Violazione di modelli industriali in Spagna da parte della società con sede in Italia, di chi è la giurisdizione?

10 Febbraio 2017

Stante il rinvio contenuto all'art. 79, par. 1, Reg. n. 6/2002 alla Convenzione di Bruxelles del 1968 - da intendersi mutatis mutandis come riferito anche al successivo Reg. n. 44/2001 nonché al Reg. n. 1215/2012 - sarebbe stato possibile fare applicazione dell'art. 6, n. 1, Reg. n. 44/2001 per attrarre la convenuta italiana alla giurisdizione spagnola.

BMW AG proponeva davanti al tribunale spagnolo dei disegni e modelli comunitari di Alicante distinte domande di accertamento di violazione di modelli industriali comunitari e consequenziale richiesta di inibitoria nei confronti delle convenute Acacia s.r.l., società avente sede in Italia, e Autohaus Motorsport S.L., società spagnola, priva di relazioni sociali e commerciali dirette con Acacia s.r.l..

Acacia s.r.l., costituitasi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice spagnolo.

Il giudice di primo grado rigettava l'eccezione, mentre quello d'appello la accoglieva e, per l'effetto, dichiarava il difetto di giurisdizione nei confronti di Acacia s.r.l..

BMW ricorreva quindi dinanzi al Tribunal Supremo, lamentando un errore del giudice d'appello.

Sosteneva BMW che la giurisdizione del giudice spagnolo nei confronti di Acacia s.r.l., seppure non sussistente ex Reg. n. 6/2002 esisteva in base all'art. 6, n. 1, Reg. n. 44/2001 (in vigore al momento dellla proposizione delle domande giudiziali), essendo una delle società convenute domiciliata nel distretto di Alicante ed essendovi tra le due domande quella “stretta connessione” richiesta dalla citata disposizione del Reg. n. 44/2001, la quale fa sorgere il rischio che le due domande, se trattate separatamente e in distinti Stati membri, diano luogo a decisioni incompatibili. Si noti che, peraltro, nel corso del giudizio la posizione di Autohaus, la società avente sede in Spagna, era stata stralciata, non avendo quest'ultima resistito alla domanda, dimodoché il processo era continuato nei soli confronti della convenuta italiana, Acacia s.r.l.

Il Tribunal Supremo, però, ha considerato corretto in punto di diritto il ragionamento del giudice d'appello e ne ha confermato la valenza. Segnatamente, il giudice d'appello, dopo aver precisato che, in linea di principio, stante il rinvio contenuto all'art. 79, par. 1, del reg. n. 6/2002 alla Convenzione di Bruxelles del 1968 - da intendersi mutatis mutandis come riferito anche al successivo Reg. n. 44/2001 nonché al Reg. n. 1215/2012 - sarebbe stato possibile fare applicazione dell'art. 6, n. 1, Reg. n. 44/2001 per attrarre la convenuta italiana alla giurisdizione spagnola, ha però ritenuto che nel caso di specie la disposizione fosse stata utilizzata per mere finalità di forum shopping, i.e. non già per evitare la formazione di decisioni contrastanti bensì al mero fine di radicare la causa dinanzi al giudice spagnolo, in considerazione della mancanza di relazioni sociali e commerciali tra Autohaus e Acacia s.r.l..

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