere le intrinseche peculiarità insite in entrambi i procedimenti. Siffatto assetto ermeneutico costituisce, invero, l'aspetto più rilevante da cui discende come naturale precipitato il principio di diritto secondo cui i giudici della prevenzione debbono sempre verificare e, dunque, motivare la sussistenza del requisito dell'attualità della pericolosità qualsivoglia sia la categoria soggettiva criminologica a cui appartiene il soggetto proposto, in ossequio al disposto di cui all'art. 4 d.lgs. 159 del 2011. Al fine di comprendere il significativo passaggio ermeneutico sostenuto nella decisione in commento, la Suprema Corte, ripercorre, in primo luogo, le caratteristiche salienti delle tre differenti linee interpretative, che hanno portato al sorgere del contrasto risolto proprio nella sentenza in analisi. La prima linea, che, tra l'altro, è posta alla base del provvedimento impugnato, costituisce, invero, l'indirizzo interpretativo più risalente secondo cui nei confronti degli indiziati di appartenenza mafiosa il giudizio di pericolosità viene desunto ex lege. La ratio dell'impostazione predetta era originariamente giustificata dal dato testuale contenuto nelle norme previgenti, da cui si traeva la necessità di formulazione del giudizio di pericolosità solo nei casi di pericolosità generica e non anche per quelli riconducibili alla pericolosità qualificata dall'appartenenza ad una associazione mafiosa (Cass. pen., Sez. II, 16 dicembre 2005, n. 1014, secondo cui, in tema di misure di prevenzione, in virtù delle previsioni di cui agli artt. 1 e 2 l. 575 del 1965 è legittima l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza sulla base della sola esistenza di indizi di appartenenza alle associazioni di tipo mafioso, in quanto, in tal caso, la pericolosità del proposto è presunta dal legislatore e non richiede, a differenza di quanto previsto per le misure di cui alla l. 1423 del 1956, l'accertamento in concreto della sua pericolosità; Cass. pen., Sez. V, 27 settembre 2004, n. 43432). Tale assetto interpretativo è rimasto, però, inalterato anche dopo il mutamento della disciplina in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ove, invece, ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, si indica l'accertamento della pericolosità quale elemento fondante l'applicazione della misura di prevenzione personale per tutte le categorie soggettive di cui all'art. 4, d.lgs. 159 del 2011, ivi compresi, dunque, gli indiziati di appartenere ad una associazione mafiosa (Cass., pen.Sez. II, 24 marzo 2017, n. 17128, secondo cui, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative; Cass., sez. II, 31 gennaio 2017, n. 18756; Cass., sez. VI, 10 novembre 2016, n. 52775; Cass., sez. V, 12 ottobre 2016, n. 51735; Cass., sez. II, 21 gennaio 2016, n. 8106; Cass., sez. V, 18 marzo 2015, n. 43490; Cass., sez. II, 9 marzo 2015, n. 24782; Cass., sez. VI, 1 ottobre 2014, n. 41977; Cass., sez. V, 10 gennaio 2014, n. 17067; Cass., sez. V, 22 marzo 2013, n. 3538; Cass., sez. I, 17 maggio 2013, n. 39205; Cass., sez. VI, 21 novembre 2008, n. 499; Cass., sez. VI, 10 aprile 2008, n. 35357; Cass., sez. II, 16 febbraio 2006, n. 7616; Cass., sez. VI, 23 novembre 2004, n. 114; Cass., sez. VI, 22 marzo 1999, n. 950). La seconda linea interpretativa accoglie una lettura intermedia che considera “affievolita” la presunzione di appartenenza e, dunque, di pericolosità per effetto del decorrere del tempo (Cass., sez. VI, 15 giugno 2017, n. 33923, secondo cui, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in ordine all'attualità della pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale ovvero della disintegrazione del sodalizio stesso, tuttavia, la presunzione della pericolosità non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una specifica motivazione, quando più gli elementi rivelatori dell'inserimento nel sodalizio siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio; Cass., sez. V, 19 gennaio 2017, n. 28624; Cass., sez. VI, 30 novembre 2016, n. 52607; Cass., sez. V, 17 dicembre 2015, n. 1831; Cass., sez. II, 3 giugno 2014, n. 39057). La terza linea interpretativa, che, benché risalente già alla pregressa struttura degli strumenti di prevenzione, ha da sempre stentato ad affermarsi, esige uno sforzo argomentativo da parte dei giudici della prevenzione, i quali devono sempre esprimere una valutazione “in positivo” circa la sussistenza nel caso concreto dell'attualità della pericolosità (Cass., sez. II, 31 gennaio 2017, n. 8921, secondo cui, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di un condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, è onere del giudice compiere l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale in rapporto ai tre indicatori fondamentali, costituiti dal livello del coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppo criminoso, dalla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonché dalla manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise; Cass., sez. VI, 11 novembre 2016, n. 53157; Cass., sez. VI, 11 novembre 2016, n. 51666; Cass., sez. I, 11 febbraio 2014, n. 23641; Cass., sez. I, 18 luglio 2013, n. 44327; Cass., sez. I, 10 marzo 2010, n. 17932; Cass., sez. VI, 22 marzo 1999, n. 950). Ricostruiti gli orientamenti ermeneutici sul punto, la Suprema Corte, anticipando l'esito del suo giudizio, puntualizza, però, che, in virtù dell'attuale legislazione, superata la prima fase di mero inquadramento criminologico, è sempre necessario verificare «[…] la possibilità di formulare un autonomo giudizio di pericolosità soggettiva per porlo a giustificazione dell'applicazione della misura». Pertanto, a fronte di siffatta impostazione, secondo i giudici di legittimità, l'applicazione della massima di esperienza desumibile dalla tendenziale stabilità del vincolo può applicarsi solo «[…] attraverso la previa analisi specifica dei suoi presupposti di validità nel caso oggetto della proposta e non può da sola genericamente sostenere l'accertamento di attualità». A sostegno di ciò, si precisa, inoltre, che anche nelle decisioni che si ascrivono alla prima linea ricostruttiva, emesse successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 159 del 2011, non sussistono più affermazioni in termini assoluti circa l'irrilevanza del decorso temporale in mancanza di prove sullo sfaldarsi, oggettivo e soggettivo, del gruppo (Cass., sez. II, 12 novembre 2017, n. 3945, secondo cui, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, la presunzione di attualità della pericolosità sociale, nel caso in cui gli elementi rivelatori dell'inserimento del proposto nel sodalizio siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio, è destinata ad attenuarsi solo in relazione agli affiliati di associazioni non riconducibili alle c.d. “mafie storiche”, cioè a quelle organizzazioni che, pur utilizzando il metodo mafioso, non sono caratterizzate dalla stabilità del vincolo e solo in relazione a questi è necessaria una puntuale motivazione in ordine all'attualità della pericolosità). Pertanto, appare sempre più sfumata anche da parte della giurisprudenza che aderisce all'orientamento de quo l'impostazione secondo cui possa discendere automaticamente l'attualità della pericolosità, evidenziandosi, invece, la necessità di compiere una valutazione oggettiva da rapportare al caso concreto. Al fine di individuare la base su cui fondare il predetto giudizio di pericolosità, diverse pronunce, secondo il percorso ricostruttivo operato dalla Corte, ritengono che costituiscano solidi elementi gli accertamenti definitivi di responsabilità per reato associativo, pur non negando che essi possano essere desunti anche da eventuali pronunce liberatorie, in virtù della mancanza di correlazione tra le misure di prevenzione e la consumazione di reati, esigendo, però, in siffatte ipotesi in capo ai giudici un onere argomentativo rafforzato. L'analisi della Suprema Corte si sviluppa, poi, in riferimento ai limiti del concetto di appartenenza, richiamato dall'art. 4, d.lgs. 159 del 2011, in virtù dei quali si ritengono rilevanti condotte non connotate dalla stabilità del vincolo (Cass., sez. VI, 8 gennaio 2016, n. 3941, secondo cui il concetto di appartenenza a una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, richiede una situazione di contiguità all'associazione stessa che risulti funzionale agli interessi della struttura criminale, nel senso che il proposto deve offrire un “contributo fattivo” alle attività ed allo sviluppo del sodalizio criminoso), astrattamente inquadrabili con la figura del concorso esterno, prive, pertanto, del requisito tipico della condotta partecipativa rappresentato dal persistente inserimento nell'organizzazione criminale (Cass., sez. VI, 29 gennaio 2014, n. 9747, secondo cui il concetto di appartenenza a una associazione mafiosa, richiesto ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, va distinto da quello di partecipazione, necessario ai fini dell'integrazione del corrispondente reato: quest'ultima richiede una presenza attiva nell'ambito del sodalizio criminoso, mentre la prima è comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa; Cass., sez. II, 21 febbraio 2012, n. 19943; Cass., sez. II, 16 febbraio 2006, n. 7616; Cass., sez. I, 16 gennaio 2002, n. 5649). Sono, invece, considerate prive di rilievo e, dunque, estranee a tale concetto la mera “collateralità”, che non si manifesti attraverso un apporto individuabile alla vita della compagine. A conferma della correttezza di siffatta impostazione i giudici di legittimità sottolineano, infatti, che, nel corso della pendenza del giudizio, sono intervenute alcune modifiche normative che hanno, tra l'altro, ampliato lo spettro dei destinatari degli strumenti di prevenzione ricomprendendo anche coloro che pongono in essere un attività di fiancheggiamento di un gruppo illecito, ai sensi dell'art. 418 c.p. Da ciò si desume con chiarezza, secondo la Corte, l'impossibilità di qualificare come appartenenza la condotta che «[…] nella consapevolezza dell'illecito, si muova in una indefinita area di contiguità o vicinanza al gruppo, che non sia riconducibile ad un'azione, ancorché isolata, che si caratterizzi per essere funzionale agli scopi associativi». Pertanto, nel concetto di appartenenza deve intendersi esclusa l'ipotesi per la quale non possa essere sistematicamente verificata la stabilità dell'apporto in ragione della occasionalità rispetto agli scopi fondanti del gruppo, venendo così meno il presupposto pragmatico giustificativo della ritenuta assolutezza della massima di esperienza su cui si è fondata la prima linea interpretativa. D'altronde, così come correttamente sottolineato, nel corso degli anni si è assistito ad una lenta erosione dell'attendibilità della valutazione presuntiva della pericolosità a cui si è affiancato il connesso e costante monito circa l'importanza di una verifica legata al singolo caso concreto. Costituisce un fulgido esempio in tal senso la sentenza n. 291 del 2013 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, d.lgs. 159 del 2011, nella parte in cui non prevedeva che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura personale risulti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato al momento dell'avvio dell'esecuzione. Compiuto tale primo passaggio argomentativo i giudici di legittimità incentrano l'attenzione sul profilo dell'attualità della pericolosità ed, a tal fine, analizzano l'orientamento interpretativo elaborato in tema di esigenze cautelari in ordine ai gravi indizi di colpevolezza del reato di partecipazione associativa, ritenendo che i presupposti applicativi degli strumenti di cautela abbiano in comune con gli strumenti di prevenzione la verifica di condotte pregresse «ai fini della proiezione nel futuro della pericolosità e della previsione prognostica di stabilità». Tale passaggio assume, come prima anticipato, una significativa importanza e costituisce un tratto di novità, dal momento che i giudici della Corte hanno, invece, “per tradizione” sempre evitato un parallelismo con gli istituti del procedimento penale se non nei limiti e con l'espressa volontà di sottolinearne le insuperabili antinomie rispetto al procedimento di prevenzione. Nell'ambito di questa innovativa chiave ricostruttiva i giudici rammentano come in materia penale si sia sempre ribadito che le presunzioni assolute, soprattutto quando determinano una limitazione di un diritto fondamentale della persona, violano il principio di uguaglianza se sono arbitrarie e irrazionali e non rispondono a dati di esperienza generalizzati. Siffatta impostazione ha determinato, quale ovvio corollario, la necessità di attualizzare, al momento di applicazione della misura cautelare, gli indicatori di pericolosità, verifica che appare essenziale proprio in ragione dell'immediata esecutività degli stessi. Se, dunque, è tale l'orientamento ermeneutico in riferimento alla valutazione della gravità indiziaria rispetto alla consumazione di un fatto reato, ancora più rigoroso deve essere, secondo la Corte, il vaglio nella materia della prevenzione, ove è richiesto un minus rispetto al concetto di partecipazione imposto ai sensi dell'art. 416-bis c.p., costituito dalla mera appartenenza, che attribuisce rilievo a condotte, che, sebbene prive di rilievo penale, generano elementi indicativi di una attività di collaborazione, anche non continuativa. Proprio l'assenza della stabilità della cooperazione impedisce, sempre secondo tale lettura, il ricorso a presunzioni semplici, «[...] la cui valenza è radicata nelle caratteristiche del patto sociale, la cui ideale sottoscrizione…costituisce il substrato giustificativo che l'apporto occasionale non possiede per definizione». L'articolato iter argomentativo delle Sezioni unite si chiude con il richiamo a considerazioni di ordine sistematico. Il processo di costituzionalizzazione e di giurisdizionalizzazione delle misure di prevenzione personali (Cass., Sez. unite, 26 giugno 2014, n. 4880) ha, a parere dei giudici, progressivamente avvicinato le tutele previste in sede di applicazione degli strumenti ante delictum a quelle dettate per l'applicazione di misure cautelari e sanzioni penali e tale sviluppo appare, pertanto, antitetico rispetto al ricorso a presunzioni valutative, tra l'altro, non più astrattamente giustificate neppure dal dato normativo. L'eccezione che consente di applicare provvedimenti che incidono sulla libertà di circolazione del proposto, pur in assenza di connessioni tra la condotta di quest'ultimo e la realizzazione di un fatto di reato esige, dunque, alla luce di tale rinnovato quadro legislativo ed interpretativo, contorni probatori slegati dal ricorso ad automatismi. Il richiamo alle presunzioni semplici deve, quindi, secondo la Suprema Corte, essere corroborato dalla valorizzazione di « […] specifici elementi di fatto che sostengano ed evidenzino la natura strutturale dell'apporto, per effetto delle ragioni di collegamento espressamente enucleate sulla base degli atti». Per quel che riguarda, poi, la persistenza della pericolosità, in conformità a quanto già statuito in sede di applicazione di una misura cautelare, deve essere analizzato qualsiasi elemento di fatto suscettibile, anche sul piano logico, di mutare la valutazione di appartenenza al gruppo associativo.
Riflessioni critiche. La sviluppo motivazionale della sentenza in commento nonché il principio di diritto che da esso scaturisce merita condivisione. La Suprema Corte, infatti, percorre in maniera pressocchè ineccepibile l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, assestandosi su una lettura che si inserisce all'interno di un filone interpretativo volto, più in generale, a rendere i meccanismi di prevenzione personale nonché la relativa procedura applicativa rispondenti ai canoni convenzionali e costituzionali. La soluzione offerta, per quanto auspicata, non era, invero, da considerarsi così scontata. Quantunque, come le stesse Sezioni unite sottolineano, il quadro normativo disegnato dal d.lgs. 159 del 2011, a differenza rispetto alla dizione contenuta nella disciplina previgente, imponga una verifica concreta e specifica circa la sussistenza non solo della pericolosità sociale, ma anche della sua attualità al momento dell'emissione del decreto applicativo, l'indirizzo ermeneutico, fino ad oggi prevalente, riteneva, al contrario, non necessario da parte dei giudici della prevenzione l'esplicitazione in positivo della esistenza di tale presupposto con particolare riguardo ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p. Il percorso seguito dai giudici di legittimità merita, pertanto, sicuro plauso e, come già accennato, esso si inserisce nell'alveo di diverse decisioni che, pur affrontando temi affatto similari, presentano quale tratto comune l'aver assunto inequivoche posizioni circa la necessità di una verifica puntuale nel caso di applicazione di misure di prevenzione personali del requisito della pericolosità, trattandosi di presupposto su cui ruota la stessa conformità ai parametri legali dell'intero sistema degli strumenti di matrice personale. In siffatta prospettiva e secondo un ordine squisitamente cronologico giova rammentare come all'interno di tale orientamento si ascriva, in primo luogo, la sentenza n. 291 del 2013 della Corte costituzionale, ove si puntualizza come la pericolosità sociale in materia di prevenzione debba risultare attuale nel momento in cui la misura viene eseguita, giacché, in caso contrario, le limitazioni della libertà personale nelle quali la misura stessa si sostanzia rimarrebbero carenti di ogni giustificazione; la sentenza delle Sezioni unite Spinelli (Cass., Sez. unite, 26 giugno 2014, n. 4880), che precisa come “…rispetto alla misura di prevenzione personale il requisito della persistente pericolosità continua ad avere una ragion d'essere, in quanto, ben potendo quella risolversi nel tempo o grandemente scemare, sarebbe aberrante – siccome oggettivamente inutile, se non finalità surrettizie o pretestuose – una misura di prevenzione applicata a soggetto non più socialmente pericoloso; la sentenza della Corte Edu, Grande Camera, De Tommaso c./ Italia (Corte Edu, G.C., 23 febbraio 2017), la quale, pur soffermandosi sugli strumenti ante delictum irrogabili nei casi di pericolosità “generica” formula censure che non possono non avere riflessi più generali per tutte le categorie criminologiche individuate all'art. 4, d.lgs. n. 159 del 2011 ed, infine, la sentenza delle Sezioni Unite Paternò (Cass., Sez. unite, 27 aprile 2017, n. 40076), ove, tra l'altro, si rammenta che il compito della Suprema Corte è di operare una rilettura delle norme di diritto interno aderente alla CEDU e subordinata al prioritario compito di adottare una interpretazione costituzionalmente conforme. I frutti di tale impostazione sono oramai più che evidenti, come emerge anche dalla recente novella del 2017, che ha portato a riformulare, tra gli altri, l'art. 7, d.lgs. 159 del 2011, regolante l'udienza davanti al tribunale della prevenzione, nonché l'art. 14, d.lgs. n. 159 del 2011, in ordine alla decorrenza della sorveglianza speciale, inserendo modifiche che, da un lato, contribuiscono a rendere il giudizio di prevenzione più aderente alla tutela dei diritti della difesa, dall'altro, introducendo una procedura incidentale di verifica circa la persistenza della pericolosità sociale, allorquando la misura, sospesa a cagione dello stato detentivo dell'interessato, venga eseguita dopo almeno due anni in ossequio alle indicazioni della Corte costituzionale del 2013, prima citata. Alla luce di quanto premesso ciò che ora, invero, desta perplessità è l'evidente divergenza che si rileva, da parte sia del legislatore sia della giurisprudenza, tra gli istituti di prevenzione personali e gli istituti di prevenzione patrimoniali. A fronte, infatti, di una maturata consapevolezza circa la necessità di adeguare i mezzi ante delictum che incidono sui diritti della persona ai parametri convenzionali e costituzionali, si contrappone una ostinata negazione dei medesimi diritti in riferimento agli strumenti di matrice reale, negazione dei diritti non solo del prevenuto, ma anche e soprattutto dei terzi estranei al procedimento di prevenzione. Il sospetto è che, quindi, l'assetto interpretativo, a cui aderiscono le Sezioni unite anche nella decisione in commento, non rappresenti un punto di arrivo capace di rivoluzionare tutto il sistema disciplinato dal d.lgs. 159 del 2011 ma solo un perverso compromesso generato dalla riflessione che l'obiettivo che maggiormente interessa in materia di prevenzione continua ad essere rappresentato solo e soltanto dall'ablazione dei patrimoni illeciti, ablazione che ancora si realizza attraverso sequenze e modelli legali ben lungi dal poter essere considerati garantisti. |