La revoca dello status di rifugiato non autorizza il rimpatrio nel paese d'origine se lì è minacciata la vita o la libertà dello straniero

Redazione scientifica
17 Maggio 2019

Dall'esame dell'art. 14, paragrafi da 4 a 6, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale...

Dall'esame dell'art. 14, paragrafi da 4 a 6, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, non risultano elementi tali da incidere sulla validità delle menzionate disposizioni alla luce dell'articolo 78, paragrafo 1, TFUE e dell'art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

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