La CGUE risponde al Tribunale di Verona: la normativa nazionale può prevedere la mediazione obbligatoria per le controversie tra consumatori e professionisti

15 Giugno 2017

Il giudice veronese ha chiesto se la dir. 2013/11 (Direttiva sull'ADR per i consumatori) debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale di prevedere il ricorso obbligatorio a una procedura di mediazione nelle controversie indicate nell'art. 2 dir. cit. come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La dir. 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il reg. (CE) n. 2006/2004 e la dir. 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori), dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede il ricorso a una procedura di mediazione, nelle controversie indicate all'articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a queste medesime controversie, purché un requisito siffatto non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario.

La medesima direttiva deve essere invece interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale prevede che, nell'ambito di una mediazione siffatta, i consumatori debbano essere assistiti da un avvocato e possano ritirarsi da una procedura di mediazione solo se dimostrano l'esistenza di un giustificato motivo a sostegno di tale decisione.

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