I limiti alla competenza giurisdizionale in materia di assicurazioni

09 Febbraio 2018

L'art. 13, par. 2, del reg. (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l'art. 11, par. 1, lettera b), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso non può essere invocato da una persona fisica la cui attività professionale consista, in particolare, nel recupero dei crediti da…

L'art. 13, par. 2, del reg. (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l'art. 11, par. 1, lettera b), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso non può essere invocato da una persona fisica la cui attività professionale consista, in particolare, nel recupero dei crediti da risarcimento danni presso gli assicuratori, e che valendosi di un contratto di cessione del credito concluso con la vittima di un sinistro stradale promuova un'azione di responsabilità civile nei confronti dell'assicuratore dell'autore di tale sinistro, avente sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è domiciliata la persona lesa, dinanzi ad un'autorità giurisdizionale di quest'ultimo Stato membro.

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