La decisione che non indica l'indirizzo del giudice non può essere certificata come titolo esecutivo europeo
16 Marzo 2018
L'art. 17, lettera a), e l'art. 18, paragrafo 1, lettera b), del reg. (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, devono essere interpretati nel senso che una decisione giudiziaria emessa senza che il debitore sia stato informato dell'indirizzo del giudice cui occorre inviare la risposta, dinanzi al quale comparire o, eventualmente, presso il quale può essere proposto un ricorso avverso tale decisione, non può essere certificata come titolo esecutivo europeo. |