Difetto di giurisdizione a favore del giudice straniero

11 Marzo 2021

In base all'art. 75 del c.p.c. francese, il convenuto che eccepisca il difetto di giurisdizione a favore del giudice straniero non è tenuto ad indicare con precisione di quale giudice si tratti nè a fare riferimento alle norme sulla giurisdizione applicabili nello stato estero.

In base all'art. 75 del c.p.c. francese, il convenuto che eccepisca il difetto di giurisdizione a favore del giudice straniero non è tenuto ad indicare con precisione di quale giudice si tratti nè a fare riferimento alle norme sulla giurisdizione applicabili nello stato estero. Nel caso di specie, la parte convenuta aveva eccepito che, ai sensi dell'art. 25 del Reg. 1215/2012 (accordo di scelta del foro), il giudice munito di giurisdizione sarebbe stato quello inglese o scozzese, a scelta di parte attrice. Quest'ultima aveva ritenuto la contestazione generica e dunque non idonea ad integrare gli estremi dell'art. 75 c.p.c. francese. La Cour de cassation ha invece reputato integrati gli estremi della previsione.

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