Il debitore di imposte fondiarie deve tollerare l'esecuzione forzata del titolo del credito fiscale
08 Novembre 2016
L'art. 5, reg. (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che costituisce un «diritto reale», ai sensi di tale articolo, una garanzia costituita in forza di una disposizione di diritto nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, secondo cui l'immobile del debitore di imposte fondiarie è gravato ex lege da un onere fondiario di diritto pubblico e tale proprietario deve tollerare l'esecuzione forzata, su tale immobile, del titolo che constata il credito fiscale. |