Il «trasferimento illecito o mancato ritorno del minore» ai sensi del Regolamento Bruxelles II bis

11 Agosto 2021

Alla Corte di Giustizia viene sottoposta la seguente questione pregiudiziale: se l'art. 2, punto 11, del Regolamento 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che può costituire un trasferimento illecito o un mancato ritorno illecito, ai sensi di tale disposizione, la situazione in cui uno dei genitori, senza il consenso dell'altro genitore, si trova a dover portare il figlio dal suo Stato di residenza abituale in un altro Stato membro, in esecuzione di una decisione di trasferimento - adottata dal primo Stato membro sulla base del regolamento Dublino III - successivamente annullata.

L'art. 2, punto 11, del Regolamento (CE) 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il Regolamento (CE) 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che non può costituire un trasferimento illecito o un mancato ritorno illecito, ai sensi di tale disposizione, la situazione in cui uno dei genitori, senza il consenso dell'altro genitore, si trova a dover portare il figlio dal suo Stato di residenza abituale in un altro Stato membro in esecuzione di una decisione di trasferimento adottata dal primo Stato membro sulla base del Regolamento (UE) 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, e successivamente a restare nel secondo Stato membro dopo che tale decisione di trasferimento è stata annullata senza, peraltro, che le autorità del primo Stato membro abbiano deciso di riprendere in carico le persone trasferite o di autorizzarne il soggiorno.

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