Decadenza del marchio per mancato uso: onere della prova del ricorrente

01 Aprile 2022

L'art. 19 della direttiva 2015/2436 osta a una norma procedurale di uno Stato membro la quale, in un procedimento avente ad oggetto una domanda di decadenza per mancato uso di un marchio, impone al ricorrente di effettuare una ricerca di mercato concernente l'eventuale uso di detto marchio da parte del suo titolare e di presentare al riguardo, nel limite del possibile, osservazioni circostanziate a sostegno della sua domanda?

L'articolo 19 della Direttiva UE 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una norma procedurale di uno Stato membro che, in un procedimento avente ad oggetto una domanda di decadenza per mancato uso di un marchio, impone al ricorrente di effettuare una ricerca di mercato concernente l'eventuale uso di detto marchio da parte del suo titolare e di presentare al riguardo, nei limiti del possibile, osservazioni circostanziate a sostegno della sua domanda.

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