Intese restrittive della concorrenza nel settore dei trasporti aerei e competenza dei giudici nazionali
02 Dicembre 2021
Gli artt. 81, 84 e 85 CE nonché l'art. 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, devono essere interpretati nel senso che un giudice nazionale è competente ad applicare l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo in una controversia di diritto privato relativa a un'azione per risarcimento danni di cui è stato investito dopo l'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 (CE), ai comportamenti di imprese nel settore dei trasporti aerei tra uno Stato membro e un paese terzo diverso dalla Svizzera posti in essere anteriormente al 1° maggio 2004, ai comportamenti di imprese nel settore dei trasporti aerei tra uno Stato membro e la Svizzera posti in essere anteriormente al 1° giugno 2002 e ai comportamenti di imprese nel settore dei trasporti aerei tra un paese dello Spazio economico europeo che non è uno Stato membro e un paese terzo posti in essere anteriormente al 19 maggio 2005, anche qualora non sia stata adottata alcuna decisione ai sensi dell'art. 84 CE o dell'art. 85 CE per quanto riguarda tali comportamenti, nei limiti in cui detti comportamenti potevano pregiudicare, rispettivamente, il commercio tra Stati membri e il commercio tra le parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo. |