Competenza sulla domanda riconvenzionale presentata dal convenuto nel procedimento principale

08 Giugno 2018

L'articolo 8, punto 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso si applica, in via non esclusiva, nell'ambito di una situazione in cui…

L'art. 8, punto 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso si applica, in via non esclusiva, nell'ambito di una situazione in cui un'autorità giurisdizionale competente a conoscere di un'asserita violazione dei diritti della personalità del ricorrente per il motivo che sono state effettuate foto e riprese video a sua insaputa, è adita in via riconvenzionale da parte del convenuto con una domanda di risarcimento del danno a titolo di responsabilità del ricorrente per illeciti civili dolosi o colposi, segnatamente per i limiti posti alla sua creazione intellettuale oggetto della domanda principale, qualora l'esame della domanda riconvenzionale richieda la valutazione da parte della suddetta autorità giurisdizionale della liceità dei fatti posti dal ricorrente a fondamento delle sue pretese.

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