CGUE e controversie in materia di esecuzione delle decisioni

11 Settembre 2020

L'art. 1, par. 1, del reg. (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una domanda di provvedimenti provvisori proposta dinanzi a un giudice di uno Stato membro, nell'ambito della quale un'organizzazione internazionale faccia valere la sua immunità dall'esecuzione...

L'art. 1, par. 1, del reg. (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una domanda di provvedimenti provvisori proposta dinanzi a un giudice di uno Stato membro, nell'ambito della quale un'organizzazione internazionale faccia valere la sua immunità dall'esecuzione al fine di ottenere tanto la revoca di un sequestro conservativo presso terzi, eseguito in uno Stato membro diverso da quello del foro, quanto il divieto di imporre nuovamente un siffatto sequestro per gli stessi motivi, e proposta parallelamente a un procedimento di merito fondato su un credito derivante dall'asserito mancato pagamento del carburante fornito ai fini di un'operazione di mantenimento della pace svolta da tale organizzazione, rientra nella nozione di «materia civile o commerciale», purché la suddetta domanda non sia proposta in forza di prerogative dei pubblici poteri, ai sensi del diritto dell'Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare.

L'art. 24, punto 5, del reg. n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una domanda di provvedimenti provvisori proposta dinanzi a un giudice di uno Stato membro, nell'ambito della quale un'organizzazione internazionale faccia valere la sua immunità dall'esecuzione al fine di ottenere tanto la revoca di un sequestro conservativo presso terzi, eseguito in uno Stato membro diverso da quello del foro, quanto il divieto di imporre nuovamente un siffatto sequestro per gli stessi motivi, non rientra nella competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro nel quale il sequestro conservativo presso terzi è stato eseguito.

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