Procedura di insolvenza e disposizioni di diritto interno dello Stato di apertura

02 Dicembre 2016

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che rientrano nel suo ambito d'applicazione le disposizioni del diritto interno dello Stato membro sul territorio del quale una procedura di insolvenza è aperta.

L'art. 4 Reg. (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che rientrano nel suo ambito d'applicazione le disposizioni del diritto interno dello Stato membro sul territorio del quale una procedura di insolvenza è aperta, che prevedono, nei confronti del creditore che non abbia partecipato alla procedura suddetta, la decadenza dal diritto di far valere il proprio credito o la sospensione dell'esecuzione forzata di tale credito in un altro Stato membro.

Il carattere tributario del credito oggetto di esecuzione forzata in uno Stato membro diverso da quello sul territorio del quale la procedura di insolvenza è aperta, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, è privo di rilievo riguardo alla risposta fornita alla prima questione pregiudiziale.

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