La Cgue sulla notifica dell'atto giudiziario sprovvisto di traduzione o redatto in una lingua che il convenuto non comprende
09 Marzo 2017
Il reg. (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»), e che abroga il reg. (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nel procedimento principale, secondo la quale, qualora un atto giudiziario, notificato a un convenuto che risiede nel territorio di un altro Stato membro, non sia stato redatto o accompagnato da una traduzione o in una lingua che il convenuto comprende oppure nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se sussistono più lingue ufficiali in tale Stato membro, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione, l'omissione del modulo standard contenuto nell'allegato II di tale regolamento comporta la nullità di detta notificazione o comunicazione, anche se tale nullità deve essere eccepita dallo stesso convenuto entro un dato termine o dall'inizio del giudizio e prima di qualsiasi difesa nel merito. Lo stesso regolamento impone, invece, che una simile omissione sia regolarizzata conformemente a quanto da esso disposto, tramite la consegna all'interessato del modulo standard contenuto nell'allegato II di detto regolamento.
Il reg. n. 1393/2007 deve essere interpretato nel senso che una notificazione o comunicazione di un atto di citazione a mezzo posta è valida, anche se:
Spetta, eventualmente, a detto destinatario dimostrare, con ogni ammissibile mezzo di prova dinanzi al giudice adito nello Stato membro mittente, di non avere potuto effettivamente apprendere che nei suoi confronti era stato avviato un rocedimento giudiziario in un altro Stato membro, o identificare l'oggetto e la causa della domanda giudiziale, o disporre di tempo sufficiente per preparare la propria difesa.
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