Regolamento europeo in materia successoria: forma ed effetti della dichiarazione di incompetenza
30 Settembre 2021
L'art. 7, lettera a), del Regolamento (UE) n. 650/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che, affinché si configuri una dichiarazione di incompetenza, ai sensi dell'art. 6, lettera a), di tale regolamento, a favore degli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è stata scelta dal defunto, non è necessario che l'organo giurisdizionale preventivamente adito abbia espressamente dichiarato la propria incompetenza, ma tale intenzione deve risultare inequivocabilmente dalla decisione che quest'ultimo ha emesso a tal riguardo.
L'art. 6, lettera a), l'art. 7, lettera a), e l'art. 9 del Regolamento (UE) 650/2012 devono essere interpretati nel senso che l'organo giurisdizionale dello Stato membro adito a seguito di una dichiarazione di incompetenza non è competente a controllare se ricorressero le condizioni stabilite da tali disposizioni affinché l'organo giurisdizionale preventivamente adito potesse dichiarare la propria incompetenza.
L'art. 6, lettera a), e l'art. 7, lettera a), del Regolamento (UE) 650/2012 devono essere interpretati nel senso che le norme sulla competenza previste da tali disposizioni trovano applicazione anche nel caso in cui, nel testamento redatto prima del 17 agosto 2015, il defunto non abbia scelto la legge applicabile alla successione e la designazione di tale legge risulti soltanto dall'art. 83, paragrafo 4, di detto regolamento. |