Atto introduttivo non tradotto: il destinatario ha il diritto di rifiutare di riceverlo

14 Settembre 2018

Qualora un'ingiunzione di pagamento europea sia notificata o comunicata al convenuto senza che la domanda di ingiunzione ad essa allegata sia stata redatta o accompagnata da una traduzione in una lingua che si suppone egli comprenda, il convenuto deve essere debitamente informato...

Il reg. (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, e il reg. (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il reg. (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che, qualora un'ingiunzione di pagamento europea sia notificata o comunicata al convenuto senza che la domanda di ingiunzione ad essa allegata sia stata redatta o accompagnata da una traduzione in una lingua che si suppone egli comprenda, come previsto dall'art. 8, par. 1 del reg. n. 1393/2007, il convenuto deve essere debitamente informato, mediante il modulo standard di cui all'allegato II di quest'ultimo regolamento, del suo diritto di rifiutare di ricevere l'atto.

In caso di omissione di tale formalità, la regolarizzazione del procedimento dev'essere effettuata conformemente alle disposizioni di quest'ultimo regolamento, mediante comunicazione all'interessato del modulo standard di cui all'allegato II dello stesso.

In tal caso, in ragione dell'irregolarità procedurale da cui è affetta la notificazione o comunicazione dell'ingiunzione di pagamento europea, insieme alla domanda di ingiunzione, tale ingiunzione non acquisisce forza esecutiva e il termine assegnato al convenuto per presentare opposizione non può iniziare a decorrere, cosicché l'art. 20 del reg. n. 1896/2006 non trova applicazione.

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