CGUE e procedura nazionale di autorizzazione a proporre appello
17 Gennaio 2020
L'art. 43, par. 1, del reg. (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un procedimento di autorizzazione a proporre impugnazione in cui, da un lato, un giudice d'appello statuisce sulla concessione di tale autorizzazione sulla base della decisione emessa in primo grado, del ricorso con cui è adito, delle eventuali osservazioni del convenuto e, ove necessario, sulla base di altri elementi del fascicolo e in cui, dall'altro lato, l'autorizzazione a proporre impugnazione deve essere concessa, in particolare, se sussistono dubbi circa la correttezza della decisione di cui trattasi, se non è possibile valutare la correttezza di tale decisione senza autorizzare l'impugnazione o se vi è un altro motivo importante per concedere un'autorizzazione a proporre impugnazione. |