Giudizi di nullità dei brevetti: Brexit e obbligo di prestare garanzia per i costi del processo

03 Giugno 2021

La Corte federale tedesca e la Corte federale dei brevetti hanno entrambe condannato l'attore residente nel Regno Unito a prestare la cauzione per le spese del giudizio. A seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea e della fine del periodo transitorio di un anno, non sussistono più le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di prestare garanzia prevista per i cittadini europei.

Corte Federale Tedesca, 1 marzo 2021:

Ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del codice di procedura civile tedesco (ZPO), l'attore che non risiede abitualmente in uno Stato membro dell'Unione europea o un firmatario dell'Accordo sullo Spazio economico europeo deve garantire la richiesta del convenuto di prestare cauzione per le spese legali. Ai sensi dell'articolo 111 del codice di procedura civile tedesco (ZPO), il convenuto può anche richiedere una garanzia se tali condizioni si verificano solo nel corso della controversia legale. Nel caso di specie sono presenti i presupposti per la prestazione della garanzia per i costi del processo. L'attrice non ha più la residenza abituale in uno Stato membro dell'Unione Europea. Il periodo di transizione ai sensi dell'art. 126 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord dall'Unione Europea, durante la quale il Regno Unito ha continuato ad essere uno Stato membro ai sensi della Sezione 1 BrexitUg, è scaduto il 31 dicembre 2020. La convenuta ha tempestivamente sollevato l'eccezione di insufficiente cauzione per le spese di lite nel corso della controversia.

Corte Federale dei Brevetti, 15 marzo 2021:

L'attore ai sensi della Sezione 81 (6), 1 PatG in combinazione con le sezioni 108, 110, 112, 113 (ZPO) entro il termine specificato dal Senato, è obbligata a fornire la garanzia per i costi del processo. A seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord dall'Unione Europea e dopo la scadenza del periodo transitorio ai sensi dell'articolo 126 dell'accordo di recesso del 24 gennaio 2020 (GU. 2019, C 384 I / 1), all'interno del quale il Regno Unito, secondo § 1 BrexitÜG, ha continuato ad essere uno Stato membro, l'attrice non è più esente, ai sensi dell'articolo 81 (6), 1 PatG, in combinazione con la Sezione 110 (1) (ZPO), dall'obbligo di prestare garanzia per i costi del processo.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.