L'esecuzione forzata avviata contro una persona domiciliata in altro Stato membro per il mancato pagamento della sosta in un parcheggio pubblico

16 Marzo 2017

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un procedimento di esecuzione forzata avviato da una società di proprietà di un ente territoriale contro una persona fisica domiciliata in un altro Stato membro, ai fini del recupero di un credito insoluto per sosta in un parcheggio pubblico rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento.

L'art. 1, par. 1, Reg. (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un procedimento di esecuzione forzata avviato da una società di proprietà di un ente territoriale contro una persona fisica domiciliata in un altro Stato membro, ai fini del recupero di un credito insoluto per sosta in un parcheggio pubblico, la cui gestione è stata delegata a tale società dal suddetto ente, non avendo carattere punitivo ma costituendo il mero corrispettivo di un servizio fornito, rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento.

Il reg. n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, in Croazia, i notai, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell'ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un «atto autentico», non rientrano nella nozione di «autorità giurisdizionale» ai sensi di detto regolamento.

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