CGUE e domanda di scioglimento dei rapporti patrimoniali derivanti da una convivenza di fatto
07 Giugno 2019
L'art. 54 del reg. (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che un giudice di uno Stato membro, al quale venga presentata una domanda di rilascio di un attestato che certifica l'esecutività di una decisione emessa dall'autorità giurisdizionale d'origine, deve verificare – in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il giudice che ha emesso la decisione da eseguire non si è pronunciato, al momento della sua adozione, sull'applicabilità di tale regolamento – se la controversia rientri nell'ambito di applicazione di detto regolamento.
L'art. 1, par. 1 e par. 2, lettera a), del reg. n. 44/2001 dev'essere interpretato nel senso che un'azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, avente ad oggetto una domanda di scioglimento dei rapporti patrimoniali derivanti da una convivenza di fatto ricade nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale paragrafo 1, e rientra pertanto nell'ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento. |