Il principio del ne bis in idem nell’ambito dei procedimenti in materia di concorrenza

08 Aprile 2022

La Corte di Giustizia si pronuncia sulla seguente questione pregiudiziale: il principio del ne bis in idem, sancito dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, impedisce che un'impresa sia perseguita dall'autorità garante di uno Stato membro per un comportamento anticoncorrenziale, quando tale comportamento sia già stato menzionato da un'autorità garante di un altro Stato membro, in una decisione definitiva adottata da quest'ultima nei confronti di tale impresa?

L'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve nel senso che esso non osta a che un'impresa sia perseguita, dall'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro, e le sia inflitta, se del caso, un'ammenda per un'infrazione all'art. 101 TFUE e alle corrispondenti disposizioni del diritto nazionale in materia di concorrenza, a causa di un comportamento che ha avuto un oggetto o un effetto anticoncorrenziale sul territorio di tale Stato membro, quando tale comportamento sia già stato menzionato, da un'autorità garante della concorrenza di un altro Stato membro, in una decisione definitiva adottata da quest'ultima, nei confronti di tale impresa, al termine di un procedimento di infrazione all'art. 101 TFUE e alle corrispondenti disposizioni del diritto in materia di concorrenza di tale altro Stato membro, purché tale decisione non sia fondata sulla constatazione di un oggetto o di un effetto anticoncorrenziale nel territorio del primo Stato membro.

L'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che un procedimento di attuazione del diritto in materia di concorrenza, in cui, a causa della partecipazione della parte interessata al programma nazionale di clemenza, può soltanto essere accertata la sua infrazione a tale diritto, è idoneo a essere soggetto al principio del ne bis in idem.

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