CGUE e verifica d'ufficio di violazioni delle norme sulla competenza in materia di contratti conclusi da consumatori

13 Settembre 2019

L'art. 53 del reg. (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che...

L'art. 53 del reg. (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2015/281 della Commissione, del 26 novembre 2014, letto in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che osta alla possibilità, per l'autorità giurisdizionale d'origine adita con istanza di rilascio dell'attestato previsto da detto articolo 53, con riferimento a una decisione definitiva, di verificare d'ufficio se le disposizioni contenute al capo Il, sezione 4, di tale regolamento siano state violate, al fine di informare il consumatore della violazione eventualmente accertata e di consentire a quest'ultimo di valutare in modo consapevole la possibilità di avvalersi del rimedio previsto all'articolo 45 del medesimo regolamento.

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