Opponibilità all'assicurato della clausola attributiva di competenza stipulata con l'assicuratore

06 Marzo 2020

L'articolo 15, punto 5, e l'articolo 16, punto 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretati nel senso che la clausola attributiva di competenza prevista in un contratto di assicurazione che copre un «grande rischio»...

L'articolo 15, punto 5, e l'articolo 16, punto 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretati nel senso che la clausola attributiva di competenza prevista in un contratto di assicurazione che copre un «grande rischio», ai sensi di quest'ultima disposizione, stipulato tra il contraente dell'assicurazione e l'assicuratore, non è opponibile alla persona assicurata dal contratto medesimo, che non sia un professionista del settore delle assicurazioni, non abbia sottoscritto questa clausola e sia domiciliata in uno Stato membro diverso da quello del domicilio del contraente dell'assicurazione e dell'assicuratore.

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