Sezioni Unite: conseguenze della notifica del ricorso per cassazione privo di alcune pagine
26 Ottobre 2016
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La questione controversa in esame attiene alle conseguenze derivanti dalla notificazione della copia del ricorso per cassazione privo di alcune pagine. Nello specifico la problematica originava da un giudizio instaurato da un condominio nei confronti di una condomina e della società che svolgeva l'attività di bar-tavola calda nel locale di proprietà della condomina convenuta. Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda avanzata dal condominio e dichiarava contrari al regolamento condominiale la trasformazione d'uso del locale così come anche lo svolgimento dell'attività di bar-tavola calda. La società convenuta proponeva appello dinanzi alla Corte d'appello di Brescia, in luogo della Corte d'appello di Milano, sul rilevo che nel corso del giudizio di primo grado si erano verificati fatti tali per cui il giudizio avrebbe dovuto svolgersi dinanzi al giudice individuato ai sensi dell'art. 30-bis c.p.c. La Corte d'appello di Brescia dichiarava inammissibile il gravame. Avverso la predetta decisione proponeva allora ricorso per cassazione la società soccombente cui resisteva il condominio eccependo l'inammissibilità dello stesso in quanto la copia del ricorso notificata a mezzo del servizio postale era priva di tutte le pagine pari. La ricorrente provvedeva, quindi, a notificare nuovamente il ricorso per cassazione completo di tutte le pagine; nel costituirsi con controricorso l'intimata eccepiva l'inammissibilità anche di tale secondo ricorso perché notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrenti dalla prima notifica. La seconda sezione della Corte di cassazione, nel rilevare che la lettura del ricorso a pagine alterne rende di fatto incomprensibile il tenore dell'impugnazione, ha riscontrato che sulla problematica inerente alle conseguenze scaturenti dalla notifica di un ricorso privo di alcune pagine si fronteggiano due diversi orientamenti, ed ha quindi rimesso il fascicolo al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. b
Orientamento che sostiene l'inammissibilità del ricorso per cassazione
Secondo un primo orientamento, che era prevalente in giurisprudenza, la mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità di esso nel caso o nei limiti in cui tale mancanza impedisca la completa comprensione delle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno dell'impugnazione (ex multis, cfr. Cass. civ., sez. VI, 31 ottobre 2013 n. 24656). La preoccupazione fondamentale che emerge da tale giurisprudenza è quella afferente la verifica se la difformità tra originale e copia vada o meno a ledere i diritti di difesa della parte destinataria della notifica. Nell'ambito di tale orientamento vi è unanimità di vedute, peraltro, nel ritenere che una tale lesione si può ravvisare solo laddove dalla mancanza delle pagine nella copia notificata sia derivata un'oggettiva incomprensibilità delle ragioni poste a base dell'impugnazione (v., tra le altre, Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2011, n. 21977); per tale via, l'orientamento in questione ritiene che allorquando l'atto di costituzione di controparte contenga una puntuale replica ad ogni deduzione del ricorrente allora, non risultando alcuna compromissione del contraddittorio, non può ritenersi la sussistenza di un vizio di validità dell'atto (cfr. Cass. civ., sez. un., 22 febbraio 2007, n. 4112). Sulla scorta di tale assunto la maggior parte delle decisioni nel ritenere comprensibili le ragioni dell'impugnazione hanno escluso qualsiasi rilievo del vizio, non risultando compromesso il diritto di difesa della controparte, senza mai argomentare in merito alle ragioni giuridiche che avrebbero potuto giustificare la tanto sostenuta sanzione dell'inammissibilità.
Orientamento che equipara il vizio ad una nullità della notifica
Secondo un diverso orientamento, espresso peraltro da recenti pronunce (tra cui la recente Cass. civ., sez. III, 4 novembre 2014 n. 23420), l'incompletezza della copia notificata rispetto all'atto originale determina la nullità non già dell'atto, bensì della sola notifica dell'atto. Le sentenze espressione di siffatto orientamento, con motivazione succinta, prendono una precisa posizione: se la notifica è atto del procedimento notificatorio autonomo rispetto all'atto da notificare e la formalità della conformità all'originale è stabilita proprio per consentire al destinatario dell'atto di avere scienza legale di esso, nel caso in cui nella copia dell'atto notificata manchino delle pagine necessarie alla comprensione del contenuto intrinseco di esso, allora l'incompletezza della copia notificata rispetto all'atto originale determina la nullità non dell'atto, ma della notifica. A detta di tale orientamento l'incompletezza in questione non può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione (che è una sanzione relativa alla mancanza di idonea manifestazione dell'oggetto e delle ragioni dell'atto impugnatorio) ma soltanto il rinnovo della notifica a norma dell'art. 291 c.p.c., che consente la conservazione degli effetti dell'impugnazione e della difesa al destinatario di essa. Peraltro, in presenza della costituzione del destinatario della notifica, la nullità suddetta deve considerarsi sanata. Tuttavia, sempre in conformità a tale posizione, nell'ipotesi in cui l'incompletezza della copia dell'atto notificato (pur essendo stato nei termini depositato in cancelleria l'atto originale completo) non consente al destinatario della notifica di difendersi adeguatamente, lo stesso ha diritto alla concessione di un termine per difendersi e proporre eccezioni. c
La seconda sezione della Corte di cassazione, ravvisata la sussistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alle conseguenze derivanti dalla notifica del ricorso per cassazione privo di alcune pagine, con ordinanza interlocutoria del Cass. civ., 9 dicembre 2015 n. 24856 ha disposto, quindi, la rimessione degli atti al Primo Presidente, il quale ha assegnato alle Sezioni Unite la soluzione della questione. d
Il ragguardevole intervento unificatore offerto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. civ., sez. un., 14 settembre 2016 n. 18121) si fonda sulla preliminare e necessaria disamina della categoria dell'inammissibilità e della natura del vizio che deriva dalla notifica della copia dell'atto di impugnazione privo di alcune pagine. Le Sezioni Unite evidenziano come l'orientamento maggioritario, fautore della tesi della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione notificata mancante di alcune pagine, in realtà non ponga alla propria base alcun fondamento giuridico; la tesi maggioritaria, infatti, nella varie pronunce viene ribadita in via di principio mediante il mero richiamo a precedenti giurisprudenziali. Dinanzi ad un simile automatismo tra il vizio di cui si discute (incomprensibilità della copia del ricorso notificata) e della conseguenza relativa (inammissibilità dell'impugnazione), la sentenza di segno opposto (Cass. civ., sez. III, 4 novembre 2014 n. 23420) esclude laconicamente la sanzione dell'inammissibilità, ritenendo che l'ipotesi presa in considerazione sia idonea ad inficiare unicamente l'attività di notificazione. Le Sezioni Unite, quindi, intendono fornire una soluzione razionale al contrasto, rispettosa del dato normativo e dei principi dell'ordinamento processuale. A tal fine la pronuncia in commento fa notare come nel nostro sistema manchi una nozione normativa generale dell'inammissibilità, la quale si concreta in un vizio dell'atto che impedisce al giudice di esaminare la richiesta avanzata da una parte del processo, non presentando essa i requisiti stabiliti dalla legge. Orbene, al fine di comprendere se la sanzione dell'inammissibilità sia corretta o meno le Sezioni Unite ritengono essenziale un'indagine sulla tipologia di vizio che la problematica de qua genera. Nello specifico, occorre vagliare se si tratti di un vizio che vada ad inficiare l'atto di impugnazione ovvero che vada ad incidere sulla sola attività di notificazione. Le Sezioni Unite, pur consapevoli del fatto che il termine “inammissibilità”, anche ove riferito all'impugnazione, è sicuramente tra quelli più indeterminati e, nello stesso tempo, controversi, del lessico processuale, evidenziano che nel codice di procedura civile si parla di inammissibilità dell'impugnazione in diverse previsioni normative (artt. 325, 327, 339, 342, 365, 366, 398, 398 comma 2, c.p.c). Le norme appena indicate, a detta delle Sezioni Unite, sono tutte accomunate dalla presenza di un vizio di difformità dell'atto di impugnazione rispetto al modello legale, mentre nelle ipotesi di inammissibilità di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale si riscontra la presenza di un vizio esterno all'atto che comunque incide sui presupposti stessi dell'impugnazione. Nell'ipotesi presa in considerazione (i.e. notifica di un atto di impugnazione mancante di alcune pagine) non è dato ravvisarsi né alcuna difformità dell'atto rispetto al modello legale né una problematica di carenza dei presupposti per proporre impugnazione; pertanto, il vizio di cui si discute va ad incidere soltanto sul procedimento notificatorio. Risulta evidente, infatti, che se si propendesse per l'inammissibilità dell'impugnazione si finirebbe con l'applicare in via analogica una sanzione processuale molto grave ad ipotesi non espressamente considerate dalla legge ovvero in cui non si riscontra un deficit dei presupposti per impugnare. Le Sezioni Unite ci tengono però a precisare che a tale conclusione si perviene laddove l'originale dell'atto di impugnazione sia stato ritualmente depositato nella sua integrità. Quindi, le Sezioni Unite dichiarano di dare preferenza all'orientamento minoritario meno afflittivo, per il quale la notifica dell'atto di impugnazione privo di alcune pagine determina una nullità della sola attività di notificazione con possibilità di una sanatoria ex tunc mediante la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Peraltro, dal punto di vista sistematico, ricollegare alla notifica dell'atto incompleto l'inammissibilità dell'impugnazione postula inevitabilmente la prevalenza dell'atto notificato rispetto all'originale, laddove invece è principio consolidato il fatto che «ai fini del riscontro degli atti processuali, deve aversi riguardo agli originali e non alle copie» (ex multis, cfr. Cass. civ., sez. un., 22 febbraio 2007 n. 4112); ciò senza nemmeno contare il fatto che, in caso di notifica di un provvedimento giudiziario incompleto, si afferma senza esitazione la sussistenza di un mero vizio della notificazione e non del provvedimento (Cass. civ., sez. I, 7 dicembre 2011 n. 26364). Alla luce di quanto affermato, la Suprema Corte a Sezioni Unite con questa lineare e razionale analisi ha ricondotto ad unità il contrasto registratosi; conseguentemente, ha accolto il ricorso e affermato il seguente principio di diritto: «La mancanza, nella copia notificata del ricorso per cassazione (il cui originale risulti ritualmente depositato nei termini), di una o più pagine, ove impedisca al destinatario la completa comprensione delle ragioni addotte a sostegno dell'impugnazione, non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce un vizio della notifica di tale atto, sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di Cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese».
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