Domanda sussidiaria di protezione internazionale, non è d'obbligo che il richiedente benefici del diritto di essere ascoltato
03 Marzo 2017
Il diritto di essere ascoltato, come applicabile nell'ambito della dir. 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, non esige, in linea di principio, che, qualora una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, preveda due procedimenti distinti, uno successivo all'altro, per l'esame, rispettivamente, della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e della domanda di protezione sussidiaria, il richiedente la protezione sussidiaria benefici del diritto ad un colloquio orale concernente la sua domanda e del diritto di chiamare testimoni o di esaminarli in contraddittorio durante tale colloquio.
Deve tuttavia essere organizzato un colloquio orale qualora circostanze specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio. |