Sezioni Unite: distinzione tra nullità ed inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione
01 Settembre 2016
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La probloematica affrontata dalle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 20 luglio 2016 n. 14916) attiene alla qualificazione del vizio della notifica del ricorso per cassazione che venga compiuta presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado laddove la parte in sede di gravame sia rimasta contumace o abbia nominato un nuovo difensore, revocando il precedente. Per comprenderne la portata della questione, occorre ricordare, in termini generali, che ai sensi del primo comma dell'art. 330 c.p.c. «Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'art. 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio». Il comma 3 dello stesso art. 330 c.p.c. precisa, poi, che «Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli artt.137 e ss.».
In altre e più chiare parole, regola generale che si trae dalla predetta norma è che, in mancanza di una dichiarazione di residenza o elezione di domicilio ad opera della parte al momento della notifica della sentenza, l'impugnazione deve essere notificata presso il procuratore costituito. Il problema da esaminare è cosa avvenga se il ricorso per cassazione venga notificato presso il difensore già costituito nel giudizio di primo grado quando in sede di impugnazione la parte è rimasta contumace o ha nominato altro difensore. Evidentemente diverse sono le conseguenze della qualificazione del vizio della notifica, in quanto eseguita in un luogo differente da quello rituale, in termini di nullità ovvero di inesistenza. Per vero, soltanto la notifica nulla può essere rinnovata, con sanatoria ex tunc, mediante ordine di rinnovazione della stessa ex art. 291 c.p.c. b
Orientamento favorevole all'inesistenza della notifica del ricorso In accordo con una prima posizione che si era affermata all'interno della giurisprudenza della S.C., la notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il procuratore domiciliatario della controparte costituitasi in primo grado, ma rimasta contumace in appello, è affetta da giuridica inesistenza, e non già da mera nullità, atteso che l'elezione di domicilio presso il procuratore ha effetto limitatamente al grado del giudizio per il quale la procura medesima è stata conferita (v., tra le altre, Cass. civ., sez. un., 4 novembre 1996, n. 9539). Analoga posizione era stata poi sancita dalla stessa Corte di legittimità con riguardo all'ipotesi di notifica presso il procuratore ormai sostituito, mediante l'enunciazione del principio per il quale la notifica dell'impugnazione, eseguita presso il procuratore cui sia stato revocato il mandato e sostituito da altro procuratore, deve considerarsi inesistente - e come tale insuscettibile di sanatoria, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione - una volta che nel giudizio la controparte abbia avuto conoscenza legale di tale sostituzione; in tal caso, infatti, la notifica effettuata al precedente difensore si compie presso persona ed in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell'atto, atteso che, una volta intervenuta la sostituzione del difensore revocato, si interrompe ogni rapporto tra la parte ed il procuratore cessato, e questi non è più gravato da alcun obbligo, non operando la proroga che si accompagna alla semplice revoca del mandato senza la nomina di nuovo difensore (cfr., da ultimo, Cass. civ., 27 luglio 2012, n. 13477).
Orientamento favorevole alla nullità della notifica del ricorso La posizione contraria era stata affermata, quanto, in primo luogo, alla notifica del ricorso eseguita presso il procuratore costituito della parte nel giudizio di primo grado nonostante la contumacia della medesima parte in appello dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali avevano, a riguardo, evidenziato che la notifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello è nulla, e non inesistente, in quanto l'atto, pur se viziato, poiché eseguito al di fuori delle previsioni dell'art. 330, commi 1 e 3, c.p.c., può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto, sicché deve esserne disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass. civ., sez. un., ord., 29 aprile 2008, n. 10817). Anche con riguardo alla notificazione dell'atto nei confronti del difensore ormai revocato e sostituito da altro avvocato nel giudizio di gravame, la S.C. aveva talvolta qualificato il vizio in termini di nullità e non già di radicale inesistenza. In particolare, era stato affermato che, qualora la notificazione del ricorso per cassazione venga eseguita, anziché presso il procuratore domiciliatario della parte nel giudizio di secondo grado - in conformità a quanto prescritto dall'art. 330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c. - presso il suo diverso procuratore domiciliatario in primo grado, l'eventuale rituale presentazione del controricorso contenente la difesa nel merito, dimostrando ex post che la notificazione ha raggiunto lo scopo cui era preordinata, impedisce di ritenerla inesistente perché non riferibile al luogo ed alla parte sua destinataria, con conseguente ammissibilità del ricorso (Cass. civ., 29 maggio 2013, n. 13451). c
La Quinta Sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria dell'11 luglio 2014, n. 15946 ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite, avendo rilevato contrasti nella giurisprudenza della Corte su alcune questioni, tra le quali rileva in questa sede la seguente: - «se sia affetta da inesistenza giuridica oppure da nullità, sanabile secondo le norme del codice di rito, la notificazione eseguita presso il procuratore domiciliatario della controparte in primo grado, nel caso in cui questa b1) sia rimasta contumace in appello, o allorché b2) abbia revocato il mandato a detto difensore e lo abbia sostituito con un nuovo difensore presso il quale abbia anche eletto domicilio». d
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la pronuncia n. 14916 del 20 luglio 2016, risolvono il prospettato contrasto giurisprudenziale nel senso che l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Viene specificato che siffatti elementi costitutivi essenziali in assenza dei quali la notifica è radicalmente inesistente consistono a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. Ciò premesso, le Sezioni Unite affermano il secondo e fondamentale principio di diritto per il quale poiché il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, ne deriva che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimala (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Le Sezioni Unite, nel pervenire ad una soluzione unitaria rispetto alle ipotesi prospettate (nonché ad altre analoghe che potrebbero verificarsi nella prassi) effettuano non trascurabili considerazioni. La motivazione trae le mosse dal rilievo per il quale l'unica norma che si occupa dell'invalidità della notificazione è l'art. 160 c.p.c. secondo cui «La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157». Pertanto, l'unico vizio normativamente disciplinato per l'attività di notificazione è quello della nullità e non già dell'inesistenza, categoria costruita nondimeno nella prassi poiché “il legislatore non ha motivo di disciplinare gli effetti di ciò che non esiste, non solo, com'è ovvio, dal punto di vista storico-naturalistico, ma anche sotto il profilo giuridico”. Ciò premesso, peraltro, le Sezioni Unite ricordano che ormai da tempo, nella stessa giurisprudenza di legittimità, è stato precisato che la categoria dell'inesistenza della notifica ha una valenza meramente residuale e che, pertanto, deve essere limitata alle ipotesi di mancanza materiale dell'atto o di attività priva degli elementi costitutivi essenziali per rendere riconoscibile l'atto, poiché, in altre e più chiare parole, una notifica è inesistente solo se è da considerarsi, rispetto al proprio modello giuridico, un “non atto”. Le Sezioni Unite, accedendo alla ricostruzione per la quale la notificazione configura un vero e proprio procedimento che consta di una serie di atti preordinati allo scopo di rendere edotto il destinatario della stessa dell'atto notificato, evidenziano che gli elementi costitutivi imprescindibili di tale procedimento devono essere individuati, quanto al ricorso per cassazione, nell'attività di trasmissione ed in quella di consegna, senza che, invece, la notificazione eseguita in un luogo differente da quello prescritto dalla legge possa qualificarsi inesistente.
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