Copia notificata del ricorso per Cassazione e verifica dell'anteriorità della procura

Francesco Bartolini
26 Aprile 2021

La giurisprudenza ha pronunciato decisioni contrastanti in ordine alle conseguenze della mancata trascrizione della procura sulla copia quando essa è rilasciata con annotazione a margine o in calce all'originale oppure con atto separato. Alle Sezioni unite è stata rimessa la composizione del contrasto interpretativo con particolare riguardo alle questioni relative al requisito dell'anteriorità del mandato.
QUESTIONE CONTROVERSA

Con ordinanza 8 aprile 2021 la seconda sezione civile della Corte di cassazione ha affidato alle Sezioni Unite la pronuncia risolutiva del contrasto di decisioni riguardanti la possibilità di ricavare dalla copia notificata del ricorso per cassazione (del ricorso incidentale e del controricorso) o anche da altri elementi le indicazioni necessarie ad accertare che la procura rilasciata per l'atto al difensore sia rituale, per quanto attiene al previsto requisito della sua anteriorità rispetto alla notifica dell'impugnazione. In proposito l'ordinanza espone l'oggetto della rimessione mediante la formulazione di precisi quesiti:

a) se, in caso di procura a margine o in calce al ricorso, la verifica dell'anteriorità del rilascio risetto alla notifica dell'impugnazione possa essere compiuta anche solo per effetto dell'esame dell'originale depositato in cancelleria;

b) se, in caso negativo, sia sufficiente la semplice menzione della procura sulla copia notificata o, in alternativa, quali requisiti minimi debbano possedere eventuali elementi di riscontro e se essi debbano risultare necessariamente sulla copia;

c) quali condizioni siano richieste, per il medesimo effetto, in caso di procura rilasciata su foglio separato.

Le questioni così poste sono sorte in conseguenza di interpretazioni decisionali difformi del disposto degli artt.:

- 365 c.p.c., per il quale la procura a proporre il ricorso per cassazione deve avere natura speciale;

- 83 c.p.c., che indica quale ubicazione materiale del testo della procura il margine laterale o finale dell'atto scritto e consente, però, di redigerla su un foglio separato dal ricorso (purché ad esso fisicamente collegato);

- 125 c.p.c., secondo cui se la procura ha natura speciale il suo rilascio deve precedere la notifica dell'impugnazione;

- 366 c.p.c., che impone di fare indicazione della procura sul ricorso quando essa è stesa su un foglio separato;

- 369 c.p.c., per il quale la procura speciale va depositata nella cancelleria della Corte se è rilasciata su un atto separato dal ricorso.

La prassi ha introdotto modalità operative che variamente si discostano da queste prescrizioni nella loro applicazione concreta. E un contrasto giurisprudenziale si è formato per effetto, da un lato, della affermata necessità di una applicazione rigorosa del dettato legislativo e, dall'altro, per l'avvertita esigenza di salvare il processo dalle conseguenze di una considerazione troppo restrittiva delle irregolarità formali degli atti di parte.

L'ordinanza di rimessione inquadra i quesiti da essa formulati in una premessa di ambito più ampio rispetto alla materia che ne costituisce oggetto. Essa richiama il principio, da tempo affermato, secondo cui la nozione di procura speciale contenuta nelle norme regolatrici del giudizio di legittimità ha una valenza diversa da quella recepita nell'art. 83 c.p.c. Per questa norma la procura è speciale quando è riferita a un giudizio o ad un gruppo di giudizi. Gli artt. 365 e ss. c.p.c. sottolineano, invece, la necessità che la procura sia conferita ex professo con particolare e preciso riferimento alla fase o grado del processo da instaurarsi davanti alla Corte e rivesta le seguenti caratteristiche: a) essere rilasciata successivamente alla pronuncia impugnata; b) conferire espressamente al difensore il potere di difendere in cassazione con riferimento alla sentenza impugnata; c) essere anteriore o coeva alla notifica del ricorso (analoghi requisiti di ammissibilità sono imposti per la proposizione del ricorso incidentale e il controricorso). Il requisito della specialità è facilmente accertato in forza del collegamento topografico tra la procura e l'atto di gravame nonché da una interpretazione di questo atto conforme al principio della conservazione degli atti processuali. Il problema affidato alla soluzione delle Sezioni Unite riguarda, più propriamente, le modalità attraverso le quali può dirsi accertato nel giudizio l'avvenuto rilascio del mandato al difensore prima della notifica del ricorso per Cassazione.

ORIENTAMENTI CONTRAPPOSTI

La giurisprudenza meno recente affermava che l'unica modalità utile ad accertare l'anteriorità della procura è costituita dalla sua trascrizione nella copia notificata del ricorso (anche se, per talune decisioni, non sarebbe strettamente necessaria l'indicazione della data di rilascio). Le pronunce in tal senso osservano che la notifica dell'impugnazione è eseguita, a norma dell'art. 137 c.p.c., mediante consegna al destinatario di una copia conforme all'originale del ricorso da notificarsi: dunque, se la copia non contiene la procura deve presumersi che anche l'originale, di cui essa deve costituire la riproduzione fedele, ne sia ugualmente privo. Inutile sarebbe, pertanto, l'espediente sovente utilizzato di limitarsi ad attestare nella copia che la procura è stilata sull'originale o, genericamente, che vi è mandato difensivo (Cass. civ., n. 21682/2006 e numerose precedenti).

L'orientamento in questione si è formato prima che la l. 141/1997, inserisse nell'art. 83 la facoltà di rilasciare la procura su un atto separato (purché congiunto materialmente all'atto cui si riferisce). La più libera facoltà così concessa al difensore non è servita ad evitare che proseguisse l'orientamento rigoroso precedente. L'affermazione della necessità che l'osservanza del requisito dell'anteriorità della procura risulti dalla trascrizione del mandato sulla copia è ripresa in decisioni recenti: Cass. civ., n. 5577/2017; Cass. civ., n. 24422/2016 ed altre).

In particolare, si è considerato insufficiente il fatto che la procura esista sull'originale, se manca poi un elemento di collegamento con la copia: l'originale, infatti, dimostra unicamente l'avvenuto rilascio del mandato difensivo ma non ne dimostra anche l'anteriorità rispetto alla notifica del ricorso (Cass. civ., n. 5077/2001 e altre precedenti). Lo stesso potere di certificazione del difensore (art. 83, comma 3, c.p.c.) è limitato all'autografia della sottoscrizione del conferente il mandato e non si estende alla data dell'atto. Per tale ragione neppure l'indicazione della data di conferimento dell'incarico defensionale nella procura apposta a margine dell'originale del ricorso può costituire elemento idoneo a fornire certezza della prescritta anteriorità ove non vi sia corrispondenza sulla copia notificata (Cass. civ., sez. un., n. 6334/1994; Cass. civ., sez. un., n. 21682/2006). Si è ritenuta necessaria una specifica corrispondenza tra l'originale e la copia notificata del ricorso anche per quanto riguarda la procura rilasciata su foglio separato (Cass. civ., n. 10821/2000).

Numerose pronunce di legittimità hanno interpretato la normativa riguardante il requisito dell'anteriorità della procura per il giudizio di cassazione in senso meno restrittivo. E' significativo che un orientamento siffatto si sia sviluppato dopo l'introduzione della regola secondo cui la procura può essere rilasciata su un atto separato dal ricorso. La l. 141/1997 legittimava con quella sua innovazione una prassi disinvolta che sostanzialmente osservava il precetto di legge ma se ne distanziava negli adempimenti formali. Non sempre il testo del mandato veniva incorporato nel testo dell'atto difensivo; e nella prassi si ricorreva spesso alla così detta «spillatura» o tecnica simile per costituire in un unicum l'atto e il mandato. Il recepimento di questa prassi in una regola di diritto positivo è stato verosimilmente inteso come manifestazione di un intento, nel legislatore, di consentire una qualche moderazione nell'applicazione dei principi; e una parte della magistratura decidente si è sentita autorizzata, in questo mutato quadro normativo, ad adottare interpretazioni meno restrittive che in passato.

Una volta ammesso di poter assumere un approccio in tal senso, a proposito dei requisiti di conformità del rilascio della procura ai dettami normativi, sono poi state superate in modo difforme le questioni che ne sorgevano con riguardo all'individuazione degli elementi utilizzabili in via ermeneutica per ricavarne il convincimento di avvenuta osservanza degli oneri di legge relativi all'anteriorità del mandato rispetto alla notifica del ricorso per Cassazione.

Facendo seguito a Cass. civ., sez. un., n. 17866/2013 e a Cass. civ., n. 1981/2018, Cass. civ., n. 2474/2020 ha ritenuto che, ferma la necessità del rilascio del mandato in momento anteriore alla notificazione dell'impugnazione all'intimato, non è richiesta l'integrale trascrizione della procura nella copia notificata, ben potendosi pervenire, d'ufficio, attraverso altri indici, purché univoci, alla certezza che esso sia stato conferito prima della notifica dell'atto. Nel quadro di questa affermazione generica si sono inserite le pronunce che, nel condividerla, di volta in volta ne hanno dato riferimento concreto alle situazioni di specie.

Alcune decisioni hanno affermato che la mancata trascrizione sulla copia del ricorso notificato degli estremi della procura speciale non determina l'inammissibilità del ricorso ove la procura sia stata rilasciata con dichiarazione a margine o in calce all'atto: in tal caso l'intimato è posto in grado di verificare sull'originale depositato l'anteriorità della procura rispetto alla notificazione della copia da lui ricevuta (Cass. civ., n. 15086/2004; Cass. civ., n. 15354/2004 ed altre). La circostanza così evidenziata ha condotto a ritenere superflua qualsiasi indicazione sulla copia, potendosi e dovendosi fare riferimento alla presenza della procura sull'originale, il cui esame è consentito dal suo deposito in cancelleria (Cass. civ., n. 11513/2007). Si è anche ritenuto sufficiente, a dimostrare l'anteriorità, la sola attestazione dell'ufficiale giudiziario di essere stato richiesto di eseguire la notifica del ricorso ad opera del difensore della parte. Più frequentemente si è considerata utile e idonea a dimostrare l'anteriorità del rilascio l'apposizione di una nota, sulla copia notificata, che dia avviso dell'esistenza della procura, quale può essere la formula del tipo: «Giusta mandato a margine del presente atto» o «Vi è mandato a margine dell'originale». La sufficienza di siffatte annotazioni è stata ritenuta anche in presenza di altre irregolarità in adempimenti formali, configurate dalla mancata attestazione ad opera dell'ufficiale giudiziario di aver ricevuto incarico dal difensore del ricorrente o dalla mancata indicazione, nella copia notificata, della sottoscrizione della parte con la relativa autenticazione. In alcuni casi l'annotazione sulla copia, unitamente all'attestazione di conformità di questa all'originale effettuata dall'ufficiale giudiziario, è stata considerata elemento dotato di sufficiente contenuto probatorio.

Osserva infine l'ordinanza in esame che non avrebbe senso ritenere necessario un collegamento tra copia notificata e procura rilasciata su un foglio separato perché anche in questo caso una verifica è possibile sull'originale del ricorso depositato in cancelleria. A questo rilievo è doveroso aggiungere che anche la detta procura separata deve essere depositata in cancelleria (art. 369, comma 1, n. 3, c.p.c.).

RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE

In sintesi, se si afferma che la verifica dell'anteriorità della procura rispetto alla notifica dell'impugnazione può essere compiuta anche solo mediante l'ispezione dell'originale in cancelleria ogni problema è risolto. Il dubbio che possa sorgere per il giudice in ordine alla ritualità del rilascio del mandato è fugato dalla lettura dell'originale conservato nel fascicolo d'ufficio. Altrettanto può dirsi per l'intimato, legittimato a prendere visione dell'atto in deposito presso la cancelleria. Ma se tanto si afferma, si giunge a negare un senso alla disposizione che richiede la notifica di una copia conforme al ricorso e si giunge, altresì, ad accollare all'intimato un onere di attivazione, per il controllo a cui ha interesse, che il dettato della legge non sembra prevedere. L'informativa cui egli ha diritto deve essergli fornita dalla copia notificata che, proprio per questa ragione, deve essere conforme (in tutto e per tutto) all'originale.

Se si afferma che, ancor prima dell'ispezione dell'originale, possono esistere elementi indiziari dai quali desumere la prova dell'anteriorità del rilascio della procura, si deve stabilire quali siano questi elementi, secondo un criterio univoco nella sua individuazione, che eviti contrasti di pronunce e che sia riferibile tanto alla fattispecie della procura a margine e in calce quanto al caso della procura su atto separato.

Forse è utile un cambio di prospettiva. Se la conformità della copia da notificarsi è imposta dalla legge affinchè essa, da sola, fornisca una tranquillante conoscenza all'intimato sulla ritualità dell'altrui mandato difensivo, ogni difformità riscontrabile in ordine al rilascio di questo mandato lede il diritto ad un'adeguata informazione quando essa sia inidonea o insufficiente a procurarla.

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