Alimenti: l'avente diritto può ottenere l'esecuzione in qualsiasi Stato membro presentando direttamente la domanda all'autorità competente
17 Febbraio 2017
Le disposizioni del capo IV del reg. (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, e in particolare l'articolo 41, paragrafo 1, di tale regolamento, devono essere interpretate nel senso che un creditore di alimenti, il quale ha ottenuto una decisione in suo favore in uno Stato membro e che desidera ottenerne l'esecuzione in un altro Stato membro, può presentare la sua domanda direttamente all'autorità competente di quest'ultimo Stato membro, come un giudice specializzato, e non può essere obbligato a presentare la sua domanda a detta autorità per il tramite dell'autorità centrale dello Stato membro dell'esecuzione. Gli Stati membri devono garantire la piena efficacia del diritto previsto dall'art. 41, par. 1, reg. n. 4/2009 modificando, se necessario, le loro norme procedurali. In ogni caso, spetta al giudice nazionale applicare le disposizioni di tale art. 41, par. 1, disapplicando, all'occorrenza, le disposizioni contrarie del diritto nazionale, e, di conseguenza, consentire ad un creditore di alimenti di presentare la sua domanda direttamente dinanzi all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione, anche qualora il diritto nazionale non lo preveda. |