Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

06 Luglio 2016

Condizioni in presenza delle quali, in caso di sentenza contumaciale, un credito si considera «non contestato», ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, comma 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 805/2004.

Le condizioni in presenza delle quali, in caso di sentenza contumaciale, un credito si considera «non contestato», ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, comma 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, devono essere determinate in modo autonomo, sulla base di questo solo regolamento.