Verifica di ammissibilità di una «domanda reiterata» di protezione internazionale

17 Giugno 2021

La Corte di Giustizia affronta due questioni pregiudiziali interpretative concernenti l'art. 40, paragrafo 2, della direttiva 2013/32 (UE): se la produzione di documenti non autenticati comporti l'automatica inammissibilità della «domanda reiterata»; se la valutazione delle prove addotte dal richiedente protezione internazionale diverga a seconda che si tratti di «prima domanda» o di «domanda reiterata».

L'art. 40, paragrafo 2, della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in combinato disposto con l'art. 4, paragrafo 2, della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale si considera automaticamente che qualsiasi documento prodotto da un richiedente protezione internazionale a sostegno di una domanda reiterata non costituisce un «elemento o risultanza nuovo», ai sensi di tale disposizione, qualora l'autenticità di tale documento non possa essere accertata o la fonte di un siffatto documento non possa essere oggettivamente verificata.

L'art. 40 della Direttiva 2013/32, in combinato disposto con l'art. 4, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2011/95, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, la valutazione delle prove addotte a sostegno di una domanda di protezione internazionale non può variare a seconda che si tratti di una prima domanda o di una domanda reiterata e, dall'altro, che uno Stato membro è tenuto a cooperare con un richiedente al fine di valutare gli elementi pertinenti della sua domanda reiterata, qualora quest'ultimo produca, a sostegno di tale domanda, documenti la cui autenticità non può essere accertata.

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