Quando l'utente Facebook agisce in giudizio per far valere diritti propri e diritti ceduti da altri consumatori

01 Febbraio 2018

L'art. 16, par. 1, del reg. n. 44/2001 non si applica all'azione di un consumatore diretta a far valere, dinanzi al giudice del luogo in cui questi è domiciliato, non soltanto diritti propri ma anche…

L'art. 15 del reg. (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un utilizzatore di un account Facebook privato non perde la qualità di «consumatore», ai sensi di tale articolo, allorché pubblica libri, tiene conferenze, gestisce siti Internet, raccoglie donazioni e si fa cedere i diritti da numerosi consumatori al fine di far valere in giudizio tali diritti.

L'art. 16, par. 1, del reg. n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica all'azione di un consumatore diretta a far valere, dinanzi al giudice del luogo in cui questi è domiciliato, non soltanto diritti propri ma anche diritti ceduti da altri consumatori domiciliati nello stesso Stato membro, in altri Stati membri oppure in Stati terzi.

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