Opposizione all'esecuzione proposta dal debitore di un credito alimentare e competenza

12 Giugno 2020

Il reg. (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, deve essere interpretato nel senso che...

Il reg. (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, deve essere interpretato nel senso che un'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore di un credito alimentare, diretta contro l'esecuzione di una decisione emessa da un giudice dello Stato membro d'origine e che ha accertato tale credito, che presenti una stretta connessione con il procedimento di esecuzione, rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento e nella competenza internazionale dei giudici dello Stato membro dell'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 41, par. 1, del reg. n. 4/2009 e delle disposizioni del diritto nazionale rilevanti, spetta al giudice del rinvio, in quanto giudice dello Stato membro dell'esecuzione, pronunciarsi sulla ricevibilità e sul merito degli elementi probatori addotti dal debitore degli alimenti per corroborare la sua affermazione secondo cui egli ha in larga parte soddisfatto il suo debito.

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