CGUE e controversie relative ai contratti di credito che presentano elementi internazionali

08 Marzo 2019

L'art. 4, par. 1, e l'art. 25 del reg. (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che, nell'ambito di controversie relative ai contratti di credito che presentano elementi internazionali che rientrano nel campo di applicazione di tale regolamento, consente...

L'art. 4, par. 1, e l'art. 25 del reg. (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che, nell'ambito di controversie relative ai contratti di credito che presentano elementi internazionali che rientrano nel campo di applicazione di tale regolamento, consente ai debitori di agire contro i mutuanti che non dispongono di un'autorizzazione, rilasciata dalle autorità competenti del primo Stato membro al fine di esercitare la loro attività nel territorio di tale Stato, o dinanzi ai giudici dello Stato nel cui territorio tali mutuanti hanno la loro sede o dinanzi ai giudici del luogo in cui i debitori hanno il loro domicilio o la loro sede e riserva la competenza a conoscere dell'azione dei suddetti mutuanti nei confronti dei loro debitori solo ai giudici dello Stato nel cui territorio tali debitori hanno il proprio domicilio, siano essi consumatori o professionisti.

L'art. 24, punto 1, comma 1, del reg. n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che costituisce un'azione «in materia di diritti reali immobiliari», ai sensi di tale disposizione, un'azione finalizzata alla cancellazione dal registro immobiliare dell'ipoteca che grava su un immobile, ma che non rientra in detta nozione un'azione finalizzata a ottenere una dichiarazione di nullità di un contratto di credito e di un atto notarile relativo alla costituzione di un'ipoteca sottoscritta a garanzia del credito derivante dal suddetto contratto.

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