Difetto di giurisdizione e arbitrato in materia di consumatori

08 Gennaio 2021

La Cour de cassation ha stabilito che in presenza di una convenzione arbitrale di cui sia parte un «consumatore», il giudice dello Stato adito deve compiere alcune verifiche aggiuntive prima di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a favore del collegio arbitrale.

L'art. 1448 del codice di procedura civile secondo cui «quando una controversia rientrante nell'ambito di una convenzione di arbitrato è portata dinanzi ad una giurisdizione dello Stato, quest'ultimo si dichiara incompetente salvo che il collegio arbitrale non sia stato ancora adito e la convenzione d'arbitrato sia manifestamente nulla o manifestamente inapplicabile» deve essere interpretato nel senso che se una delle parti della convenzione di arbitrato è un consumatore, il giudice, in applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia deve verificare, altresì, ai fini dell'operatività della stessa, se detta convenzione integri una clausola abusiva.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.