Risarcimento del danno antitrust: ambito di applicazione della direttiva 2014/104/UE

01 Luglio 2022

Nell'ambito di un ricorso promosso per ottenere il risarcimento derivante da una violazione del diritto della concorrenza, il giudice del rinvio si interroga sull'ambito di applicazione ratione temporis dell'art. 10 e dell'art. 17, parr. 1 e 2, della direttiva 2014/104/UE, che stabiliscono rispettivamente norme che disciplinano il termine di prescrizione, l'esistenza del danno derivante da un cartello e la quantificazione di tale danno.

L'art. 10 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso costituisce una disposizione sostanziale, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1, di tale direttiva, e che rientra nel suo ambito di applicazione ratione temporis un ricorso per risarcimento danni che, sebbene vertente su una violazione del diritto della concorrenza che è cessata prima dell'entrata in vigore di detta direttiva, sia stato proposto dopo l'entrata in vigore delle disposizioni che la recepiscono nel diritto nazionale, sempreché il termine di prescrizione applicabile a tale ricorso, in virtù delle norme previgenti, non sia scaduto prima della data di scadenza del termine di recepimento della medesima direttiva.

L'art. 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/104/UE deve essere interpretato nel senso che esso costituisce una disposizione procedurale, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, di tale direttiva, e che rientra nel suo ambito di applicazione ratione temporis un ricorso per risarcimento danni che, sebbene vertente su una violazione del diritto della concorrenza che è cessata prima dell'entrata in vigore di detta direttiva, sia stato proposto dopo il 26 dicembre 2014 e dopo l'entrata in vigore delle disposizioni che la recepiscono nel diritto nazionale.

L'art. 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104/UE deve essere interpretato nel senso che esso costituisce una disposizione sostanziale, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1, di tale direttiva, e che non rientra nel suo ambito di applicazione ratione temporis un ricorso per risarcimento danni che, sebbene proposto dopo l'entrata in vigore delle disposizioni che hanno recepito tardivamente detta direttiva nel diritto nazionale, verta su una violazione del diritto della concorrenza che è cessata prima della data di scadenza del termine di recepimento di quest'ultima.

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