Azione per il pagamento di un credito vantato nei confronti di un datore di lavoro per distacco di lavoratori

15 Marzo 2019

L'art. 1 del reg. (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che un'azione relativa ad un credito costituito da maggiorazioni relative all'indennità per ferie retribuite vantato da un ente previdenziale nei confronti di un datore di lavoro per distacco di lavoratori…

L'art. 1 del reg. (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che un'azione volta ad ottenere il pagamento di un credito consistente in maggiorazioni relative all'indennità per ferie retribuite, vantato da un organismo collettivo di diritto pubblico nei confronti di un datore di lavoro, per effetto del distacco, in uno Stato membro, di lavoratori che non hanno ivi il loro luogo di lavoro abituale, o nel contesto della cessione temporanea di lavoratori verso lo Stato membro stesso, oppure nei confronti di un datore di lavoro che non ha sede in detto Stato membro, per effetto dell'impiego di lavoratori che hanno il loro luogo di lavoro abituale nel medesimo Stato membro, rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento, purché le condizioni di esercizio di tale azione non deroghino alle norme di diritto comune e, in particolare, non escludano la possibilità, per il giudice adito, di verificare la fondatezza dei dati su cui si basa l'accertamento di detto credito, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

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