CGUE e legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali

08 Febbraio 2019

L'art. 16 del reg. (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), dev'essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale, che per l'azione di risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale stabilisce un termine di prescrizione di tre anni, non può essere qualificata...

L'art. 16 del reg. (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), dev'essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che per l'azione di risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale stabilisce un termine di prescrizione di tre anni, non può essere qualificata come norma di applicazione necessaria ai sensi di detto articolo, a meno che il giudice adito constati, sulla scorta di un'analisi circostanziata del tenore letterale, dell'impianto sistematico, delle finalità nonché del contesto di adozione di detta disposizione, che essa riveste un'importanza tale nell'ordinamento giuridico nazionale da giustificare che ci si discosti dalla legge applicabile, quale designata a norma dell'articolo 4 di detto regolamento.

L'art. 27 del reg. n. 864/2007 dev'essere interpretato nel senso che l'art. 28 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, come trasposto nel diritto nazionale, non costituisce una disposizione di diritto dell'Unione che disciplini i conflitti di leggi in materia di obbligazioni extracontrattuali, ai sensi di tale articolo 27.

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