Controversie internazionali di lavoro e competenza giurisdizionale

10 Giugno 2021

La Corte di Giustizia, adita in sede di rinvio pregiudiziale, valuta se la controversia tra una lavoratrice bulgara e il Consolato generale di Bulgaria (situato in Spagna) abbia «implicazioni transnazionali» tali da giustificare l'applicazione dell'art. 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1215/2012 e la «competenza internazionale dei giudici di uno Stato membro» a pronunciarsi.

L'art. 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con il considerando 3 di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso trova applicazione per stabilire la competenza internazionale dei giudici di uno Stato membro a pronunciarsi su una controversia tra un lavoratore di uno Stato membro che non svolge funzioni rientranti nell'esercizio di pubblici poteri e un'autorità consolare di tale Stato membro situata nel territorio di un altro Stato membro.

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